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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28640/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.21980/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rapp.nte pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Livorno, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso l’avv.[OSCURATO:PERSONA] di Patti, come da procura in atti; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], el.dom.to in Roma, P.za Barberini 12, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] n. 480/16 del 10 marzo 2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la dichiarazione di estinzione; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. §

1. [OSCURATO:SOCIETA] spaha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la [OSCURATO:PERSONA], in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento ed applicazione di sanzioni notificato alla società dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] in recupero dell’imposta regionale sui canoni di concessione demaniale per l’anno 2007 (l.281/70, l.reg. 2/71, l.reg.85/95).

Ciò in relazione ad un accordo sostitutivo di concessione demaniale intervenuto con l’[OSCURATO:PERSONA] di Livorno per un punto di ormeggio in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha osservato che l’imposta era dovuta, rilevando la natura statale del bene oggetto di concessione e non l’autorità (nella specie quella Portuale) che rilascia quest’ultima.

Ha resistito con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]. §

2. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso la società ha dedotto la nullità della sentenza, ex art.360 co. 1^ n.4) cod.proc.civ., per mancata trascrizione delle conclusioni delle parti e per mancata ricostruzione dei fatti di causa e delle ragioni della prima decisione.

Con gli altri due motivi di ricorso la società ha lamentato –ex art. 360 co. 1^ n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione della legislazione statale e regionale di riferimento, la quale non consentiva alla Regione di applicare e percepire un tributo che non era suo proprio e che richiamava una base imponibile (canone concessorio) discrezionale perché priva di parametri legali di predeterminazione.

Diversamente ragionando, si poneva questione rilevante e non manifestamente infondata di legittimità costituzionale dell'articolo 6 LR n.57/98 anche in relazione all'articolo 117, co. 2^, lett.e) Cost., per indebito esercizio regionale di funzione legislativa in materia tributaria riservata allo Stato. § 3.In data 30 marzo 2023 le parti hanno depositato in via telematica dichiarazione congiunta di rinuncia ex art. 390 cod.proc.civ. ai rispettivi atti del processo, a spese compensate.

Ciò in forza di accordo transattivo – regolarmente adempiuto - di rateazione de lle somme richieste dalla Regione.

A seguito di ciò, il processo va dichiarato estinto a spese compensate.

La ragione – sopravvenuta e conciliativa - di definizione del presente giudizio di impugnazione depone per la non sussistenza, nella specie, dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art.13 comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.

PQM Dichiara estinto il processo; Compensa le spese.

Così deciso nella camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.21980/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rapp.nte pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Livorno, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso l’avv.[OSCURATO:PERSONA] di Patti, come da procura in atti; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], el.dom.to in Roma, P.za Barberini 12, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] n. 480/16 del 10 marzo 2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la dichiarazione di estinzione; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. [OSCURATO:SOCIETA] spaha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la [OSCURATO:PERSONA], in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento ed applicazione di sanzioni notificato alla società dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] in recupero dell’imposta regionale sui canoni di concessione demaniale per l’anno 2007 (l.281/70, l.reg. 2/71, l.reg.85/95). Ciò in relazione ad un accordo sostitutivo di concessione demaniale intervenuto con l’[OSCURATO:PERSONA] di Livorno per un punto di ormeggio in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha osservato che l’imposta era dovuta, rilevando la natura statale del bene oggetto di concessione e non l’autorità (nella specie quella Portuale) che rilascia quest’ultima. Ha resistito con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]. § 2. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso la società ha dedotto la nullità della sentenza, ex art.360 co. 1^ n.4) cod.proc.civ., per mancata trascrizione delle conclusioni delle parti e per mancata ricostruzione dei fatti di causa e delle ragioni della prima decisione. Con gli altri due motivi di ricorso la società ha lamentato –ex art. 360 co. 1^ n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione della legislazione statale e regionale di riferimento, la quale non consentiva alla Regione di applicare e percepire un tributo che non era suo proprio e che richiamava una base imponibile (canone concessorio) discrezionale perché priva di parametri legali di predeterminazione. Diversamente ragionando, si poneva questione rilevante e non manifestamente infondata di legittimità costituzionale dell'articolo 6 LR n.57/98 anche in relazione all'articolo 117, co. 2^, lett.e) Cost., per indebito esercizio regionale di funzione legislativa in materia tributaria riservata allo Stato. § 3.In data 30 marzo 2023 le parti hanno depositato in via telematica dichiarazione congiunta di rinuncia ex art. 390 cod.proc.civ. ai rispettivi atti del processo, a spese compensate. Ciò in forza di accordo transattivo – regolarmente adempiuto - di rateazione de lle somme richieste dalla Regione. A seguito di ciò, il processo va dichiarato estinto a spese compensate. La ragione – sopravvenuta e conciliativa - di definizione del presente giudizio di impugnazione depone per la non sussistenza, nella specie, dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art.13 comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012. PQM Dichiara estinto il processo; Compensa le spese. Così deciso nella camera di consigli
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