CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 13588/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31381R.G. anno 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall’avvocatoBrunella Orsini, domiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrentee ricorrente incidentale nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] soci é t é par a ction simplifieé,rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 31381/2018 camera di consiglio1.3.2023 e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è domiciliata; controricorrente avverso la sentenza n.494/2018 depositatail 16 aprile 2018 della Corte di appello di Ancona. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 marzo 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il Tribunale di Fermo ha pronunciato, in data 11 luglio 2011, sentenza con cui ha respinto la domanda di risarcimento del danno proposta da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].: domanda basata sulla perdita di valore di alcuni prodotti finanziari ― quote del fondo «Sistem a investire BNL» e gestion i finanziarie «[OSCURATO:PERSONA] GPF e GPM» ― intestat i a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli attori avevano prospettato l’inadempimento della banca convenuta in relazione agli ordinidi disinvestimento disposti rispettivamente in data 21e 22 agosto 2001 quanto ai fondi e in data 3 settembre 2001 quanto alle gestioni. 2. ― Al successivo giudizio di gravame hanno preso parte , nella veste di appellanti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché Luca e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi come eredi di [OSCURATO:PERSONA]: qualità assunta anche dalla nominata [OSCURATO:PERSONA], che ha impugnato la pronuncia in tale veste, oltre che in proprio. Hanno resistito [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e BNP [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva preso parte al giudizio di primo gradocon la precedente denominazione di [OSCURATO:SOCIETA]. comechiamata in causa dalla convenuta. Sez. I–RG 31381/2018 camera di consiglio1.3.2023 La Corte di appello di Ancona ha in sintesi ritenutoche gli ordini di disinvestimento del 21 e 22 agosto 2001non fossero stati impartiti nel rispetto delle forme convenzionalmente previste, avendo specifico riguardo all’indicazione del mezzo di pagamento prescelto dagli investitoricon riferimento alle somme che si intend eva ot tenere dalla monetizzazionedei prodotti finanziari. Segnatamente, i clienti avevano «accettato il passaggio dai fondi detenuti ad un altro prodotto di investimento BNL, ma dal profilo conservativo indicato come ‘conto o gestione protezione’»: passaggio che costituiva «uno dei possibili modi di smobilizzazione di quote di fondi azionari», il quale esigeva l’esatta determinazione del nuovo prodotto finanziario su cui allocare le somme derivanti dal rimborso, oltre chela sottoscrizione del nuovo prodotto finanziario da parte del cliente e della SGR (società di gestione del risparmio).Nella fattispecie ― ha osservato la Corte di appello ― le formule impiegate non erano idoneea indicare il mezzo di pagamento prescelto secondo i termini stabiliti tra le parti onde consentire alla SGR di processare l’ordine di disinvestimento. Con riguardo all’ordine del 3 settembre 2001 esso, ad avviso del Giudice distrettuale , doveva ritenersipure nullo : e ciò in quanto conferito oralmente nonostante la pattuizione della forma scritta convenuta per il disinvestimento degli strumenti finanziari. La Corte di Ancona ha quindi respinto il gravame. Ha poi compensato le spese tra i contendenti. 3. ― Gli appellanti soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione: la sintesi del le doglianze con cui si apre l’atto di impugnazionepreannuncia sette diverse censure, ma i motivi svolti col ricorso (da pag. 10 a pag. 18) sono in realtà due. Resistono con controricorso BNP [OSCURATO:PERSONA] société par action simplifieé, la quale è succeduta nei rapporti già facenti capo a BNP [OSCURATO:PERSONA],e [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, la quale ha proposto un’impugnazione incidentale basata su di un unico motivo. Sez. I–RG 31381/2018 camera di consiglio1.3.2023 Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo motivo del ricorso principale censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1324 e 1352 c.c., oltre che dell’art. 23 t.u.f (d.gs. n. 58/1998), dell’art. 127 t.u.b. (d.gs. n. 385/1993), dell’art. 1421 e dell’art. 1424 c.c. . Rilevano i ricorrenti che gli ordini di disinvestimento integrano semplici operazioni finanziarie onde ai medesimi risulta «inapplicabile il rigido formalismo sancito per il contratto quadro dall’art. 23 t.u.f.»; si osserva che nella prassi bancaria «le semplici operazioni finanziariepossono derogare agli oneri formali in senso favorevole al cliente, il qualeè legittimato a far valere l’accordo orale intervenuto con la banca anche in deroga all’art. 23 t.u.f.»; la sanzione della nullità del vizio di forma sarebbe stata quindi erroneamente applicata alle operazioni di disinvestimento, per le quali la forma scritta non è contemplata, essendo le medesime meramente attuative del contratto quadro. Aggiungono i ricorrenti che la nullità era stata d’altro canto provocata dall’errore del dipendente bancario il qualeaveva reso non eseguibile l’ordine . Quest’ultimo profilo è oggetto di trattazione anche nel secondo motivo delricorso principale , con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1228, 1337, 1366, 1375, 1460, 1708, 1710 e 1711c.c., degli artt. 21, lett. a), b), ed e), 23 t.u.f., 2049 c.c. , 96, comma 3, c.p.c.26 e 29 reg. Consob n. 11522/1998, 2 e 47 Cost.. Sulla premessa che grava sull’intermediario l’osservanza di un elevato grado di diligenza, onde evitare il prodursi di danni alla clientela , i ricorrenti lamentano di non essere stati avvisati della circostanza relativa alla non eseguibilitàdegli ordini impartiti e di non essere stati quindi posti nella «condizione di realizzare efficacemente e tempestivamente le loro volontà, come invece avrebbe dovuto fare un ‘accorto banchiere’». Ci si duole che la Corte distrettuale abbia valorizzatoil comportamento equivocodell’intermediario ai soli fini della Sez. I–RG 31381/2018 camera di consiglio1.3.2023 compensazione delle spese di lite laddove, di contro, avrebbe dovuto ritenere responsabile la banca per il proprio comportamento omissivo. I due motivi sono inammissibili come inammissibile è, in conseguenza, il ricorso principale. La censura relativa al vizio di forma, sviluppata all’interno del primo mezzo di censura, non coglie la ratio decidendi che la pronuncia impugnata esibisce sul punto. La Corte di merito non ha affatto proclamato che i singoli ordini di investimento (e di disinvestimento) siano soggetti alla prescrizione di forma di cui all’art. 23, comma 1, t.u.f.. Si legge, di contro, nella sentenza impugnata, che nella fattispecie dedotta in giudizio si configurava una nullità degli ordini per inosservanza della forma convenzionale, contemplata nel regolamento di offerta pubblica (e quindi, è da intendersi, recepita nel contratto di acquisto: sul tema peraltro non sono sollevate questioni). Nella pronunciaè pure precisato che tale nullità può essere fatta valere da entrambi i contraenti : principio, quest’ultimo, affermato da questa Corte con riguardo agli ordini di investimento per i quali il contratto quadro preveda l’osservanza della forma scritta(Cass. 2 agosto 2016, n. 16053 ) sulla scorta della regola per cui il difetto della formaconvenzionale riceve lo stesso trattamento giuridico del difetto d ella f orma ad substantiam richiesta da una norma di legge (Cass. 9 febbraio 1980, n.909). Con riguardo alla seconda doglianza, essa difetta di specificità. La sentenza impugnata non tratta puntualmentedella questione relativa alla negligenza dell’intermediario: le censure esaminate , riassunte a pag. 4 e alle pagg. 9 s. della pronuncia, sono difatti incentrate sul tema della documentazione degli ordini di disinvestimento.I ricorrenti, per parte loro, non spiegano, nel dettaglio, se e come la questione venne fatta valere in sede di gravame avanti alla Corte di Ancona. Ebbene, ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, Sez. I–RG 31381/2018 camera di consiglio1.3.2023 è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veri dicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430). Vero è che,nel dar ragione della compensazione delle spese di lite,la Corte di merito ha rilevato che l’appellata [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro aveva, per il tramite dei propri dipendenti, «concorso a ingenerare equivoci attraverso l’apposizione di annotazioni sulla documentazione» (sentenza impugnata, pag. 11): e tuttavia, per un verso,da tale rilievo non si desume affatto che fosse stata sollevata dagli appellanti una censura basata sull’illegittimità di tale condotta; per altro verso, l’affermazione in questione non giustifica, in sé, una censura fondata sulla mancata considerazionedel detto comportamento in termini di inadempimento della banca, posto che la pronuncia non contiene l’accertamento di un inadempimento, ma la sola valorizzazione della condotta della banca sul piano delle ragioni atte a giustificare la pronuncia di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c. «a prescindere dalle ragioni ─ di merito o processuali ─ che abbiano determinato la soccombenza»(sentenza, pag. cit.). 2. ― Col ricorso incidentale è denunciata l’illegittima compensazione le spese legali tra gli appellanti la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro per violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c..Si osserva che il Giudice di appello avrebbe potuto compensare le spese soltanto per le due ipotesi previste tassativamente dell’assoluta novità della questione trattata del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti: non ricorrendo alcuna di dette previsioni, la compensazione delle spese non troverebbe giustificazione. Il motivo non ha fondamento, e così il ricorso. Sez. I–RG 31381/2018 camera di consiglio1.3.2023 Rammenta la ricorrente per incidente che il presente procedimento prende le mosse da una citazione notificata il 9 maggio 2002. Allo stesso non si applica, dunque l’art. 92, comma 2, c.p.c.,nella versione risultante dall’art. 13, comma 1, d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni, nella l. n. 162/2014, richiamata dalla banca che impugna. Infatti, in base al comma2 del cit. art. 13 la disposizione si applica «ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione». 3. ― In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale va respinto. 4. ─ Le spese di giudizio possono compensarsi per un quartotra i ricorrenti principali e la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, ponendo il residuo a carico dei primi; tra i ricorrenti stessi e BNP [OSCURATO:PERSONA] la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa per un quarto le spese del giudizio di legittimità tra i ricorrenti principali e [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e, liquidate le stesse, per l’intero, in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge , condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della detta parte controricorrente, dei tre quarti del detto importo; condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di BNP [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 31381/2018 camera di consiglio1.3.2023 Nazionale