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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 1980

Cassazione n. 32661/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/02/1980 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 14/09/2021 della Corte di appello di Napoli, che ha rideterminato la pena inflittagli con la sentenza in data 13/11/2020 del Tribunale di Napoli, per il reato di tentativo di truffa.

Deduce:

1.1. Vizio di violazione di legge in relazione all'art. 129, cod.proc.pen..

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché aspecifico, risolvendosi in una eminentemente generica e apodittica asserzione -quanto manifestamente infondata- di omissione della motivazione, del tutto priva di rilievi critici alla sentenza impugnata, le cui argomentazioni non vengono prese in alcuna considerazione, con la conseguente indeterminatezza e aspecificità dell'impugnazione.

Va, dunque, ricordato come la mancanza di specificità del motivo debba essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 aprile 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/02/1980 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 14/09/2021 della Corte di appello di Napoli, che ha rideterminato la pena inflittagli con la sentenza in data 13/11/2020 del Tribunale di Napoli, per il reato di tentativo di truffa. Deduce: 1.1. Vizio di violazione di legge in relazione all'art. 129, cod.proc.pen.. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché aspecifico, risolvendosi in una eminentemente generica e apodittica asserzione -quanto manifestamente infondata- di omissione della motivazione, del tutto priva di rilievi critici alla sentenza impugnata, le cui argomentazioni non vengono prese in alcuna considerazione, con la conseguente indeterminatezza e aspecificità dell'impugnazione. Va, dunque, ricordato come la mancanza di specificità del motivo debba essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2022 Il Consigliere
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