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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 19183/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 10 ottobre 2023, confermava la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che il decreto di citazione a giudizio per l'appello era diretto a soggetto diverso dall'appallante 1.2 II difensore lamenta la contraddittorietà della motivazione con riferimento all'elemento del dolo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.

1.1. Infatti, la sentenza di appello è stata pronunciata in data 10 ottobre 2023, con termine per il deposito della motivazione entro giorni 60; tale deposito è avvenuto nel termine indicato (28 novembre 2023), per cui, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. (che richiama l'art. 544 comma 3 cod.proc.pen.), il termine era di quarantacinque giorni, che decorreva, ai sensi dell'art. 585 comma 2 lett. c) "dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza...", e quindi dal 10 dicembre 2023.

Ciò premesso, il termine per impugnare scadeva il 24 gennaio 2024, per cui è da considerare tardivo il ricorso depositato soltanto in data 25 gennaio 2024.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 10 ottobre 2023, confermava la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che il decreto di citazione a giudizio per l'appello era diretto a soggetto diverso dall'appallante 1.2 II difensore lamenta la contraddittorietà della motivazione con riferimento all'elemento del dolo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto. 1.1. Infatti, la sentenza di appello è stata pronunciata in data 10 ottobre 2023, con termine per il deposito della motivazione entro giorni 60; tale deposito è avvenuto nel termine indicato (28 novembre 2023), per cui, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. (che richiama l'art. 544 comma 3 cod.proc.pen.), il termine era di quarantacinque giorni, che decorreva, ai sensi dell'art. 585 comma 2 lett. c) "dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza...", e quindi dal 10 dicembre 2023. Ciò premesso, il termine per impugnare scadeva il 24 gennaio 2024, per cui è da considerare tardivo il ricorso depositato soltanto in data 25 gennaio 2024. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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