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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42861/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 24231/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado del 22 marzo 2019 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 372 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con quattro distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente confermato la condanna per un reato di cui non era stata provata la sussistenza e per avere negato il richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena; argomenti questi che sono stati riproposti con la memoria difensiva trasmessa il 13 ottobre 2021; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stato analiticamente spiegato perché il prevenuto fosse responsabile della falsa testimonianza addebitatagli e perché non potesse beneficiare una seconda volta della sospensione condizionale della pena; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] ente Erc le rile Pier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 24231/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado del 22 marzo 2019 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 372 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con quattro distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente confermato la condanna per un reato di cui non era stata provata la sussistenza e per avere negato il richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena; argomenti questi che sono stati riproposti con la memoria difensiva trasmessa il 13 ottobre 2021; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stato analiticamente spiegato perché il prevenuto fosse responsabile della falsa testimonianza addebitatagli e perché non potesse beneficiare una seconda volta della sospensione condizionale della pena; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] ente Erc le rile Pier