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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 24723/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 02 dicembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha sostituito la misura di sicurezza del ricovero in REMS per due anni, applicata a [OSCURATO:PERSONA] in via provvisoria dal Tribunale di Caltanissetta con la sentenza dell'Il luglio 2022 ma non ancora eseguita, con la libertà vigilata per un anno e sei mesi, con obbligo di permanenza in comunità terapeutica.

Il Tribunale ha accolto solo parzialmente l'appello proposto dal Vella, in quanto ha valutato sussistente la sua già ritenuta pericolosità sociale, ma eccessiva la misura di sicurezza disposta in via provvisoria dal giudice di merito.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto personalmente e senza l'assistenza di un difensore, avendo quest'ultimo provveduto solo ad autentificare la firma e a far depositare l'atto da un suo delegato.

Con l'unico motivo di ricorso si censurai la mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma lett. e), cod.proc.pen, circa la sussistenza dei motivi per applicare la libertà vigilata.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha basato la sua decisione sulla perizia svolta nel corso del giudizio di primo grado, con cui il perito lo ha ritenuto socialmente pericoloso, mentre il giudizio di pericolosità sociale deve basarsi su un esame complessivo della personalità, nonché su fatti concreti ed elementi obiettivi.

Il Tribunale non ha ottemperato al suo obbligo motivazionale: nell'ordinanza impugnata manca, infatti, una adeguata giustificazione dell'applicazione della libertà vigilata, dal momento che il provvedimento si basa sulla valutazione di quel perito, mentre un diverso medico, in epoca successiva, non ha sostenuto nulla in merito alla sussistenza di detta pericolosità.

3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4V(a6C3( Portrro_

1. Il ricorscTylka essereattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.proc.pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 - trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto 1/( di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.

Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli aitt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

2. Nel caso di specie la firma del ricorrente è stata autenticata da un avvocato, ma il ricorso risulta redatto e sottoscritto personalmente dal Vella, senza l'intervento di alcun difensore abilitato.

Esso deve perciò essere dichiarato inammissibile.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, m 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 02 dicembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha sostituito la misura di sicurezza del ricovero in REMS per due anni, applicata a [OSCURATO:PERSONA] in via provvisoria dal Tribunale di Caltanissetta con la sentenza dell'Il luglio 2022 ma non ancora eseguita, con la libertà vigilata per un anno e sei mesi, con obbligo di permanenza in comunità terapeutica. Il Tribunale ha accolto solo parzialmente l'appello proposto dal Vella, in quanto ha valutato sussistente la sua già ritenuta pericolosità sociale, ma eccessiva la misura di sicurezza disposta in via provvisoria dal giudice di merito. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto personalmente e senza l'assistenza di un difensore, avendo quest'ultimo provveduto solo ad autentificare la firma e a far depositare l'atto da un suo delegato. Con l'unico motivo di ricorso si censurai la mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma lett. e), cod.proc.pen, circa la sussistenza dei motivi per applicare la libertà vigilata. Il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha basato la sua decisione sulla perizia svolta nel corso del giudizio di primo grado, con cui il perito lo ha ritenuto socialmente pericoloso, mentre il giudizio di pericolosità sociale deve basarsi su un esame complessivo della personalità, nonché su fatti concreti ed elementi obiettivi. Il Tribunale non ha ottemperato al suo obbligo motivazionale: nell'ordinanza impugnata manca, infatti, una adeguata giustificazione dell'applicazione della libertà vigilata, dal momento che il provvedimento si basa sulla valutazione di quel perito, mentre un diverso medico, in epoca successiva, non ha sostenuto nulla in merito alla sussistenza di detta pericolosità. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4V(a6C3( Portrro_ 1. Il ricorscTylka essereattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.proc.pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 - trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto 1/( di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli aitt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione». 2. Nel caso di specie la firma del ricorrente è stata autenticata da un avvocato, ma il ricorso risulta redatto e sottoscritto personalmente dal Vella, senza l'intervento di alcun difensore abilitato. Esso deve perciò essere dichiarato inammissibile. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, m 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023
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