CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 01682/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il 24 giugno 2022, il G.I.P. del Tribunale di Venezia convalidava il provvedimento emesso in data 20 giugno 2022, con cui il Questore di Venezia aveva prescritto a [OSCURATO:PERSONA], in aggiunta al divieto di accedere per 5 anni ai luoghi, in Italia e all'estero, dove si svolgono partite di calcio in cui siano impegnate squadre italiane e straniere, l'ulteriore prescrizione di presentarsi, per la durata di 5 anni, presso gli Uffici della [OSCURATO:PERSONA] di Spinea in occasione di ogni partita disputata in casa e in trasferta dalla squadra di calcio del Venezia. Il provvedimento del Questore, in particolare, veniva adottato a seguito dei disordini verificatisi 1'8 maggio 2022 durante la partita di serie A tra Venezia e Bologna disputata nella città lagunare. 2. Avverso l'ordinanza del G.I.P., [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sette motivi. Con il primo, la difesa contesta la violazione e la falsa applicazione degli art. 6 comma 3 della legge n. 401 del 1989 e 178 lett. C cod. proc. pen., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, evidenziando in particolare che il provvedimento del Questore è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] il 22 giugno 2022 alle 15.25, mentre la convalida del G.I.P. risale al 24 giugno 2022, a orario imprecisato, ma molto probabilmente prima dello scadere del termine di 48 ore dalla notifica al ricorrente, dovendosi l'incertezza sull'orario della convalida essere interpretato in senso favorevole alla difesa. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il difetto di motivazione in ordine alle ragioni di necessità e urgenza sottese all'adozione della misura. Con il terzo motivo, la difesa si duole del difetto di motivazione in merito alla attribuibilità delle condotte illecite e alla sussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento. Il quarto motivo ha ad oggetto la mancanza di motivazione in ordine alla pericolosità dell'interessato. Il quinto motivo è dedicato al difetto di motivazione in relazione alla necessità di predisporre anche la prescrizione ex art. 6 comma 2 della legge n. 401 del 1989. Con il sesto motivo, la difesa lamenta il difetto di motivazione rispetto alla durata del provvedimento. Con il settimo motivo, infine, è stato eccepito il difetto di motivazione con riferimento alle ragioni per cui l'interessato debba presentarsi in Questura due volte in occasione delle partite di calcio del Venezia sia in casa che in trasferta. [OSCURATO:PERSONA] fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. 1. Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341 e Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all'interessato, poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale. Ciò posto, come rilevato anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, deve evidenziarsi che nel caso di specie il termine delle 48 ore tra convalida e notifica del provvedimento questorile all'interessato non può essere ritenuto osservato. E invero il provvedimento del Questore di Venezia risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA] il 20 giugno 2022 alle ore 15.25, come risulta dalla disamina della notifica in atti, mentre la convalida del G.I.P. è intervenuta il 24 giugno 2022 in orario imprecisato, orario che, in mancanza di alcuna specificazione, non può essere interpretato in senso sfavorevole al ricorrente, ipotizzandolo cioè come successivo a quello delle 15.25, dovendosi ribadire l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, dep. 2017, Rv. 269244) quella secondo cui, in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di comparire presso un ufficio di polizia, prevista dall'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, comporta la caducazione della stessa misura. 2. Dunque, non potendosi stabilire con certezza che la convalida del G.I.P. sia intervenuta in un momento antecedente alla scadenza del termine di 48 ore dalla notifica all'indagato del provvedimento questorile, si impone l'annullamento senza rinvio della predetta ordinanza, da ciò conseguendo la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Venezia del 20 giugno 2022, limitatamente all'imposizione dell'obbligo di presentazione, dovendosi sul punto solo precisare che, ai sensi del comma secondo dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre la previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo configura un'atipica misura interdittiva, di competenza dell'Autorità di [OSCURATO:PERSONA]. 3 e P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Venezia del 20 giugno 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicar