CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 31027/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine sia alla ritenuta sussistenza del reato sia al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto: la Corte di appello ha esposto, senza cadute di logicità, le ragioni della configurabilità vuoi dell'elemento oggettivo del reato (integrato dall'assenza dell'intera documentazione contabile dal 2010 al 2014, cfr. pag. 2 sentenza impugnata) vuoi del dolo specifico che caratterizza il delitto in rassegna (cfr. pagg. 2 e 3 sentenza impugnata); il diniego delle circostanze attenuanti generiche trova adeguato sostegno nell'indicazione degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (cfr. pagg. 3 e 4 sentenza impugnata), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri; la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità del ricorso originario; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]