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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 22815/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23703/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], res. in Noragugume (SS), in qualità di eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, come da procura in atti; domiciliati in Roma, P.za Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], con sede in Nuoro, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, come da procura in atti, presso il quale è ivi el.dom.to in [OSCURATO:PERSONA] 9; -parte controricorrente - avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna n.260/16 del 23.8.2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. §

1. Gli eredi Nieddu propongono quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittime due cartelle di pagamento loro notificate per contributi consortili di esercizio irriguo per gli anni 1999 e 2000; cartelle entrambe basate sulla quantificazione del dovuto operata con delibere della Deputazione Amministrativa.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - i ricorrenti, che non avevano contestato di aver usufruito dell'acqua di irrogazione fornita dal [OSCURATO:PERSONA] e dei relativi servizi, non avevano contestato l'an debeatur ma soltanto la quantificazione del dovuto, così come operata mediante la deliberazione dei ruoli da parte della Deputazione Amministrativa; - erroneamente il primo giudice (adito in sede di rinvio dopo una prima pronuncia di difetto di giurisdizione, poi riformata in appello) aveva ritenuto l'illegittimità dei ruoli perché provenienti appunto dalla Deputazione Amministrativa (organo esecutivo) e non dal Consiglio dei Delegati del [OSCURATO:PERSONA] (organo deliberativo), dal momento che in base all'articolo 24 dello statuto del [OSCURATO:PERSONA] spettava al Consiglio dei Delegati di deliberare sui criteri di classifica e di approvare il bilancio preventivo e consuntivo, mentre spettava alla Deputazione Amministrativa (art.27 lett.i Stat.) di predisporre questi ultimi atti e di deliberare i ruoli di contribuenza sulla base del piano di classifica e del bilancio preventivo approvati dal Consiglio; spettava inoltre alla Deputazione Amministrativa di provvedere sulle materie non espressamente attribuite ad altri organi consortili (art.27 lett.z)), oltre che di deliberare in caso di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio (art.28); - in ogni caso, quand’anche reputato il vizio di incompetenza, avrebbe dovuto il giudice tributario di prime cure (nell'ambito di un tipico giudizio di impugnazione-merito) far seguire all'annullamento dell'atto l'accertamento in concreto della somma dovuta a titolo di contributo consortile irriguo, e tale accertamento di merito - operato per verifica nel giudizio di appello - dava parimenti esito di legittimità della quantificazione richiesta nelle cartelle perché rispondente (nell'inerzia degli organi regionali) all'articolo 53 dello statuto consortile ed al RD 13 febbraio 1933 n. 213; - in particolare, risultava che i ruoli fossero stati deliberati per gli anni 1999 e 2000 sulla base di parametri oggettivi dati dalla estensione irrigata, dal tipo e dal numero di culture praticate; sulla base dei criteri seguiti, risultava anzi che l'addebito ai ricorrenti fosse inferiore a quello risultante secondo il criterio dei costi a bilancio sopportati dal [OSCURATO:PERSONA]; - nonostante la totale soccombenza dei contribuenti, le alterne vicende del giudizio e le incertezze giurisprudenziali in materia costituivano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].

I ricorrenti hanno depositato memoria. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co.1^, n. 4 cod.proc.civ. – nullità della sentenza per mancato rilievo della inammissibilità dell'appello del [OSCURATO:PERSONA] e per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Il primo giudice, con autonoma ragione decisoria, aveva infatti accolto il motivo di opposizione alle cartelle basato sulla violazione del terzo comma dell'articolo 53 dello statuto, secondo cui i contributi a carico dei consorziati andavano stabiliti sulla base dei costi in bilancio, là dove il [OSCURATO:PERSONA] non aveva appellato questa ragione decisoria, limitandosi a chiedere l'applicazione del secondo comma dell'articolo 53 citato, concernente l'indicazione degli indici presuntivi di determinazione del dovuto. § 2.2Il motivo è destituito di fondamento.

Per quanto concerne l'asserita mancata impugnazione della ragione decisoria adottata dal primo giudice in sede di rinvio, rileva che l'atto di appello del [OSCURATO:PERSONA] - secondo quanto trascritto in contror icorso e quanto riportato dagli stessi ricorrenti a pagina 9 del ricorso per cassazione - investiva in realtà i criteri determinativi di cui all'articolo 53 dello statuto assunto nella sua interezza e, soprattutto, nella necessaria ed inscindibile interdipendenza tra il secondo ed il terzo comma della disposizione in esame.

Più in particolare, il [OSCURATO:PERSONA] aveva sì richiamato il secondo comma dell'articolo 53 - secondo cui: “ durante l'esecuzione della bonifica il riparto a carico dei beni agricoli ed extra agricoli delle spese istituzionali o di funzionamento, delle spese di manutenzione e di esercizio sarà effettuato, tenuto conto in via presuntiva ed approssimativa del beneficio conseguibile (o nel caso di opere ed interventi a servizio particolare, dell'entità dell'utilizzazione) mediante apposite deliberazioni adottabili ai sensi dell'articolo 24 lettera m) del presente statuto” – ma ciò proprio al fine di evidenziare l'erroneità della prima decisione, la quale non aveva tenuto conto della possibilità che il criterio di costo a bilancio potesse essere provvisoriamente sostituito con un diverso criterio presuntivamente riferibile al beneficio conseguibile dai singoli consorziati.

Sempre nell'ambito della doglianza di appello, il [OSCURATO:PERSONA] aveva poi riaffermato la competenza della Deputazione Amministrativa ai sensi dell'articolo 27 lettera i) ovvero lettera z) dello statuto, richiamando altresì l'articolo 11 comma 1 Regio Decreto n.215 del 1933 il quale prevede anch’esso la possibilità di provvisoriamente determinare le quote consortili sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

E’ dunque evidente come, nel richiamare la legittimità e la fondatezza del criterio determinativo in concreto seguito dalla Deputazione Amministrativa, l'appellante avesse chiaramente ed univocamente inteso censurare sia la tesi dell’incompetenza della Deputazione, sia il diverso criterio del costo a bilancio così come posto a base della ragione decisoria di primo grado.

Quanto poi alla asserita inammissibilità dei motivi di appello per genericità, basterà considerare come la doglianza investisse un profilo prettamente tecnico-giuridico della lite (competenza della Deputazione Amministrativa e criteri di quantificazione delle quote consortili), così da esaurientemente risolversi nella riproposizione in sede di gravame di una interpretazione delle norme di legge e di statuto diversa da quella accolta dalla [OSCURATO:PERSONA].

Va d'altra parte considerato che la tesi della genericità del motivo di appello viene dai ricorrenti qui coltivata appunto con riguardo alla (asserita) mancata censura della suddetta ragione decisoria di primo grado, in ordine alla quale si richiama tuttavia quanto appena osservato circa il fatto che l'atto di appello, al contrario di quanto così affermato, fosse invece sufficientemente specifico e mirato, nel richiamo all'articolo 53 Stat. ed al RD cit., sulla specifica censura di questa ragione decisoria.

Ciò a fortiori a fronte dell’indirizzo second o cui: “ In tema di contenziosotributario, la mancanza o l'assoluta incertezza deimotivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità deimotivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l'articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione”. (Cass.n. 15519/20 ed altre). § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co.1^, n.3) cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione delle disposizioni statutarie, dal momento che la Deputazione Amministrativa non poteva sostituirsi al Consiglio dei delegati nella classificazione del territorio e nella predeterminazione dei criteri di ripartizione dei contributi.

Anche nelle ipotesi, come quella di specie, nelle quali faceva difetto la previa adozione del piano di classifica con conseguente ricorso a indici presuntivi ed approssimativi di contribuzione, i criteri di quest'ultima dovevano pur sempre essere adottati dal consiglio nella sua qualità di organo deliberativo.

Inoltre, i contributi non potevano essere stabiliti con criterio forfettario o presuntivo dovendo invece essere ancorati ai costi in bilancio. § 3.2 Il motivo è inammissibile per quanto attiene alla dedotta violazione di prescrizioni statutarie dell’ente.

Costituisce indirizzo consolidato di legittimità che i consorzi di bonifica hanno natura giuridica di enti pubblici economici (da ultimo, Cass.nn.6086/21; 26038/19) e che, per altro verso, le disposizioni dei regolamenti interni e degli statuti degli enti pubblici non hanno valore normativo, sicché in sede di legittimità sono denunciabili - ai sensi dell'art. 360 co. 1^ n.3 c.p.c. - soltanto per violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici dettati dall'art. 1362 e ss. c.c. (Cass.nn.27456/17; 10581/98).

La doglianza in esame è dunque carente proprio nella parte in cui non individua - nella articolata e dettagliata ricostruzione interpretativa offerta dalla sentenza impugnata - alcuna violazione dei suddetti criteri ermeneutici; né se ne assume la violazione sotto specifici profili là dove la [OSCURATO:PERSONA] ha in particolare osservato che, in base allo statuto, al Consiglio dei delegati, cioè all'organo deliberativo, spettava (art.24) di deliberare il piano di classifica e di approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, mentre rientrava nella competenza della Deputazione Amministrativa, cioè all'organo esecutivo, di predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto (soggetti all'approvazione da parte del Consiglio dei delegati), così come di deliberare i ruoli di contribuenza sulla base del piano di classifica e del bilancio approvati dal Consiglio dei delegati medesimo (art.27 lett.i)).

Sempre alla Deputazione Amministrativa spettava di provvedere sulle materie non espressamente attribuite alla competenza di altri organi consortili (art.27 lett.z)), oltre che di deliberare in caso di urgenza sulle materie di competenza del consiglio.

Per quanto invece concerne la dedotta violazione delle norme di natura legislativa concernenti la ripartizione delle quote di spesa, rileva che l'articolo 5 LR Sardegna n.21 del 1984 (applicabile ratione temporis) richiamava l'articolo 11 dell'ancora vigente RD 215 del 1933 sul Riordinamento dei Consorzi di bonifica, secondo cui: “La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari e' fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a se' stanti, di esse; e in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile”.

Conformemente a questo combinato disposto, il giudice di merito ha appurato - in fatto - che la Deputazione Amministrativa aveva, negli anni, determinato il canone irriguo per ogni ettaro di utenza nelle varie zone con riguardo all'uso concreto dell'acqua, e ciò con criterio più favorevole all'utenza perché al di sotto della copertura integrale dei costi in bilancio.

Ciò era accaduto anche con le delibere dedotte in giudizio, le quali avevano disposto l'emissione del ruolo di contribuenza per il recupero delle spese di gestione irrigua “in misura pari a 40% per gli utenti della media Valle del Tirso e del 60% per tutti gli altri, del costo unitario di utenza relativo alla gestione 1999, stabilendo che la parte di costo non coperta dal ruolo emesso sulla base delle tariffe sarebbe stata iscritta in bilancio come residuo attivo da recuperare non appena condizioni più favorevoli lo avrebbero consentito”.

Ciò era dunque avvenuto, conformemente alla legge, in sede di determinazione provvisoria dei ruoli delle singole annualità, e fatta salva la competenza del Consiglio dei Delegati per l'adozione del piano di classifica (non ancora intervenuta) e l'approvazione del bilancio. § 4.1Con il terzo motivo di ricorso si deduce nullità della sente nza per violazione degli articoli 2, 7, 35 d.lgs 546/92; per avere la [OSCURATO:PERSONA] operato la quantificazione dei contributi dovuti nonostante l'annullabilità delle delibere di deputazione in quanto affette da un vizio di ordine formale (incompetenza), come tale preclusivo di qualsiasi valutazione di merito da parte del giudice tributario. § 4.2Il motivo è inammissibile.

E’ vero che il potere-dovere del giudice tributario di stabilire, nell'ambito di un giudizio che ha natura di impugnazione e merito al tempo stesso, l'esatta consistenza della pretesa impositiva (entro le domande di parte) trova limite nella ravvisata invalidità dell'atto impositivo per ragioni intrinseche di ordine formale (tra le molte: Cass.nn.18777/20; 13294/16); ipotesi nella quale il giudice tributario non può sopperire al vizio riscontrato, dovendo semmai provvedervi direttamente l'ente impositore, nei termini legali di decadenza, con l’adozione di un nuovo atto impositivo emendato.

E tuttavia si tratta di principio qui malamente invocato dai contribuenti, dal momento che il giudice del merito ha escluso il dedotto vizio di incompetenza nelle delibere poste a base delle cartelle impugnate, sicché quel limite riconducibile al difetto di legalità formale che, come si è appena detto, preclude la valutazione di merito, non poteva ritenersi qui operativo.

Sicchè tutto il ragionamento seguito dal giudice regionale, e da questi ampiamente motivato, sulla correttezza del procedimento impositivo poi confluito nelle cartelle opposte vale non già a sostituire l'azione amministrativa di determinazione e recupero dei contributi, quanto soltanto a vagliarne e corroborarne la legittimità sostanziale a fronte delle eccezioni difensive che contestavano – anche indipendentemente dalla questione della competenza – la correttezza del criterio sul quantum.

Il motivo, basato sull’erroneo presupposto del vizio di incompetenza, non si fa carico di questa tutt’affatto diversa ragione decisoria. § 5.1Con il quarto motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 cod.proc.civ.: “per mero tuziorismo in quanto, là dove la sentenza compensa le spese per il doppio grado, non si riferisce ai due precedenti gradi riguardanti la giurisdizione, non più contestata e non contestabile; intesa come compensazione anche per i due gradi sulla giurisdizione, la sentenza è nulla per assenza di appello sul punto da parte del [OSCURATO:PERSONA] (sulle spese dei due gradi relativi alla giurisdizione) e quindi violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e comunque per l'ostacolo del giudicato a seguito della sentenza con rinvio al primo giudice con affermazione della giurisdizione tributaria” (ric. pagg.19-20). § 5.2 Il motivo è inammissibile perché formulato in maniera oscura, ellittica e meramente ipotetica; cioè - come pare di comprendere - per la sola eventualità in cui si ritenga che la compensazione delle spese di lite sia stata dal giudice regionale disposta (per le suddette giustificate ragioni ex art.92 cpc, qui neppure contestate) anche con riguardo alla pregressa fase sulla giurisdizione.

La doglianza non fornisce tuttavia elementi specifici per sciogliere il dubbio da essa stessa sollevato, così quanto ad avvenuta regolazione delle spese di lite nei gradi inizialmente definiti in punto giurisdizione; ad interesse ad impugnare sul punto in capo ai contribuenti (la cui totale soccombenza ne avrebbe altrimenti giustificato la condanna); ai motivi di gravame eventualmente proposti dalle parti avverso quella regolazione.

In difetto di tutto ciò, la censura in esame non è in grado di inficiare la ragione decisoria sul punto adottata dalla commissione tributaria regionale (come su riportata), in sede di doveroso governo delle spese all'esito finale e complessivo della lite.

Il ricorso va in definitiva rigettato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, come in dispositivo liquidate.

PQM La Corte - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2300,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i l versamento, a carico della parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23703/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], res. in Noragugume (SS), in qualità di eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, come da procura in atti; domiciliati in Roma, P.za Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], con sede in Nuoro, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, come da procura in atti, presso il quale è ivi el.dom.to in [OSCURATO:PERSONA] 9; -parte controricorrente - avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna n.260/16 del 23.8.2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. Gli eredi Nieddu propongono quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittime due cartelle di pagamento loro notificate per contributi consortili di esercizio irriguo per gli anni 1999 e 2000; cartelle entrambe basate sulla quantificazione del dovuto operata con delibere della Deputazione Amministrativa. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - i ricorrenti, che non avevano contestato di aver usufruito dell'acqua di irrogazione fornita dal [OSCURATO:PERSONA] e dei relativi servizi, non avevano contestato l'an debeatur ma soltanto la quantificazione del dovuto, così come operata mediante la deliberazione dei ruoli da parte della Deputazione Amministrativa; - erroneamente il primo giudice (adito in sede di rinvio dopo una prima pronuncia di difetto di giurisdizione, poi riformata in appello) aveva ritenuto l'illegittimità dei ruoli perché provenienti appunto dalla Deputazione Amministrativa (organo esecutivo) e non dal Consiglio dei Delegati del [OSCURATO:PERSONA] (organo deliberativo), dal momento che in base all'articolo 24 dello statuto del [OSCURATO:PERSONA] spettava al Consiglio dei Delegati di deliberare sui criteri di classifica e di approvare il bilancio preventivo e consuntivo, mentre spettava alla Deputazione Amministrativa (art.27 lett.i Stat.) di predisporre questi ultimi atti e di deliberare i ruoli di contribuenza sulla base del piano di classifica e del bilancio preventivo approvati dal Consiglio; spettava inoltre alla Deputazione Amministrativa di provvedere sulle materie non espressamente attribuite ad altri organi consortili (art.27 lett.z)), oltre che di deliberare in caso di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio (art.28); - in ogni caso, quand’anche reputato il vizio di incompetenza, avrebbe dovuto il giudice tributario di prime cure (nell'ambito di un tipico giudizio di impugnazione-merito) far seguire all'annullamento dell'atto l'accertamento in concreto della somma dovuta a titolo di contributo consortile irriguo, e tale accertamento di merito - operato per verifica nel giudizio di appello - dava parimenti esito di legittimità della quantificazione richiesta nelle cartelle perché rispondente (nell'inerzia degli organi regionali) all'articolo 53 dello statuto consortile ed al RD 13 febbraio 1933 n. 213; - in particolare, risultava che i ruoli fossero stati deliberati per gli anni 1999 e 2000 sulla base di parametri oggettivi dati dalla estensione irrigata, dal tipo e dal numero di culture praticate; sulla base dei criteri seguiti, risultava anzi che l'addebito ai ricorrenti fosse inferiore a quello risultante secondo il criterio dei costi a bilancio sopportati dal [OSCURATO:PERSONA]; - nonostante la totale soccombenza dei contribuenti, le alterne vicende del giudizio e le incertezze giurisprudenziali in materia costituivano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti hanno depositato memoria. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co.1^, n. 4 cod.proc.civ. – nullità della sentenza per mancato rilievo della inammissibilità dell'appello del [OSCURATO:PERSONA] e per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Il primo giudice, con autonoma ragione decisoria, aveva infatti accolto il motivo di opposizione alle cartelle basato sulla violazione del terzo comma dell'articolo 53 dello statuto, secondo cui i contributi a carico dei consorziati andavano stabiliti sulla base dei costi in bilancio, là dove il [OSCURATO:PERSONA] non aveva appellato questa ragione decisoria, limitandosi a chiedere l'applicazione del secondo comma dell'articolo 53 citato, concernente l'indicazione degli indici presuntivi di determinazione del dovuto. § 2.2Il motivo è destituito di fondamento. Per quanto concerne l'asserita mancata impugnazione della ragione decisoria adottata dal primo giudice in sede di rinvio, rileva che l'atto di appello del [OSCURATO:PERSONA] - secondo quanto trascritto in contror icorso e quanto riportato dagli stessi ricorrenti a pagina 9 del ricorso per cassazione - investiva in realtà i criteri determinativi di cui all'articolo 53 dello statuto assunto nella sua interezza e, soprattutto, nella necessaria ed inscindibile interdipendenza tra il secondo ed il terzo comma della disposizione in esame. Più in particolare, il [OSCURATO:PERSONA] aveva sì richiamato il secondo comma dell'articolo 53 - secondo cui: “ durante l'esecuzione della bonifica il riparto a carico dei beni agricoli ed extra agricoli delle spese istituzionali o di funzionamento, delle spese di manutenzione e di esercizio sarà effettuato, tenuto conto in via presuntiva ed approssimativa del beneficio conseguibile (o nel caso di opere ed interventi a servizio particolare, dell'entità dell'utilizzazione) mediante apposite deliberazioni adottabili ai sensi dell'articolo 24 lettera m) del presente statuto” – ma ciò proprio al fine di evidenziare l'erroneità della prima decisione, la quale non aveva tenuto conto della possibilità che il criterio di costo a bilancio potesse essere provvisoriamente sostituito con un diverso criterio presuntivamente riferibile al beneficio conseguibile dai singoli consorziati. Sempre nell'ambito della doglianza di appello, il [OSCURATO:PERSONA] aveva poi riaffermato la competenza della Deputazione Amministrativa ai sensi dell'articolo 27 lettera i) ovvero lettera z) dello statuto, richiamando altresì l'articolo 11 comma 1 Regio Decreto n.215 del 1933 il quale prevede anch’esso la possibilità di provvisoriamente determinare le quote consortili sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile. E’ dunque evidente come, nel richiamare la legittimità e la fondatezza del criterio determinativo in concreto seguito dalla Deputazione Amministrativa, l'appellante avesse chiaramente ed univocamente inteso censurare sia la tesi dell’incompetenza della Deputazione, sia il diverso criterio del costo a bilancio così come posto a base della ragione decisoria di primo grado. Quanto poi alla asserita inammissibilità dei motivi di appello per genericità, basterà considerare come la doglianza investisse un profilo prettamente tecnico-giuridico della lite (competenza della Deputazione Amministrativa e criteri di quantificazione delle quote consortili), così da esaurientemente risolversi nella riproposizione in sede di gravame di una interpretazione delle norme di legge e di statuto diversa da quella accolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Va d'altra parte considerato che la tesi della genericità del motivo di appello viene dai ricorrenti qui coltivata appunto con riguardo alla (asserita) mancata censura della suddetta ragione decisoria di primo grado, in ordine alla quale si richiama tuttavia quanto appena osservato circa il fatto che l'atto di appello, al contrario di quanto così affermato, fosse invece sufficientemente specifico e mirato, nel richiamo all'articolo 53 Stat. ed al RD cit., sulla specifica censura di questa ragione decisoria. Ciò a fortiori a fronte dell’indirizzo second o cui: “ In tema di contenziosotributario, la mancanza o l'assoluta incertezza deimotivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità deimotivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l'articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione”. (Cass.n. 15519/20 ed altre). § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co.1^, n.3) cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione delle disposizioni statutarie, dal momento che la Deputazione Amministrativa non poteva sostituirsi al Consiglio dei delegati nella classificazione del territorio e nella predeterminazione dei criteri di ripartizione dei contributi. Anche nelle ipotesi, come quella di specie, nelle quali faceva difetto la previa adozione del piano di classifica con conseguente ricorso a indici presuntivi ed approssimativi di contribuzione, i criteri di quest'ultima dovevano pur sempre essere adottati dal consiglio nella sua qualità di organo deliberativo. Inoltre, i contributi non potevano essere stabiliti con criterio forfettario o presuntivo dovendo invece essere ancorati ai costi in bilancio. § 3.2 Il motivo è inammissibile per quanto attiene alla dedotta violazione di prescrizioni statutarie dell’ente. Costituisce indirizzo consolidato di legittimità che i consorzi di bonifica hanno natura giuridica di enti pubblici economici (da ultimo, Cass.nn.6086/21; 26038/19) e che, per altro verso, le disposizioni dei regolamenti interni e degli statuti degli enti pubblici non hanno valore normativo, sicché in sede di legittimità sono denunciabili - ai sensi dell'art. 360 co. 1^ n.3 c.p.c. - soltanto per violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici dettati dall'art. 1362 e ss. c.c. (Cass.nn.27456/17; 10581/98). La doglianza in esame è dunque carente proprio nella parte in cui non individua - nella articolata e dettagliata ricostruzione interpretativa offerta dalla sentenza impugnata - alcuna violazione dei suddetti criteri ermeneutici; né se ne assume la violazione sotto specifici profili là dove la [OSCURATO:PERSONA] ha in particolare osservato che, in base allo statuto, al Consiglio dei delegati, cioè all'organo deliberativo, spettava (art.24) di deliberare il piano di classifica e di approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, mentre rientrava nella competenza della Deputazione Amministrativa, cioè all'organo esecutivo, di predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto (soggetti all'approvazione da parte del Consiglio dei delegati), così come di deliberare i ruoli di contribuenza sulla base del piano di classifica e del bilancio approvati dal Consiglio dei delegati medesimo (art.27 lett.i)). Sempre alla Deputazione Amministrativa spettava di provvedere sulle materie non espressamente attribuite alla competenza di altri organi consortili (art.27 lett.z)), oltre che di deliberare in caso di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. Per quanto invece concerne la dedotta violazione delle norme di natura legislativa concernenti la ripartizione delle quote di spesa, rileva che l'articolo 5 LR Sardegna n.21 del 1984 (applicabile ratione temporis) richiamava l'articolo 11 dell'ancora vigente RD 215 del 1933 sul Riordinamento dei Consorzi di bonifica, secondo cui: “La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari e' fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a se' stanti, di esse; e in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile”. Conformemente a questo combinato disposto, il giudice di merito ha appurato - in fatto - che la Deputazione Amministrativa aveva, negli anni, determinato il canone irriguo per ogni ettaro di utenza nelle varie zone con riguardo all'uso concreto dell'acqua, e ciò con criterio più favorevole all'utenza perché al di sotto della copertura integrale dei costi in bilancio. Ciò era accaduto anche con le delibere dedotte in giudizio, le quali avevano disposto l'emissione del ruolo di contribuenza per il recupero delle spese di gestione irrigua “in misura pari a 40% per gli utenti della media Valle del Tirso e del 60% per tutti gli altri, del costo unitario di utenza relativo alla gestione 1999, stabilendo che la parte di costo non coperta dal ruolo emesso sulla base delle tariffe sarebbe stata iscritta in bilancio come residuo attivo da recuperare non appena condizioni più favorevoli lo avrebbero consentito”. Ciò era dunque avvenuto, conformemente alla legge, in sede di determinazione provvisoria dei ruoli delle singole annualità, e fatta salva la competenza del Consiglio dei Delegati per l'adozione del piano di classifica (non ancora intervenuta) e l'approvazione del bilancio. § 4.1Con il terzo motivo di ricorso si deduce nullità della sente nza per violazione degli articoli 2, 7, 35 d.lgs 546/92; per avere la [OSCURATO:PERSONA] operato la quantificazione dei contributi dovuti nonostante l'annullabilità delle delibere di deputazione in quanto affette da un vizio di ordine formale (incompetenza), come tale preclusivo di qualsiasi valutazione di merito da parte del giudice tributario. § 4.2Il motivo è inammissibile. E’ vero che il potere-dovere del giudice tributario di stabilire, nell'ambito di un giudizio che ha natura di impugnazione e merito al tempo stesso, l'esatta consistenza della pretesa impositiva (entro le domande di parte) trova limite nella ravvisata invalidità dell'atto impositivo per ragioni intrinseche di ordine formale (tra le molte: Cass.nn.18777/20; 13294/16); ipotesi nella quale il giudice tributario non può sopperire al vizio riscontrato, dovendo semmai provvedervi direttamente l'ente impositore, nei termini legali di decadenza, con l’adozione di un nuovo atto impositivo emendato. E tuttavia si tratta di principio qui malamente invocato dai contribuenti, dal momento che il giudice del merito ha escluso il dedotto vizio di incompetenza nelle delibere poste a base delle cartelle impugnate, sicché quel limite riconducibile al difetto di legalità formale che, come si è appena detto, preclude la valutazione di merito, non poteva ritenersi qui operativo. Sicchè tutto il ragionamento seguito dal giudice regionale, e da questi ampiamente motivato, sulla correttezza del procedimento impositivo poi confluito nelle cartelle opposte vale non già a sostituire l'azione amministrativa di determinazione e recupero dei contributi, quanto soltanto a vagliarne e corroborarne la legittimità sostanziale a fronte delle eccezioni difensive che contestavano – anche indipendentemente dalla questione della competenza – la correttezza del criterio sul quantum. Il motivo, basato sull’erroneo presupposto del vizio di incompetenza, non si fa carico di questa tutt’affatto diversa ragione decisoria. § 5.1Con il quarto motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 cod.proc.civ.: “per mero tuziorismo in quanto, là dove la sentenza compensa le spese per il doppio grado, non si riferisce ai due precedenti gradi riguardanti la giurisdizione, non più contestata e non contestabile; intesa come compensazione anche per i due gradi sulla giurisdizione, la sentenza è nulla per assenza di appello sul punto da parte del [OSCURATO:PERSONA] (sulle spese dei due gradi relativi alla giurisdizione) e quindi violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e comunque per l'ostacolo del giudicato a seguito della sentenza con rinvio al primo giudice con affermazione della giurisdizione tributaria” (ric. pagg.19-20). § 5.2 Il motivo è inammissibile perché formulato in maniera oscura, ellittica e meramente ipotetica; cioè - come pare di comprendere - per la sola eventualità in cui si ritenga che la compensazione delle spese di lite sia stata dal giudice regionale disposta (per le suddette giustificate ragioni ex art.92 cpc, qui neppure contestate) anche con riguardo alla pregressa fase sulla giurisdizione. La doglianza non fornisce tuttavia elementi specifici per sciogliere il dubbio da essa stessa sollevato, così quanto ad avvenuta regolazione delle spese di lite nei gradi inizialmente definiti in punto giurisdizione; ad interesse ad impugnare sul punto in capo ai contribuenti (la cui totale soccombenza ne avrebbe altrimenti giustificato la condanna); ai motivi di gravame eventualmente proposti dalle parti avverso quella regolazione. In difetto di tutto ciò, la censura in esame non è in grado di inficiare la ragione decisoria sul punto adottata dalla commissione tributaria regionale (come su riportata), in sede di doveroso governo delle spese all'esito finale e complessivo della lite. Il ricorso va in definitiva rigettato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, come in dispositivo liquidate. PQM La Corte - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2300,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i l versamento, a carico della parte
Sentenza Cassazione n. 22815/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris