CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 45529/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] .liandang, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rpc)il 12 gennaio 1984; avverso la sentenza n. 1457/21 della Corte di appello di Brescia del 28 maggio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia ha, con sentenza pronunziata in data 28 maggio, integralmente confermato la precedente sentenza, del 24 settembre 2019, con la quale il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica - accertata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 56 cod. pen. e 1 della legge n. 475 del 1925, per avere tentato, nel corso dello svolgimento della prova scritta per i conseguimento della patente di guida, di avvalersi della collaborazione di altro soggetto, estraneo all'esame, il quale, utilizzando un telefono cellulare dotato di schermo, avrebbe letto il testo dei quesiti scritti formulati all'imputato, da questo trasmessigli attraverso altro apparecchio di comunicazione dotato di telecamera, fornendo quindi all'imputato le risposte, non riuscendo nell'intento per causa indipendente dalla sua volontà, consistente nel fatto che l'artificio era stato scoperto da personale ispettivo della competente Motorizzazione civile - lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, l'imputato, affidando le proprie lagnanze a tre motivi di ricorso. Il primo motivo di impugnazione concerne la ritenuta nullità della sentenza di gravame per essere stato accolto il motivo di impugnazione afferente al vizio che avrebbe colpito il procedimento di primo grado, non essendo stata accolta la richiesta di rinvio del procedimento alla udienza del 24 settembre 2019 motivata dalla esistenza di un concomitante impegno per tale data del difensore dell'imputato. Il secondo motivo di ricorso riguarda la ritenuta manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta integrata, sia pure nella forma del delitto tentato, la fattispecie criminosa di cui in imputazione. Il terzo motivo di impugnazione ha ad oggetto, sempre sotto il profilo del vizio di motivazione, la mancata qualificazione del fatto siccome non punibile per effetto dell'art. 131-bis cod. pen. Avendo il Procuratore generale presso questa Corte presentato una requisitoria scritte contenente le conclusioni per la inammissibilità della impugnazione, la difesa del prevenuto ha, con memoria del 1 luglio 2022 replicato ad esse, insistendo per la fondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile e per tale lo stesso deve essere dichiarato. Esaminando in via prioritaria, data la sua evidente valenza pregiudiziale, il motivo di ricorso concernente la denunziata nullità del procedimento stante il mancato accoglimento della istanza di differimento, motivata dalla esistenza di un concomitante impegno del difensore del ricorrente, della udienza del 24 settembre 2019, osserva il Collegio che la doglianza è priva di fondamento. Deve, infatti, osservarsi che la Corte bresciana, nel rigettare il motivo di gravame volto a far dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Bergamo per non avere questo disposto il rinvio della udienza del 24 settembre 2019, ha osservato quanto segue: in primo luogo nel verbale della udienza dibattimentale del 18 settembre 2019, cioè l'udienza al termine della quale è stato disposto il rinvio della trattazione del processo per la successiva udienza del 24 settembre 2021 non vi è alcuna traccia della interlocuzione che sarebbe intervenuta fra il difensore dell'odierno ricorrente ed il Tribunale volta a prevenire, stante la esistenza di un altro concomitante impegno di tale professionista, la fissazione della udienza di rinvio per la data sopra indicata; in secondo luogo, avendo il difensore in questione riferito di avere avuto notizia dell'altro impegno fin dal 16 settembre, la istanza di differimento della trattazione del procedimento formalizzata solamente in data 23 settembre, cioè il giorno prima di quello fissato per la celebrazione del giudizio e a distanza di sette giorni dalla notizia dell'esistenza del concomitante impedimento, doveva considerarsi tardiva. Questa essendo la motivazione della Corte territoriale, non colgono nel segno le doglianze avverso di essa formulate dalla ricorrente difesa; non certo quella riferita alla difettiva verbalizzazione della preventiva segnalazione dell'impedimento fatta dalla difesa dell'imputato sin dalla udienza del 18 settembre 2021. Premesso, infatti, che il verbale di udienza, redatto dal cancelliere e controfirmato dal giudice, è atto rappresentativo di tutto quello di rilevante che si verifica nel corso della udienza ed è dotato di fede privilegiata (per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 gennaio 2019, n. 3585), l'eventuale doglianza in ordine alla omissività di tale rappresentazione avrebbe dovuto essere fatta valere nelle forme opportune in considerazione, appunto, della particolare valenza probatoria dell'atto in questione e non invece, come avvenuto, attraverso le malferme deduzioni sperimentate dal ricorrente. Del tutto esente da censure è, peraltro, rimasto il secondo profilo segnalato dalla Corte di Brescia, attinente alla intempestività della segnalazione del concomitante impegno operata dalla difesa del ricorrente solo nella imminenza della celebrazione del processo laddove, in ipotesi, di tale esistenza la ricorrente difesa era ben consapevole fin da un momento anteriore alla data della udienza in esito alla quale era stato disposto il rinvio per il 23 settembre 2019; siffatta mancanza di rilievi sul punto è fatto che, evidenziando la aspecificità del motivo di ricorso, ne cagiona la inammissibilità, senza che sia necessario addentrarsi nel merito della valutazione, operata dalla Corte territoriale, sulla possibile compatibilità temporale fra i due impegni professionali che il difensore dell'imputato ha addotto per la medesima giornata. Venendo al successivo motivo di doglianza, si osserva che il reato contestato, in forma tentata, allo Zhao ha ad oggetto, secondo la previsione precettiva di cui alla norma in ipotesi violata, la condotta di chi, in occasione di esami per il rilascio, fra l'altro, di "patenti" - fra i quali rientrano anche quelli per il rilascio del titolo abilitativo per la conduzione di autoveicoli, essendo questo attribuito a seguito del superamento di un esame volto ad accertare, oltre alla prescritta idoneità fisica, anche la conoscenza delle nozioni fondamentali della normativa riguardante la circolazione degli autoveicoli ed il loro funzionamento e la capacità materiale di condurre un veicolo del tipo di quelli per la cui guida si chiede la abilitazione - presenti come propri lavori che siano, invece, il prodotto delle altrui capacità. Tanto premesso, rileva il Collegio che la doglianza formulata dalla ricorrente difesa secondo la quale non sarebbe stato possibile per il ricorrente, data la dotazione tecnica della quale lo stesso era fornito, entrare in comunicazione con chicchessia onde ricevere da costui le corrette risposte da inserire nel questionario da compilare per il superamento della prova scritta finalizzata al conseguimento della patente di guida, non è assolutamente fondata. Con essa, di fatto, il ricorrente appare adombrare la tematica del reato impossibile, figura disciplinata dall'art. 49, cpv, cod. pen. e ricorrente allorchè non sia possibile, per la inidoneità della azione, che si realizzi l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato. Ora, anche a prescindere dal fatto che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza in esame attesta, senza che il dato sia stato smentito in sede impugnatoria altrimenti che in modo assertivo e privo di dimostrazione, che lo strumento tecnico del quale lo Zhao era in possesso - peraltro secondo modalità, puntualmente descritte in sentenza, che plasticamente ne rivelavano la indubbia destinazione alla realizzazione di fini illeciti - era idoneo alla bisogna, si rileva, in ogni caso, che, affinché ricorra la ipotesi del reato impossibile, la inidoneità della azione, per escludere la punibilità della condotta, deve emergere quale effetto della astratta indeterminabilità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all'agente (Corte di cassazione, Sezione I penale, 13 gennaio 2020, n. 870; nel medesimo senso anche: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 20 aprile 2018, n. 17988, ove è evidenziato che la inidoneità della condotta debba risultare ex ante e che, in relazione alla realizzazione dell'evento secondo quanto originariamente voluto dall'agente, essa risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso). Circostanza questa che nella fattispecie appare non ricorrere, posto che, come evidenziato nella sentenza impugnata, la strumentazione tecnica in possesso del ricorrente (si tratta, come detto, di un telefono cellulare dotato di videocamera) era, in linea astratta, idonea a trasmettere le immagini riproducenti il questionario da compilare per sostenere l'esame ed a veicolare all'esaminando le successive risposte. Infine manifestamente infondato è il terzo motivo di impugnazione, riguardante la ritenuta estraneità della presente fattispecie alla ipotesi di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; al riguardo si osserva che - premessa la impertinenza alla ipotesi ora in esame della ritenuta mancanza di motivazione in punto di esiguità del pericolo o del danno e di non abitualità del fatto, essendo ben altre le ragioni che hanno condotto la Corte di merito ad escludere che lo stesso potesse rientrare nell'ambito dei fatti non punibili - stante la ampia discrezionalità che compete al giudice del merito in punto di rilevazione della particolare tenuità del fatto, la doglianza sulle ragioni per le quali tale qualificazione è stata esclusa deve necessariamente riposare, oltre che su di una eventuale violazione di legge, sulla manifesta illogicità della motivazione addotta dal giudice del merito.Condizione questa del tutto carente nella presente fattispecie, nella quale la non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa dalla Corte bresciana sulla base; delle modalità particolarmente insidiose della condotta; della presenza di altri soggetti implicati nella vicenda; della adibizione di mezzi tecnologici, per quanto artigianalmente predisposti, al fine della commissione dell'illecito. Si tratta di fattori tutti questi rappresentativi di una particolare intensità del dolo in capo al prevenuto, tale da escludere che il fatto sia caratterizzato da quella minima offensività che possa giustificarne la non punibilità. Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di