CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 19777/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 luglio 2023, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere, in applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 95 del decreto legislativo n. 150 del 2022, la sostituzione di una pena detentiva - inflitta a costui dalla sentenza emessa dal predetto Tribunale il 2 luglio 2021, divenuta irrevocabile il 22 marzo 2023 - con le pene sostitutive della detenzione domiciliare o della semilibertà sostituiva, previste dalla legge n. 689 del 1981. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto il giudice dell'esecuzione a rigettare l'istanza. Il ricorrente riporta il testo dell'art. 20-bis cod. pen., intitolato «Pene sostitutive delle pene detentive brevi», introdotto dal decreto legislativo riformatore n. 130 del 2022, e un ampio brano della relazione illustrativa dell'intervento normativo, nella parte riguardante lo scopo e la portata della riforma organica delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dal Capo III della legge n. 689 del 1981. Il ricorrente pone in luce i criteri ispiratori della riforma, basata sull'idea, diffusa e radicata nel contesto internazionale, secondo la quale una detenzione di breve durata comporta costi individuali e sociali maggiori rispetto ai possibili risultati attesi in termini di risocializzazione dei condannati, mentre, per la pena di detentiva di breve durata, rieducare e risocializzare il condannato - come impone l'articolo 27 della Costituzione - è obiettivo che può raggiungersi con maggiori probabilità attraverso pene diverse da quella carceraria. Il ricorrente, quindi, afferma che il giudice dell'esecuzione è caduto in errori di logicità nel ritenere che, in concreto, sussistessero elementi pregiudizievoli alla concessione delle pene sostitutive nel caso in esame, quali: la gravità della condotta del condannato per i fatti previsti nella sentenza di condanna; l'inidoneità della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva a prevenire il rischio di recidiva; la mancanza di idonee garanzie circa il rispetto delle prescrizioni imposte; i precedenti penali a carico del condannato. Il ricorrente afferma che ritenere, come ha fatto il Tribunale di Roma, che un soggetto di quasi settanta anni, che non ha mai fatto ingresso in un carcere, sia maggiormente rieducabile dal sistema carcerario in luogo di una pena sostitutiva, deborda dal potere discrezionale riconosciuto dalla norma. Il ricorrente afferma che, in base ai principi già in precedenza stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle sanzioni sostitutive, il giudice deve rendere motivazione ancor più forte nel caso in cui intenda rigettare una richiesta tendente ad ottenere l'applicazione di pene sostitutive. Nel caso concreto in esame, il giudice dell'esecuzione non avrebbe adempiuto a tale obbligo. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. Il ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto applicare le disposizioni previste da tale articolo per l'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi e, in particolare, prima di decidere, avrebbe dovuto acquisire una relazione dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizi in relazione al rigetto della sua domanda, è infondato. Sul piano astratto, sono corretti i richiami della difesa riguardanti i testi normativi e le ragioni ispiratrici della riforma che ha introdotto le pene sostitutive delle pene detentive brevi, ma, nel caso concreto in esame, non si ravvisano le violazioni e i vizi di logicità denunciati dal ricorrente, posto che l'ordinanza impugnata risulta rispettosa delle norme che regolano la materia ed è sorretta da motivazione logicamente ineccepibile. In realtà, il giudice dell'esecuzione ha posto in luce una serie di considerazioni che, complessivamente, sono congrue e idonee a giustificare il rigetto dell'istanza di sostituzione della pena detentiva, poiché sono basate su elementi pianamente illustrati riguardanti la condotta tenuta dal condannato e i suoi precedenti penali. L'ordinanza reca motivazione ampia e munita di adeguata logicità, valutando i dati disponibili nell'esercizio della discrezionalità consentita al giudice del merito e pervenendo, in esito a un discorso specifico e dettagliato, alla negazione della sussistenza delle condizioni volute dalla legge per l'applicazione delle pene sostitutive invocata dal condannato. In questa sede di legittimità, non è consentita una rilettura parcellizzata degli elementi fattuali finalizzata a un rinnovo della loro valutazione. 2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa afferma che il giudice dell'esecuzione avrebbe violato l'art. 545-bis cod. proc. pen., non avendo acquisito, prima di decidere, una relazione dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, è infondato. Il caso ora in esame, infatti, riguarda una istanza di applicazione di pene sostitutive presentata ai sensi delle norme contenute nell'art. 95 del citato decreto legislativo riformatore n. 150 del 2022, volte a regolare, in via transitoria e quindi entro determinati limiti temporali ivi indicati, la sostituzione, da parte del giudice dell'esecuzione, di pene detentive non superiori a quattro anni di reclusione che siano stata inflitte con sentenze emesse in epoca precedente all'entrata in vigore del citato decreto e divenute poi irrevocabili. In tale situazione, proprio per la sua particolarità, risulta inapplicabile l'art. 545-bis cod. proc. pen., diretto a regolare, invece, le modalità con le quali - nella ben diversa ipotesi di pronuncia condannatoria successiva all'entrata in vigore della suddetta riforma - il giudice della cognizione abbia applicato una pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione e sussistano le condizioni per la sostituzione di detta pena con una delle pene sostitutive previste proprio a seguito della riforma stessa. 3. In conclusione, il ricorso per cassazione deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento