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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41515/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE DI APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bari confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di ricettazione e di truffa aggravata; riconosceva la recidiva reiterata e specifica e lo condannava alla pena finale di anni sei di reclusione ed euro 6000 di multa

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (artt. 99 e 157 e ss. cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla omessa e dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione: non sarebbero sussistenti i presupposti della recidiva e, pertanto, i reati contestati si sarebbero prescritti il 21 dicembre 2021, prima della pronuncia della sentenza di appello. 2.1.1 La doglianza è manifestamente infondata.

Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello ha offerto una motivazione esaustiva e pertinente in ordine alla sussistenza della recidiva, richiamando le valutazioni del primo giudice, il quale aveva puntualmente affermato che la recidiva reiterata specifica doveva essere riconosciuta in quanto i reati per i quali si procedeva costituivano «l'ennesima manifestazione della profonda inclinazione a delinquere che ha caratterizzato l'intera esistenza del ricorrente», confermata dai quattro precedenti penali per ricettazione che risultavano a suo carico (pag. 9 della sentenza di primo grado e pag. 4 della sentenza di appello);

2.2. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione: la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio.

2.2.1. Anche questa doglianza è manifestamente infondata in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio risulta completa ed esaustiva.

La pena base veniva, infatti, individuata in misura superiore al minimo edittale sulla base della gravità della condotta e della pericolosità del ricorrente; tale pena è stata poi aumentata per la recidiva e per la continuazione con aumento ritenuto "congruo" tenuto conto che il ricorrente, secondo la Corte d'appello, non aveva avuto un ruolo marginale, di semplice mediazione (pag. 4 della sentenza impugnata). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE DI APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bari confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di ricettazione e di truffa aggravata; riconosceva la recidiva reiterata e specifica e lo condannava alla pena finale di anni sei di reclusione ed euro 6000 di multa 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 99 e 157 e ss. cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla omessa e dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione: non sarebbero sussistenti i presupposti della recidiva e, pertanto, i reati contestati si sarebbero prescritti il 21 dicembre 2021, prima della pronuncia della sentenza di appello. 2.1.1 La doglianza è manifestamente infondata. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello ha offerto una motivazione esaustiva e pertinente in ordine alla sussistenza della recidiva, richiamando le valutazioni del primo giudice, il quale aveva puntualmente affermato che la recidiva reiterata specifica doveva essere riconosciuta in quanto i reati per i quali si procedeva costituivano «l'ennesima manifestazione della profonda inclinazione a delinquere che ha caratterizzato l'intera esistenza del ricorrente», confermata dai quattro precedenti penali per ricettazione che risultavano a suo carico (pag. 9 della sentenza di primo grado e pag. 4 della sentenza di appello); 2.2. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione: la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio. 2.2.1. Anche questa doglianza è manifestamente infondata in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio risulta completa ed esaustiva. La pena base veniva, infatti, individuata in misura superiore al minimo edittale sulla base della gravità della condotta e della pericolosità del ricorrente; tale pena è stata poi aumentata per la recidiva e per la continuazione con aumento ritenuto "congruo" tenuto conto che il ricorrente, secondo la Corte d'appello, non aveva avuto un ruolo marginale, di semplice mediazione (pag. 4 della sentenza impugnata). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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