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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31075/2022

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RDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26492/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, - contro ricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO –sede di ROMA n. 3599/14 /2014, depositata il 29 maggio 2014 ; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 luglio2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l.28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 2007.

R.G.

N.26492/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio – sede di Roma, con sentenza n. 3599/14/2014, pronunciata il 13 maggio 2014 e depositata in segreteria il 29 maggio 2014, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 356/13/2012, depositata il 15 ottobre 2012, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento n.

TK501P206758/2011, con cui l’Agenzia delle e ntrate aveva determinato sinteticamente il reddito imponibile relativo all’anno 2007 sulla base dell’acquisto, da parte del contribuente, di due autovetture nel medesimo anno (Porsche 911 tg. [OSCURATO:TARGA] e BMW M3 tg. [OSCURATO:TARGA]), e per il possesso, oltre alle predette, anche di una Ferrari 360 tg. [OSCURATO:TARGA], attribuendo un reddito di € 90.932,00, con conseguente rideterminazione dell’IRPEF e relative addizionali.

Avverso la sentenza della C.T.R. ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di base di tre motivi.

L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione, con cui si riserva la partecipazione all’udienza di discussione.

All’udienza pubblica del 7 luglio2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha documentato, mediante istanza depositata in data 12 settembre 2019, la pendenza di procedimento amministrativo di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai R.G.

N.26492/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

In virtù dell’art. 68, comma 3, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato, da ultimo, dall’art. 10-quinquies, comma 2, del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv. dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per la definizione agevolata in oggetto il termine ultimo di pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2022 è fissato al 30 novembre 2022.

Ne consegue che sono ancora pendenti i termini di pagamento per la definizione agevolata di cui alla domanda presentata dal contribuente, ragion per cui la causa va rinviata a nuovo ruolo ad epoca successiva al 30 novembre 2022.

P. Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26492/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, - contro ricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO –sede di ROMA n. 3599/14 /2014, depositata il 29 maggio 2014 ; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 luglio2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l.28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 2007. R.G. N.26492/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio – sede di Roma, con sentenza n. 3599/14/2014, pronunciata il 13 maggio 2014 e depositata in segreteria il 29 maggio 2014, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 356/13/2012, depositata il 15 ottobre 2012, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento n. TK501P206758/2011, con cui l’Agenzia delle e ntrate aveva determinato sinteticamente il reddito imponibile relativo all’anno 2007 sulla base dell’acquisto, da parte del contribuente, di due autovetture nel medesimo anno (Porsche 911 tg. [OSCURATO:TARGA] e BMW M3 tg. [OSCURATO:TARGA]), e per il possesso, oltre alle predette, anche di una Ferrari 360 tg. [OSCURATO:TARGA], attribuendo un reddito di € 90.932,00, con conseguente rideterminazione dell’IRPEF e relative addizionali. Avverso la sentenza della C.T.R. ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di base di tre motivi. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione, con cui si riserva la partecipazione all’udienza di discussione. All’udienza pubblica del 7 luglio2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha documentato, mediante istanza depositata in data 12 settembre 2019, la pendenza di procedimento amministrativo di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai R.G. N.26492/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. In virtù dell’art. 68, comma 3, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato, da ultimo, dall’art. 10-quinquies, comma 2, del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv. dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per la definizione agevolata in oggetto il termine ultimo di pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2022 è fissato al 30 novembre 2022. Ne consegue che sono ancora pendenti i termini di pagamento per la definizione agevolata di cui alla domanda presentata dal contribuente, ragion per cui la causa va rinviata a nuovo ruolo ad epoca successiva al 30 novembre 2022. P. Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo r
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