CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 24389/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seplfe le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Padova, con sentenza emessa in data 22/2/2021, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2) cod. pen. e concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Avverso la pronuncia di cui sopra ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, deducendo l'erronea applicazione della legge penale. Lamenta l'illegittimità della sentenza nella parte in cui dispone la sospensione condizionale della pena senza subordinare il beneficio all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 2, cod. pen. in presenza di altra precedente condanna annoverata dall'imputata a pena sospesa per reato estinto a norma dell'art. 167 c.p. 2. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, la sentenza venga annullata con rinvio al Tribunale di Padova. 3. Il motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati. Dal certificato penale allegato al ricorso risulta che la imputata è gravata da altro precedente, per il quale è stato disposto il beneficio della sospensione condizionale della pena (condanna del 17/6/2008 irrevocabile il 24/9/08). Il giudice ha ritenuto che, per effetto della estinzione del reato ex art. 167 cod. pen., si potesse fare luogo alla concessione del beneficio richiesto dalle parti. L'assunto è erroneo. Invero, secondo consolidato orientamento di questa Corte, l'estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. non comporta anche l'estinzione degli effetti penali della condanna, sicché, concessa una prima sospensione relativa a reato poi estintosi, di quella si deve tener conto ai fini della concessione per la seconda volta del beneficio, che deve essere necessariamente subordinato ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 2, cod.pen. (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Rv. 277457, così massimata:"L'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena"). 4. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione atti al Tribunale di Padova. Occorre in proposito dare seguito al condivisibile orientamento in base al quale, in tema di patteggiamento, qualora sia stata concessa all'imputato che ne abbia precedentemente già usufruito la sospensione condizionale della pena senza subordinare il beneficio all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen., la sentenza è affetta da nullità nel suo insieme e non solo nella parte relativa alla sospensione. Ciò in quanto il giudice, investito di una richiesta di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., a pena condizionalmente sospesa, è sempre tenuto a verificare la concedibilità o meno del beneficio e, nel caso in cui rilevi condizioni ostative, deve rigettare la richiesta a norma del comma terzo dell'art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 11611 del 27/01/2020, PG [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278632). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Padova, per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]