CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 08048/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARImC. dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con provvedimento del 14 febbraio 2022, il Magistrato di Sorveglianza di Sassari dichiarava non luogo a provvedere sul reclamo, proposto ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'41-bis Ord. pen., nella parte avente ad oggetto l'autorizzazione all'acquisto di peperoncino fresco e cipolle di Tropea mentre rigettava quanto alla richiesta relativa all'acquisto di fichi freschi. Considerato che avverso il provvedimento indicato, il detenuto proponeva personalmente reclamo al Tribunale di sorveglianza, che, con ordinanza del 28 aprile 2022, procedeva alla riqualificazione del reclamo in ricorso per cassazione e alla trasmissione degli atti a questa Corte. Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-); Ritenuto che il ricorso è, dunque, inammissibile e che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]