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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27606/2022

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ORDINANZA k 55 -42.-z-z sul ricorso iscritto al n. 23673/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ri in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.37; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'Emi- lia Romagna n.600/11/2016 depositata 1'8 marzo 2016, e che non ri- sulta essere stata notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 21 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], accoglieva l'appello della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara n. 605/1/2015 di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente, società attiva nel settore immobiliare, avente ad oggetto l'avviso di accerta- mento relativo all'anno di imposta 2009 (periodo 26 novembre - 31 dicembre 2009 successivo alla trasformazione da [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) per II.DD., IVA e accessori.

2. Il giudice d'appello, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, accoglieva la doglianza preliminare, relativa all'assenza di delega di firma dell'atto impositivo e, per l'effetto, dichiarava l'illegit- timità dell'accertamento.

3. Avverso la sentenza propone ricorso l'Agenzia delle Entrate, affida- to a due motivi, cui replica la contribuente con controricorso, illustra- to con memoria.

Considerato che:

4. Con il primo motivo - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - si prospetta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazio- ne degli artt.112 cod. proc. civ., 18 e 53 del d.lgs. n.546 del 1992, per aver la CTR omesso di considerare che l'appello della contribuente aveva fatto riferimento alla portata non invalidante della sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale ai fini della delega di firma nel caso di specie.

Con la censura sostanzialmente si fa valere che ini- zialmente la società non aveva posto la questione della delega non nominativa.

Con il secondo motivo - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art.42 del d.P.R. n.600 del 1973 e dell'art.2697 cod. civ. per aver il giudice di seconde omesso di statuire circa l'eccezione formulata dal contribuente, sia in primo che in secondo grado, di nullità dell'avviso di accertamento per mancata apposizione della firma da parte del Capo dell'Ufficio, o di valida firma di altro impiegato della carriera direttiva a ciò oppor- tunamente delegato in assenza di delega.

5. I motivi, connessi, sono fondati nei termini che seguono.

E' incon- troverso - e riportato in ricorso con indicazione degli allegati già pro- dotti in primo grado - il fatto che già in primo grado l'Agenzia abbia prodotto l'estratto di ruolo del personale da cui si evince l'apparte- nenza della sottoscrittrice dell'avviso alla rilevante area funzionale, nonché l'ordine di servizio attributivo e la conferma del direttore su- bentrante.

6. La CTR non si confronta con tali elementi, confrontandoli alla luce della giurisprudenza della Sezione secondo cui «In tema di accerta- mento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'uffi- cio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fi- scali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella

I. n. 44 del 2012. (Principio affermato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c)» (Cass. 9 novembre 2015 n.22810).

7. E' dunque infondata la difesa della contribuente, ulteriormente ela- borata in memoria, secondo cui l'avviso doveva essere sottoscritto dal direttore provinciale dell'Agenzia e la delega doveva comunque ne- cessariamente essere allegata all'avviso, mentre non vi è incompe- tenza funzionale alla delega del funzionario, come pure vi è facoltà di offrire la prova dell'esistenza di tale delega nel corso del giudizio.

Inoltre e in ogni caso, diversamente da quanto opina la contribuente, la dedotta invalidità dell'avviso di accertamento non implicherebbe affatto la sussistenza di una nullità assoluta, ma soltanto, in astratto, l'annullabilità dell'atto stesso (Cass. 18 settembre 2015 n. 18448).

8. Alla luce di quanto precede il ricorso va accolto e la sentenza im- éc;21é cj; a 4,U il, 2;,, 40,c, pugnata dev'essere cassata con rinvio a in diversa composizione, in relazione ai profili, oltre che per la liqui- dazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: ,fd; 13)1 kw., accoglie il ricorso cass la sen,,tenz impugnata e rinvia alla et,1 , in diversa coì--1-ì~e, in relazione ai profili oltre che per la liq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA k 55 -42.-z-z sul ricorso iscritto al n. 23673/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ri in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.37; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'Emi- lia Romagna n.600/11/2016 depositata 1'8 marzo 2016, e che non ri- sulta essere stata notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 21 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], accoglieva l'appello della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara n. 605/1/2015 di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente, società attiva nel settore immobiliare, avente ad oggetto l'avviso di accerta- mento relativo all'anno di imposta 2009 (periodo 26 novembre - 31 dicembre 2009 successivo alla trasformazione da [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) per II.DD., IVA e accessori. 2. Il giudice d'appello, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, accoglieva la doglianza preliminare, relativa all'assenza di delega di firma dell'atto impositivo e, per l'effetto, dichiarava l'illegit- timità dell'accertamento. 3. Avverso la sentenza propone ricorso l'Agenzia delle Entrate, affida- to a due motivi, cui replica la contribuente con controricorso, illustra- to con memoria. Considerato che: 4. Con il primo motivo - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - si prospetta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazio- ne degli artt.112 cod. proc. civ., 18 e 53 del d.lgs. n.546 del 1992, per aver la CTR omesso di considerare che l'appello della contribuente aveva fatto riferimento alla portata non invalidante della sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale ai fini della delega di firma nel caso di specie. Con la censura sostanzialmente si fa valere che ini- zialmente la società non aveva posto la questione della delega non nominativa. Con il secondo motivo - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art.42 del d.P.R. n.600 del 1973 e dell'art.2697 cod. civ. per aver il giudice di seconde omesso di statuire circa l'eccezione formulata dal contribuente, sia in primo che in secondo grado, di nullità dell'avviso di accertamento per mancata apposizione della firma da parte del Capo dell'Ufficio, o di valida firma di altro impiegato della carriera direttiva a ciò oppor- tunamente delegato in assenza di delega. 5. I motivi, connessi, sono fondati nei termini che seguono. E' incon- troverso - e riportato in ricorso con indicazione degli allegati già pro- dotti in primo grado - il fatto che già in primo grado l'Agenzia abbia prodotto l'estratto di ruolo del personale da cui si evince l'apparte- nenza della sottoscrittrice dell'avviso alla rilevante area funzionale, nonché l'ordine di servizio attributivo e la conferma del direttore su- bentrante. 6. La CTR non si confronta con tali elementi, confrontandoli alla luce della giurisprudenza della Sezione secondo cui «In tema di accerta- mento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'uffi- cio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fi- scali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella I. n. 44 del 2012. (Principio affermato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c)» (Cass. 9 novembre 2015 n.22810). 7. E' dunque infondata la difesa della contribuente, ulteriormente ela- borata in memoria, secondo cui l'avviso doveva essere sottoscritto dal direttore provinciale dell'Agenzia e la delega doveva comunque ne- cessariamente essere allegata all'avviso, mentre non vi è incompe- tenza funzionale alla delega del funzionario, come pure vi è facoltà di offrire la prova dell'esistenza di tale delega nel corso del giudizio. Inoltre e in ogni caso, diversamente da quanto opina la contribuente, la dedotta invalidità dell'avviso di accertamento non implicherebbe affatto la sussistenza di una nullità assoluta, ma soltanto, in astratto, l'annullabilità dell'atto stesso (Cass. 18 settembre 2015 n. 18448). 8. Alla luce di quanto precede il ricorso va accolto e la sentenza im- éc;21é cj; a 4,U il, 2;,, 40,c, pugnata dev'essere cassata con rinvio a in diversa composizione, in relazione ai profili, oltre che per la liqui- dazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: ,fd; 13)1 kw., accoglie il ricorso cass la sen,,tenz impugnata e rinvia alla et,1 , in diversa coì--1-ì~e, in relazione ai profili oltre che per la liq