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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 07574/2022

Testo disponibile della fonte

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____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 10902 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61H01 H501A) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA], in rappre- sentanza di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64E19 F449Q) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore, in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F.: non indicato) -intimata- per la cassazione della ordinanza del Tribunale di Velletri in data 24 febbraio 2020, pronunciata nel procedimento iscritto al n. 4869/2020 R.G.; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 10902/2020 Numero sezionale 229/2022 Fatti di causa Numero di raccolta generale 7574/2022Data pubblicazione 08/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha pignorato un immobile di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]..

Nel corso del processo esecutivo, la società de- bitrice ha proposto una opposizione, assumendo l’impignorabi- lità del bene pignorato, ed ha ottenuto la sospensione dell’ese- cuzione.

Il provvedimento di sospensione pronunciato dal giudice dell’esecuzione è stato oggetto di reclamo, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., che il Tribunale di Velletri, in composizione col- legiale, ha accolto, revocando la predetta sospensione.

Avverso tale ultimo provvedimento ricorre [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta.

La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. È pregiudiziale la verifica di ammissibilità del presente ri- corso straordinario per cassazione, con il quale viene impu- gnata l’ordinanza del tribunale in composizione collegiale che, pronunciandosi sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 669 ter- decies c.p.c. avverso un provvedimento del giudice dell’esecu- zione di sospensione dell’esecuzione emesso ai sensi dell’art.624 c.p.c., ha accolto il reclamo e revocato la sospensione dell’esecuzione.

F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 10902/2020 Deve escludersi che tale provvedimento sia impugnabile con il Numero sezionale 229/2022Numero di raccolta generale 7574/2022 ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..Data pubblicazione 08/03/2022 La giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nell’affermare che «è inammissibile, sia nel regime dell’art. 624 c.p.c. come riformato dalla legge 24 febbraio 2006 n. 52, quanto in quello successivo di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso l’ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell’esecu- zione, nell’ambito di un’opposizione proposta ai sensi degli art.615, 617 e 619 c.p.c., nonché avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospen- sione o l’abbia concessa, trattandosi nel primo caso di provve- dimento soggetto a reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell’ambito del giudizio di opposizione» (ex plurimis, tra le più recenti: Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 25411 del 10/10/2019, Rv. 655372 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 743 del 18/01/2016, Rv. 638218 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1228 del 22/01/2016, Rv. 638416 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 1176 del 22/01/2015, Rv. 634301 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9371 del 28/04/2014, Rv. 630429 - 01).

Il ricorso non offre del resto motivi idonei ad indurre a rimedi- tare detto indirizzo, cui va data continuità.

L’inammissibilità del ricorso esime dal richiamare il contenuto delle censure poste a suo fondamento.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.

F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 10902/2020 Numero sezionale 229/2022 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della Numero di raccolta generale 7574/2022Data pubblicazione 08/03/2022 legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 12 gennaio 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 10902 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61H01 H501A) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA], in rappre- sentanza di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64E19 F449Q) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore, in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F.: non indicato) -intimata- per la cassazione della ordinanza del Tribunale di Velletri in data 24 febbraio 2020, pronunciata nel procedimento iscritto al n. 4869/2020 R.G.; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 10902/2020 Numero sezionale 229/2022 Fatti di causa Numero di raccolta generale 7574/2022Data pubblicazione 08/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha pignorato un immobile di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA].. Nel corso del processo esecutivo, la società de- bitrice ha proposto una opposizione, assumendo l’impignorabi- lità del bene pignorato, ed ha ottenuto la sospensione dell’ese- cuzione. Il provvedimento di sospensione pronunciato dal giudice dell’esecuzione è stato oggetto di reclamo, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., che il Tribunale di Velletri, in composizione col- legiale, ha accolto, revocando la predetta sospensione. Avverso tale ultimo provvedimento ricorre [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale la verifica di ammissibilità del presente ri- corso straordinario per cassazione, con il quale viene impu- gnata l’ordinanza del tribunale in composizione collegiale che, pronunciandosi sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 669 ter- decies c.p.c. avverso un provvedimento del giudice dell’esecu- zione di sospensione dell’esecuzione emesso ai sensi dell’art.624 c.p.c., ha accolto il reclamo e revocato la sospensione dell’esecuzione. F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 10902/2020 Deve escludersi che tale provvedimento sia impugnabile con il Numero sezionale 229/2022Numero di raccolta generale 7574/2022 ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..Data pubblicazione 08/03/2022 La giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nell’affermare che «è inammissibile, sia nel regime dell’art. 624 c.p.c. come riformato dalla legge 24 febbraio 2006 n. 52, quanto in quello successivo di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso l’ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell’esecu- zione, nell’ambito di un’opposizione proposta ai sensi degli art.615, 617 e 619 c.p.c., nonché avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospen- sione o l’abbia concessa, trattandosi nel primo caso di provve- dimento soggetto a reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell’ambito del giudizio di opposizione» (ex plurimis, tra le più recenti: Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 25411 del 10/10/2019, Rv. 655372 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 743 del 18/01/2016, Rv. 638218 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1228 del 22/01/2016, Rv. 638416 – 01; Sez. L, Sentenza n. 1176 del 22/01/2015, Rv. 634301 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9371 del 28/04/2014, Rv. 630429 - 01). Il ricorso non offre del resto motivi idonei ad indurre a rimedi- tare detto indirizzo, cui va data continuità. L’inammissibilità del ricorso esime dal richiamare il contenuto delle censure poste a suo fondamento. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 10902/2020 Numero sezionale 229/2022 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della Numero di raccolta generale 7574/2022Data pubblicazione 08/03/2022 legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 12 gennaio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E
Sentenza Cassazione n. 07574/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris