CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23610/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LLARICCA il 14/01/19656) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/04/19847) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/01/19588) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/11/19739) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/03/198610) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ETTOREPEDICINI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ladeclaratoria di inammissibilità di tutti gli altri ricorsi;uditi i difensori:Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA],Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’[OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA],Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA],Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA],Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA],Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA],Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA],Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA],che hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento deiricorsi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio della Cortedi cassazione, disposto con sentenza del 29 ottobre 2024, ha confermato la responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione di stampo mafioso di cui al capo A ed haescluso, in relazione a tale reato per il quale tutti gli imputati sono stati definitivamentecondannati, la circostanza aggravante prevista dall’art. 416-bis, sesto comma, cod.pen.,riducendo la pena a ciascuno inflitta con la sentenza di primo grado, emessa, all’esito digiudizio abbreviato, dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in data3 giugno 2021, come parzialmente riformata dalla prima sentenza di appello oggetto diannullamento con rinvio.La Corte territoriale ha richiamato i precedenti giudizi di merito, sottolineando che, aseguito della sentenza rescindente della Corte di cassazione, non è più in discussione –ad eccezione che per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] – la responsabilità degli imputatiper il reato associativo, quali membri del sodalizio di camorra denominato clan [OSCURATO:PERSONA],operante in Marano e zone limitrofe attraverso una articolazione denominata “for o’truglio”, nella quale il solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto funzioniorganizzative dal settembre 2014 all’ottobre 2016, mentre gli altri ricorrenti erano statimeri partecipi.2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti3. [OSCURATO:PERSONA].3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla ritenuta responsabilità per il reato associativo mafioso di cui al capo A.La Corte non avrebbe seguito le indicazioni provenienti dalla sentenza di annullamentocon rinvio della Corte di cassazione.Con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], D’Ausilio, Piana eLanno, la sentenza impugnata non avrebbe compiuto un rigoroso vaglio di attendibilitàintrinseca ed estrinseca, non rilevando la circolarità della prova, la genericità del narratoed il fatto che tali propalazioni non fossero assistite da alcun riscontro esterno e nonavessero configurato alcun reato fine, al di là di una aspecifica indicazione delcoinvolgimento del ricorrente nelle estorsioni e nel traffico di stupefacenti.Inoltre, non sarebbe stata adeguatamente valutata la circostanza che tali collaboranti,avendo iniziato la loro attività di ausilio alla giustizia nel 2011, non avrebbero in alcunmodo potuto riferire in ordine a condotte di rilevanza mafiosa commesse dal ricorrentenel periodo al quale si riferisce l’imputazione, decorrente dalla data della suascarcerazione, avvenuta il 17 luglio 2013.Peraltro, si trattava di soggetti, come il Piana ed il Noto, estranei al sodalizio mafioso.Non costituirebbe riscontro la circostanza che l’imputato aveva subito precedentecondanna definitiva per fatti pregressi rispetto all’arco temporale della contestazione.Quanto al collaborante [OSCURATO:PERSONA], che aveva iniziato il suo percorso a favore dellagiustizia nel giugno 2017, non si sarebbe tenuto conto della negativa personalità deldichiarante, soggetto assuntore di stupefacenti, alcool e psicofarmaci, ritenutoinattendibile in altri processi (tanto da avere avuto revocato il programma di protezione)e portatore di astio nei confronti del ricorrente, come documentato dalla condanna perminaccia patita dall’imputato.Neanche la valutazione frazionata della chiamata in correità sarebbe stata svolta secondoi parametri stabiliti dalla giurisprudenza.Con riferimento alla partecipazione del ricorrente a riunioni mafiose, l’assunto accusatoriosarebbe fondato solo sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], prive di riscontro ed in ogni casorelative alla partecipazione ad un solo incontro avvenuto il 9 settembre 2015, nel quale ilricorrente non sarebbe entrato nel “casotto” dove l’incontro si sarebbe verificato.Lo stesso è a dirsi per l’incontro del 31 agosto 2015, oggetto di captazione ed a propositodel quale la Corte avrebbe fatto mero rinvio alla sentenza di primo grado senzaconfrontarsi con le deduzioni difensive, intese ad escludere che, in quella circostanza,l’imputato avesse proferito le frasi indicate in sentenza.Anche le intercettazioni tra il ricorrente ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA] non conterrebberoelementi significativi, risolvendosi in una mera congettura l’assunto della Corte di appellosecondo cui i due interlocutori discutevano di affari illeciti.Infine, le frequentazioni del ricorrente con altri sodali non avrebbero alcuna rilevanza, nonevidenziando alcun concreto e consapevole contributo al sodalizio.3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazioneper avere la Corte di appello del tutto omesso di affrontare il tema della sussistenza dellacircostanza aggravante dell’essere l’associazione armata ai sensi dell’art. 416-bis, quartocomma, cod.pen., che la Corte di cassazione aveva ritenuto assorbito per effettodell’accoglimento del primo motivo di ricorso sulla responsabilità e che la difesa avevafatto oggetto di critiche con il secondo motivo dell’originario ricorso per cassazione, anchein relazione all’elemento soggettivo, vale a dire alla conoscenza che il ricorrente potevaavere in ordine al possesso di armi da parte della congrega.3.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione inordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Sul punto, la motivazione offerta sarebbe pressoché inesistente.4. [OSCURATO:PERSONA].4.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in ordine altrattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello, in esito alla esclusione dellacircostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod.pen., omesso diprovvedere ad un ulteriore abbattimento della sanzione.5. [OSCURATO:PERSONA].5.1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche edi una sanzione al minimo della pena.La Corte, sul punto, avrebbe omesso ogni motivazione.6. [OSCURATO:PERSONA].1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, si deduce si deduce violazione di legge e viziodi motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.La Corte, sul punto, avrebbe omesso ogni motivazione.7. [OSCURATO:PERSONA].7.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti genericheed al trattamento sanzionatorio.La Corte, sul punto, avrebbe omesso ogni motivazione.8. [OSCURATO:PERSONA].8.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche edi una sanzione al minimo della pena.La Corte, sul punto, avrebbe omesso ogni motivazione.9. [OSCURATO:PERSONA].9.1. Con il primo motivo di ricorso, si si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine al trattamento sanzionatorio, non essendosi tenuto conto della crisi del clanPolverino, come documentato dai giudici di merito.9.2. Con il secondo motivo di ricorso ci si duole del mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche.La Corte, sul punto, avrebbe omesso ogni motivazione.10. [OSCURATO:PERSONA].10.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche edi una sanzione al minimo della pena.La Corte, sul punto, avrebbe omesso ogni motivazione.11. [OSCURATO:PERSONA].11.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.La Corte, sul punto, avrebbe omesso ogni motivazione.11.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione in ordine al trattamentosanzionatorio, dal momento che la Corte, in proposito, non fa alcun riferimento alricorrente.12. [OSCURATO:PERSONA].12.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche edi una sanzione al minimo della pena.La Corte, sul punto, avrebbe omesso ogni motivazione.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi di tutti i ricorrenti sono inammissibili perché proposti con motivi in parte nonconsentiti e, in parte, manifestamente infondati; fa eccezione il ricorso di CandelaCristofaro, che è stato proposto con motivi complessivamente infondati e deve essererigettato.1. [OSCURATO:PERSONA].1.1. In ordine al primo motivo, il ricorrente non si confronta adeguatamente con lamotivazione della sentenza impugnata, che ha analizzato tutte le risultanze probatorieoffrendone una valutazione immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede e senzaincorrere in alcuna violazione dei principi inerenti al giudizio di rinvio.Il ricorso, affrontando come primo tema la questione della attendibilità dei collaboratoridi giustizia, tende ad offuscare la rilevanza di due dati che la Corte di appello ha assuntocome decisivi e che il ricorrente non contesta.1.1.1. Il primo dato è costituito dal fatto che a carico dell’imputato sono state emesse duedistinte sentenze di condanna, inerenti entrambe alla sua compromissione nel contestoillecito di tipo camorristico di riferimento.La prima condanna irrevocabile – richiamata a fg. 11 della sentenza impugnata - attestatale dato con riguardo proprio al clan [OSCURATO:PERSONA] (“per vicende legate al clan diappartenenza”) e per un periodo precedente al luglio 2013 ed alla odierna contestazione,la cui decorrenza, come si legge nel capo di imputazione, è fissata al 17 luglio 2013, datanella quale l’imputato era stato rimesso in libertà.La seconda condanna – richiamata a fg. 13 della sentenza impugnata - inerisceall’inserimento del ricorrente nel clan Orlando dall’agosto 2017 al dicembre dello stessoanno ed è sintonica con l’accertamento effettuato in questo processo (e non contestatoda alcuno) a proposito dei rapporti esistenti, in quel torno di tempo, tra i due sodalizi dicamorra egemoni sul medesimo territorio ed entrati, dopo un periodo di conflittualità, inrapporti di “collaborazione” e di non belligeranza.I collaboratori di giustizia indicati in ricorso e nella sentenza – ad eccezione di GiannuzziTeodoro – hanno confermato l’appartenenza del ricorrente al clan [OSCURATO:PERSONA] qualecomponente “storico”, con riguardo alla epoca pregressa alla odierna contestazione, chesi colloca temporalmente tra le due condanne.1.1.2. Il secondo dato decisivo, inerente al periodo di interesse – ed indicato in sentenzacome, di per sé, autosufficiente ai fini della prova di responsabilità (cfr. fg. 9) - è costituitodalle intercettazioni ambientali rivelative del fatto che il ricorrente aveva partecipato, il31 agosto 2015, ad una delle riunioni tenutesi in località segreta (indicata come “casotto”)tra molti dei componenti del clan [OSCURATO:PERSONA] odierni ricorrenti, avente ad oggetto tematicherelative ai rapporti con il clan Orlando; dunque, argomenti di rilevanza mafiosa diretta.A tale riunione – che si teneva, come le altre, all’esterno del “casotto” (cfr. fg. 190 dellasentenza di primo grado) – il ricorrente aveva direttamente partecipato, ascoltando edinterloquendo in più occasioni a proposito degli argomenti affrontati insieme ai sodali,anche fornendo ragguagli sulla conformazione ed organizzazione del clan in quel momentoavverso e con il quale occorreva raggiungere accordi, nonché facendo riferimento a regolegenerali mafiose delle quali egli era portatore in quanto parte del gruppo.Tanto risulta dalla sentenza di primo grado - alla quale la Corte di appello ha fatto rinvio– la cui motivazione si fonde con quella della sentenza impugnata a motivo della doppiaconformità del giudizio di condanna.In particolare, la voce del ricorrente – identificato con certezza anche attraverso levideoriprese del luogo (cfr. fgg. 22 e 190 della sentenza di primo grado, richiamata daquella della Corte di merito) - è stata intercettata in più passaggi delle conversazioni,come risulta ai fgg. da 211 a 250 della sentenza del GUP; in particolare, tra le tante, a fg.226, il primo giudice valorizza la frase del ricorrente: “i compagni nostri che stavano fuoriprima non erano così”).1.1.3. Tali dati, correttamente ritenuti decisivi dalla Corte territoriale e pretermessi dalricorrente, rendono poco significative, nell’economia del giudizio, le argomentazionidifensive, invero generiche, volte a censurare il giudizio di attendibilità dei collaboratoridi giustizia.Peraltro, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] – che ha reso dichiarazioni relativeal periodo in contestazione, avendo iniziato il suo percorso con la giustizia nel 2017 -aveva affermato, in perfetta sintonia con i risultati delle captazioni e delle altre risultanze,che il ricorrente partecipava ai summit di camorra, era inserito nel clan [OSCURATO:PERSONA](essendogli stata affidata la gestione della zona di Quarto per quanto relativo alleestorsioni ed al traffico di stupefacenti) ed era transitato nel clan Orlando, proprio comeaveva attestato la seconda condanna inflittagli.Inoltre, nel descrivere il suo ruolo quale referente di Quarto, il collaboratore avevaprecisato che il ricorrente divideva l’incarico con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], anche inquesto caso venendo riscontrato dalle intercettazioni telefoniche, delle quali pure la Cortedi appello dà atto, inerenti ai dialoghi frequenti tra i due ricorrenti, nei quali si evidenziava,con linguaggio criptico e come meglio indicato nella sentenza di primo grado (cfr. fg. 432di quella decisione), la necessità di rendicontazione, il riferimento alla “mesata” e ad unaestorsione.1.1.4. A suggellare la coerenza del giudizio di condanna, quale elemento periferico diriscontro, la sentenza impugnata ha segnalato le rilevate frequentazioni del ricorrente conmolti degli odierni ricorrenti appartenenti al clan [OSCURATO:PERSONA].Su tale tema della decisione, di rilevanza comunque marginale, non si rileva alcunaviolazione di legge, avendo la Corte territoriale correttamente applicato il principio didiritto secondo il quale, nel delitto di associazione mafiosa, pur essendo escluso che le"frequentazioni" possano autonomamente essere poste a fondamento di una affermazionedi responsabilità, è possibile che, a fronte di una intrinsecamente valida chiamata dicorreità, le relazioni qualificate con altri esponenti della stessa organizzazione criminale,tra cui quelle con soggetti posti in posizione verticistica, valgono da riscontro esterno exart. 192, comma terzo, cod. proc. pen. e siano pertanto idonee ad essere poste afondamento dell'affermazione di responsabilità per il delitto di associazione mafiosa (Sez.2, n. 31541 del 30/05/2017, Abbamundo, Rv. 270468-01).Tanto assorbe e supera ogni ulteriore argomentazione difensiva.1.2. In ordine al secondo motivo, occorre precisare che la questione inerente allasussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma, cod.pen., relativa alcarattere armato della associazione di stampo mafioso di che trattasi, è stata affrontatae risolta, sotto il profilo oggettivo, dalla sentenza di annullamento con rinvio disposto dallaCorte di cassazione.A fg. 25 di tale statuizione, a proposito della posizione del coimputato ricorrente De LucaAlessandro – con argomenti poi richiamati in relazione a ciascuno degli altri imputati cheavevano sollevato la questione – si legge: “In ordine alla sussistenza della aggravantearmata la sentenza risponde in via generale (pg. 112 e ss.) richiamando il riferimentofatto dalla prima sentenza alle precedenti pronunzie giudiziarie nei confronti del clanPolverino e alle dichiarazioni dei collaboratori attestanti la disponibilità di armi da partedel gruppo, segnatamente quelle dello [OSCURATO:PERSONA] che racconta della partecipazione armataal summit del settembre 2015 del Simioli e della disponibilità da parte sua stessa di armidel clan, delle quali forniva le caratteristiche, indicando anche i soggetti ai quali le avevaconsegnate ed anche un episodio di violenza in cui erano stati coinvolti due sodali che nonavevano avuto alcun difficoltà a reperire una pistola. Sono, infine, considerate ulterioreriscontro le condanne a carico del sodale [OSCURATO:PERSONA] per armi e per associazionearmata ex art. 74 d.P.R. n. 309/90. Ritiene questo Collegio che la ritenuta sussistenzadella aggravante è correttamente affermata in base al condivisibile principio di dirittosecondo il quale, in tema di associazioni di tipo mafioso storiche, per la configurabilitàdell'aggravante della disponibilità di armi, non è richiesta l'esatta individuazione dellestesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento,desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria,essendo questi elementi da considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultatiprobatori (Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, dep. 2023, Seminara, Rv. 284761). Inoltre,è stato condivisibilmente affermato che la circostanza aggravante della disponibilità diarmi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ognipartecipe che, pur non avendone effettiva consapevolezza, ignori per colpa il possesso diarmi da parte degli associati, per l'accertamento del quale ben può assumere rilievo ilfatto notorio della detenzione di strumenti di offesa in capo ad un determinato sodaliziomafioso, a condizione che detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti - qualifatti di sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari, intercettazioni,dichiarazioni od altre fonti - di cui il giudice deve specificamente dare conto nellamotivazione del provvedimento (Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.272403)”.Vero è che la sentenza rescindente, a proposito del ricorrente, una volta accolto il primomotivo di ricorso inerente al giudizio di responsabilità, aveva ritenuto gli altri motiviassorbiti.Tuttavia, in forza di quanto appena richiamato integralmente, la questione relativa allasussistenza dell’aggravante, in quanto riferibile alla congrega criminale, è preclusa ancheper il ricorrente, avuto riguardo alla natura oggettiva di essa, che ne definisce il regimedi comunicabilità secondo i criteri di cui all’art. 59, secondo comma, cod.pen.In proposito, sebbene la sentenza impugnata non abbia direttamente affrontatol’argomento, si deduce implicitamente da essa – avuto riguardo alla posizione delricorrente, correo e sodale di tutti gli altri imputati all’odierno giudizio per i quali la Cortedi cassazione, rigettando i ricorsi sul punto, ha escluso l’esistenza di motivi specifici perritenere la circostanza aggravante a loro non applicabile – l’impossibilità di escludere lacircostanza aggravante in discorso sotto il profilo “soggettivo”.A tal riguardo, già il ricorso per cassazione originario, come quello all’esame, risulta deltutto generico, sia in relazione alle circostanze di fatto richiamate anche dalla sentenzarescindente, sia in relazione al ruolo “storico” del ricorrente all’interno del clan [OSCURATO:PERSONA],sia alla regola giuridica sopra richiamata, che avrebbe dovuto imporre all’imputato dispiegare le ragioni per le quali egli, nonostante la sua militanza mafiosa all’interno delclan, a diretto contatto con tutti gli esponenti di esso, avesse potuto ignorare senza suacolpa la presenza di armi in dotazione del gruppo, nonostante le indicazioni del primogiudice fossero nel senso che l’imputato aveva anche personalmente dimostrato di poterottenere comodamente una pistola per azioni di interesse mafioso e fosse presenteallorquando altri sodali erano armati (cfr. fgg. 737 e 738 della sentenza di primo grado).1.3. Quanto al terzo motivo, la Corte di appello ha negato al ricorrente il riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo alla gravità dei fatti ed alla suapersonalità, essendo egli gravato da numerosi e gravi precedenti penali, così come avevasottolineato il primo giudice, richiamando come altamente significativo il precedentepenale per minaccia aggravata nei confronti del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] al fine dicostringerlo a rendere dichiarazioni mendaci (cfr. fgg. 438 e 746 della sentenza di primogrado).Si è fatto espresso riferimento, quindi, ad alcuni parametri di cui all’art. 133 cod. pen.,dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanzeelementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare omeno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalitàdel colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può esseresufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv.204768).Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con consequenziale condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.2. [OSCURATO:PERSONA].2.1. Quanto al primo ed unico motivo, si deve rilevare che, come risulta dalla ordinanzadi correzione di errore materiale del 5 dicembre 2025, inserita in calce alla sentenzaimpugnata, al ricorrente erano già state riconosciute, con la prima sentenza di appellooggetto di annullamento con rinvio su altro punto, le circostanze attenuanti genericheequivalenti alle aggravanti, sicché la pena era stata fissata in anni sei e mesi otto direclusione.Tale sanzione è stata confermata dalla sentenza impugnata, nonostante l’esclusione dellacircostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod.pen.La decisione è priva di vizi giuridici, in quanto il giudizio di bilanciamento tra la residuacircostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma, cod.pen. e le circostanzericorrente – prevista dal primo comma della medesima disposizione incriminatrice, che èpari ad anni dieci di reclusione, sulla quale è stata effettuata correttamente la diminuzionedi un terzo per il rito abbreviato.Nel che, l’inammissibilità del ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA].3.1. In ordine al primo ed unico motivo di ricorso, deve rilevarsi che la pena base inflittaal ricorrente, è stata determinata al minimo edittale di anni dodici di reclusione previstodall’art. 416-bis, quarto comma, cod.pen. nel caso di mera partecipazione ad associazionemafiosa armata.Su tale sanzione è stata correttamente effettuata la riduzione di un terzo per il ritoabbreviato, fissandosi la pena finale in anni otto di reclusione.Di tanto, il ricorrente non ha ragione di dolersi.3.2. Quanto alla mancanza di motivazione inerente al tema delle circostanze attenuantigeneriche, occorre rilevare che la Corte di cassazione, a fg. 26 della sentenza rescindente,aveva ritenuto di rigettare il motivo di ricorso in allora proposto, sicché la questione erapreclusa nel giudizio di rinvio.Tanto giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. [OSCURATO:PERSONA].4.1. Il ricorso è inammissibile per le stesse ragioni appena espresse a proposito delricorrente [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia, dovendosi solo precisare che il rigetto delmotivo del ricorso originario, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze5. [OSCURATO:PERSONA].5.1. Il ricorso è inammissibile per le stesse ragioni espresse a proposito del ricorrente DeLuca [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia, dovendosi solo precisare che il rigetto del motivo del ricorsooriginario, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ècontenuto, per il ricorrente, a fg. 29 della sentenza rescindente.6. [OSCURATO:PERSONA].6.1. Il ricorso è inammissibile per le stesse ragioni espresse a proposito del ricorrente DeLuca [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia, dovendosi solo precisare che il rigetto del motivo del ricorsooriginario, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche(quinto motivo), è contenuto, per il ricorrente, a fg. 30 della sentenza rescindente.7. [OSCURATO:PERSONA].7.1. Il ricorso è inammissibile per le stesse ragioni espresse, in punto di pena, a propositodel ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia, dovendosi solo precisare che la sanzionefinale è stata correttamente determinata dalla Corte di appello in anni dieci di reclusione,partendo dal minimo edittale di anni quindici di reclusione previsto dall’art. 416-bis, quartocomma, cod.pen. nel caso di soggetto condannato per avere assunto, come il ricorrente,il ruolo di organizzatore di un sodalizio di stampo mafioso armato.7.2. Per quanto attiene alle circostanze attenuanti generiche, il motivo non è consentitoperché la censura in ordine al loro mancato riconoscimento non aveva formato oggettodel ricorso per cassazione originario.8. [OSCURATO:PERSONA].8.1. Il ricorso è inammissibile per le stesse ragioni espresse a proposito del ricorrente DeLuca [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia, dovendosi solo precisare che il rigetto del motivo del ricorsooriginario, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ècontenuto, per il ricorrente, a fg. 33 della sentenza rescindente.8.2. Anche in questo caso, come per gli altri ricorrenti, la pena è stata determinata nelminimo edittale di anni dodici di reclusione prevista per il partecipe di una associazionemafiosa armata, sulla quale, dopo il riconoscimento del vincolo della continuazione conaltro reato precedentemente giudicato, è stata correttamente calcolata la riduzione di unterzo per il rito abbreviato.9. [OSCURATO:PERSONA].9.1. Il ricorso è inammissibile per le stesse ragioni espresse a proposito del ricorrente DeLuca [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia, dovendosi solo precisare che il rigetto del motivo del ricorsooriginario, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ècontenuto, per il ricorrente, a fg. 35 della sentenza rescindente.9.2. Quanto alla determinazione della pena finale, essa, come per gli altri ricorrenti nellestesse condizioni, è stata fissata in dispositivo in anni otto di reclusione.Tale sanzione è quella che si ottiene diminuendo di un terzo per il rito il minimo edittaledi anni dodici di reclusione previsto per il reato di partecipazione ad una associazionemafiosa armata.Per il che, simile calcolo “al minimo” – deducibile dalla determinazione della sanzionefinale - rende irrilevante la circostanza che il nome del ricorrente non sia stato specificatoin motivazione, evidentemente per mera dimenticanza, insieme a quello degli altricoimputati con identica posizione processuale.10. [OSCURATO:PERSONA].10.1. Il ricorso è inammissibile per le stesse ragioni espresse a proposito del ricorrenteDe [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia, dovendosi solo precisare che il rigetto del motivo delricorso originario, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, è contenuto, per il ricorrente, a fg. 36 della sentenza rescindente.11. Per tutte le considerazioni esposte i ricorsi di tutti i ricorrenti, ad eccezione di CandelaCristofaro, devono essere dichiarati inammissibili, con consequenziale condanna deimedesimi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle Ammende, commisurata al loro grado di colpa nell’aver determinato lecause di inammissibilità dei ricorsi. P.Q.MRigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle speseprocessuali.Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LangellaNicola, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ViscontiClaudio che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle Ammende.Così deciso, il 17/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]