CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00475/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24219-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VINCENZA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1140/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 1140/2020, depositata il 18.2.2021, la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Cosenza (del 12.6.2018) con la quale erano state respinte le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], avverso la Casa di [OSCURATO:PERSONA] di cui era dipendente con qualifica di aiuto medico dirigente e vice direttore sanitario, dirette ad ottenere l'accertamento della giusta causa delle dimissioni, presentate il 20.9.2011, del demansionamento patito per circa 16 mesi e del comportamento vessatorio/persecutorio nelle contestazioni e procedimenti disciplinari subiti. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la Casa di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] srl. 3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sono stati così rubricati: 1) Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; 2) Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nonché violazione e falsa applicazione delle norme di diritto nella parte in cui la Corte territoriale ha escluso, nella gravata sentenza, che sia le norme di legge che quelle della contrattazione collettiva prevedessero il ruolo di vice-direttore sanitario. 2. Il ricorso è inammissibile per tardiva proposizione dello stesso essendo stato notificato il 18.9.2021, decorso il termine di cui all'art. 327 cpc. 3. Invero, la impugnata decisione è stata pubblicata il 18.2.2021; il termine semestrale per la proposizione del ricorso per cassazione era quello del 18.8.2021, non applicandosi ai giudizi, come quello in esame, avente ad oggetto rapporti di lavoro ex art. 409 cpc, la sospensione dei termini nel periodo feriale. 4. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ric. 2021 n. 24219 sez. ML - ud. 09-11-2022 -2- 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore di ciascuno dei controricorrenti. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore della controricorrente, in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in