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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02850/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9456/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CHC M NL80PIOD612 E ), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ff) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FI) alla Pia zz a [OSCURATO:PERSONA] n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano(C.F.: DFLCD68L23PA63J), giusta procura allegta al ricorso ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate Riscossione , in persona del Direttore Generale pro tempore,rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 689 / 20 20 emessa dalla CTR della Toscana il 8/10/2020e non notificata; Cartelle pagamento imposte varie – Impugnativa estratto di ruolo udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze avverso 35 cartelle di pagamento per imposte varie di cui era venuto a conoscenza attraverso un estratto del ruolo della sua situazione, chiedendone la declaratoria di nullità per mancata notifica delle stesse o la prescrizione della pretesa tributaria.

2. La CTP dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento a due cartelle e l’inammissibilità della domanda relativa alle altre cartelle, giacchè era stata provata l’avvenuta loro notifica ed erano stati depositati atti interruttivi della prescrizione.

3. Sull’impugnazione proposta dal contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il gravame, evidenziando, per quanto qui ancora rileva, che le eccezioni concernenti la rilevanza della modifica della composizione del collegio in primo grado tra fase cautelare e fase decisoria e la mancata produzione in primo grado degli atti dell’Agenzia in formato digitale fossero irrilevanti e che, pur avendo l’Agenzia prodotto sin da subìto gli atti di notificazione delle cartelle, il contribuente li aveva contestati in modo generico, sicché era preclusa l’azione rivolta avverso l’estratto di ruolo.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 276 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per non aver la CTR ritenuto che la sentenza di primo grado fosse nulla, nonostante risultasse modificato il collegio tra l’udienza di sospensione e quella di trattazione (avuto riguardo a due dei componenti).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 dPR n. 600/1973, 26 dPR n. 602/1973, 9, commi 1 e 5, dm n. 163/2013 e 22 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto valida la produzione dei documenti operata dalla controparte in primo grado in formato cartaceo, anziché con modalità digitali.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2948 c.c. e 5 d.l. n. 953/1982, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per non aver la CTR esaminato il motivo di appello con il quale aveva ribadito la già intervenuta prescrizione del credito esattoriale, anche a voler ritenere regolarmente notificate le cartelle di pagamento.

4. Il ricorso è inammissibile.

Il legislatore, con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno di recente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.

L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio.

Nel caso di specie, la ricorrente non ha dedotto alcunché, nei termini all’uopo spettantile, in ordine alla titolarità di un interesse (uno di quelli in modo tassativo previsti dalla norma riportata in precedenza) ad impugnare l’estratto di ruolo e, con esso, le cartelle di pagamento asseritamente non notificategli.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla entrata in vigore del d.l. n. 146/2021 e dalla pubblicazione della pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 26283/2022 in epoca successiva alla instaurazione del presente giudizio, per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa per intero le spese del presente giudizio; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9456/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CHC M NL80PIOD612 E ), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ff) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FI) alla Pia zz a [OSCURATO:PERSONA] n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano(C.F.: DFLCD68L23PA63J), giusta procura allegta al ricorso ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate Riscossione , in persona del Direttore Generale pro tempore,rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 689 / 20 20 emessa dalla CTR della Toscana il 8/10/2020e non notificata; Cartelle pagamento imposte varie – Impugnativa estratto di ruolo udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze avverso 35 cartelle di pagamento per imposte varie di cui era venuto a conoscenza attraverso un estratto del ruolo della sua situazione, chiedendone la declaratoria di nullità per mancata notifica delle stesse o la prescrizione della pretesa tributaria. 2. La CTP dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento a due cartelle e l’inammissibilità della domanda relativa alle altre cartelle, giacchè era stata provata l’avvenuta loro notifica ed erano stati depositati atti interruttivi della prescrizione. 3. Sull’impugnazione proposta dal contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il gravame, evidenziando, per quanto qui ancora rileva, che le eccezioni concernenti la rilevanza della modifica della composizione del collegio in primo grado tra fase cautelare e fase decisoria e la mancata produzione in primo grado degli atti dell’Agenzia in formato digitale fossero irrilevanti e che, pur avendo l’Agenzia prodotto sin da subìto gli atti di notificazione delle cartelle, il contribuente li aveva contestati in modo generico, sicché era preclusa l’azione rivolta avverso l’estratto di ruolo. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 276 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per non aver la CTR ritenuto che la sentenza di primo grado fosse nulla, nonostante risultasse modificato il collegio tra l’udienza di sospensione e quella di trattazione (avuto riguardo a due dei componenti). 2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 dPR n. 600/1973, 26 dPR n. 602/1973, 9, commi 1 e 5, dm n. 163/2013 e 22 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto valida la produzione dei documenti operata dalla controparte in primo grado in formato cartaceo, anziché con modalità digitali. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2948 c.c. e 5 d.l. n. 953/1982, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per non aver la CTR esaminato il motivo di appello con il quale aveva ribadito la già intervenuta prescrizione del credito esattoriale, anche a voler ritenere regolarmente notificate le cartelle di pagamento. 4. Il ricorso è inammissibile. Il legislatore, con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno di recente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio. Nel caso di specie, la ricorrente non ha dedotto alcunché, nei termini all’uopo spettantile, in ordine alla titolarità di un interesse (uno di quelli in modo tassativo previsti dalla norma riportata in precedenza) ad impugnare l’estratto di ruolo e, con esso, le cartelle di pagamento asseritamente non notificategli. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla entrata in vigore del d.l. n. 146/2021 e dalla pubblicazione della pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 26283/2022 in epoca successiva alla instaurazione del presente giudizio, per compensare integralmente le spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa per intero le spese del presente giudizio; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a
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