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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42898/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 19 febbraio 2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Macerata che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale aggravata dall'uso dell'arma, condannandolo alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche per effetto del travisamento delle prove.

La Corte di appello, afferma il ricorrente, ha erroneamente valutato la sentenza del 11 ottobre 2019 del Tribunale di Macerata che, decidendo sull'impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Macerata, aveva accertato che, in occasione dell'episodio che in questa sede viene contestato al Vico, quest'ultimo era stato aggredito da [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva cagionato lesioni personali.

L'accertamento contenuto in detta sentenza, secondo la quale tra il Marcelletti ed il Vico vi era stata una colluttazione violenta con reciprocità di intenti lesivi, si poneva in contrasto con la ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza della Corte di appello secondo la quale era stato il Vico ad aggredire il Marcelletti.

Sussiste pure carenza di motivazione laddove la Corte di appello ha cercato di spiegare le contraddizioni tra le deposizioni dei testi e le loro reticenze ed il lasso di tempo tra il delitto e la querela sporta dal Marcelletti con massime di esperienza avulse dal contesto probatorio.

L'affermazione che il ritardo nella presentazione della querela poteva trovare giustificazione nell'esigenza del Marcelletti di curarsi era una mera congettura, non essendo tale circostanza neppure stata prospettata dallo stesso Marcelletti.

Inoltre, la sentenza della Corte territoriale, afferma il ricorrente, è affetta da illogicità dovuta al travisamento della prova anche laddove non tiene conto delle manifeste contraddizioni tra le varie deposizioni dei testi; questi erano anche smentiti dal contenuto delle dichiarazioni, oggetto di registrazione, rese dal Serafini al fratello di [OSCURATO:PERSONA], in cui il Serafini negava che l'odierno ricorrente avesse fatto uso di un coltello nel corso della colluttazione.

Oggetto di travisamento erano state anche le lesioni personali subite da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'episodio, per le quali il ricorrente aveva tempestivamente sporto querela. [OSCURATO:PERSONA] aveva invece atteso quasi tre mesi per la presentazione della propria querela, il cui contenuto divergeva da quello delle dichiarazioni rese ai sanitari del pronto soccorso che l'avevano curato ed anche tali circostanze deponevano per l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche per effetto del travisamento delle prove, in ordine al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa o dell'eccesso colposo di legittima difesa.

La Corte di appello era giunta ad affermare che vi era stata una colluttazione in cui entrambi i contendenti erano animati da intenti lesivi sulla base del travisamento delle prove già denunciato con il primo motivo.

Inoltre, la Corte di appello aveva affermato che in ogni caso, anche laddove il Marcelletti avesse aggredito il Vico, non ricorreva la legittima difesa, potendo quest'ultimo allontanarsi facilmente, e che l'uso del coltello era comunque eccessivo.

In realtà, il Vico non aveva avuto possibilità di allontanarsi, essendo l'aggressione stata imprevista ed imprevedibile ed essendo lui caduto subito a terra.

Né la legittima difesa poteva escludersi in virtù dell'uso del coltello, atteso che questo era l'unico mezzo per difendersi a disposizione del Vico.

L'accertamento della scriminante della legittima difesa, reale o putativa, non poteva essere effettuato sulla base di una valutazione ex post della entità delle lesioni subite dai due contendenti.

La Corte di appello neppure aveva motivato il rigetto del motivo di impugnazione volto all'esclusione dell'aggravante dell'uso del coltello, mentre il rigetto del motivo di appello volto ad invocare l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione poggiava anch'esso sul travisamento delle prove — già denunciato con il primo motivo — che aveva condotto la Corte di appello a ritenere che il Vico avesse aggredito il Marcelletti e non viceversa.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine alla liquidazione del danno riconosciuto in favore della parte civile.

La Corte di appello ha affermato che il danno morale può essere liquidato in via equitativa in euro 1000,00, ma poiché il danno è stato determinato in complessivi euro 3.500,00, essa non ha chiarito in cosa consista e come sia stato liquidato il danno pari alla differenza di euro 2500,00.

Inoltre, risultano violati gli artt. 185 cod. pen., 538 e 539, comma 1, cod. proc. pen. e 1226, 2043, 2056 e 2059 cod. civ., atteso che il danno non patrimoniale abbraccia sia il danno morale, sia il danno biologico e comunque l'importo liquidato complessivamente in modo unitario non consente il controllo sulla sua legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso, che possono essere trattati unitariamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili.La motivazione risulta adeguata e priva di contraddizioni o manifeste illogicità.

La Corte di appello ha ritenuto accertato che le ferite sono state cagionate al Marcelletti mediante l'utilizzo di un coltello sulla base del referto medico e, esclusa la attendibilità di tutti i testi, ha tenuto conto esclusivamente delle dichiarazioni del Vico e della persona offesa.

Ne consegue per ciò solo la inammissibilità di tutte le doglianze relative al travisamento delle deposizioni testimoniali e della registrazione delle dichiarazioni rese dal teste Serafini al fratello del Vico, trattandosi di prove non decisive perché ritenute inattendibili.

La Corte di appello è quindi pervenuta alla conclusione che, ai fini della sussistenza del reato, è irrilevante chi tra i due abbia aggredito per primo l'altro e che sono prive di rilievo pure le ragioni della aggressione, essendo comunque accertato che è insorta tra i due una colluttazione in cui entrambi erano animati dall'intento di cagionare lesioni personali all'altro e che, pertanto, non può trovare applicazione la scriminante della legittima difesa, neanche nella forma dell'eccesso colposo.

Quanto alla attenuante della provocazione ha evidenziato che, non potendosi stabilire, stante l'inattendibilità dei testi, chi abbia per primo aggredito l'altro, neppure è possibile applicare l'attenuante della provocazione.

Le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità.

La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Le doglianze del ricorrente, invero, si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.

Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 2000, Moro, Rv. 215745).

In particolare, quanto al vizio di travisamento della prova dichiarativa, esso, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087), quali sono appunto gli errori denunciati dal ricorrente in relazione all'omesso rilievo delle contraddizioni tra le varie deposizioni testimoniali.

Né sussiste alcun contrasto tra la sentenza qui impugnata e la sentenza del 11 ottobre 2019 del Tribunale di Macerata, atteso che la condanna del Marcelletti per le lesioni cagionate al Vico è ben compatibile con la ricostruzione dell'accaduto operata in questo processo.

Peraltro, l'art. 238-bis cod. proc. pen. non impone al giudice di non discostarsi dalla ricostruzione del fatto risultante da altra sentenza passata in giudicato e la Corte di appello ha comunque motivato adeguatamente in proposito.

2. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257123).

La circostanza che la Corte di appello abbia separatamente quantificato il danno morale, inteso quale turbamento e disagio psicologico, non esclude che il Marcelletti, sulla base della ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito, abbia subito un danno non patrimoniale anche sotto il diverso profilo del danno biologico.

La Corte di appello ha ritenuto fondata, anche sotto tale diverso profilo, la pretesa risarcitoria del Marcelletti che risulta essere anch'essa stata liquidata in via equitativa, cosicché l'importo complessivo del danno non patrimoniale, comprensivo sia del danno morale, inteso quale turbamento psicologico, sia del danno alla salute, è stato poi liquidato, sempre in via equitativa, in euro 3.500,00.

Né tale liquidazione risulta macroscopicamente irrazionale o eccessiva.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 19 febbraio 2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Macerata che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale aggravata dall'uso dell'arma, condannandolo alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche per effetto del travisamento delle prove. La Corte di appello, afferma il ricorrente, ha erroneamente valutato la sentenza del 11 ottobre 2019 del Tribunale di Macerata che, decidendo sull'impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Macerata, aveva accertato che, in occasione dell'episodio che in questa sede viene contestato al Vico, quest'ultimo era stato aggredito da [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva cagionato lesioni personali. L'accertamento contenuto in detta sentenza, secondo la quale tra il Marcelletti ed il Vico vi era stata una colluttazione violenta con reciprocità di intenti lesivi, si poneva in contrasto con la ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza della Corte di appello secondo la quale era stato il Vico ad aggredire il Marcelletti. Sussiste pure carenza di motivazione laddove la Corte di appello ha cercato di spiegare le contraddizioni tra le deposizioni dei testi e le loro reticenze ed il lasso di tempo tra il delitto e la querela sporta dal Marcelletti con massime di esperienza avulse dal contesto probatorio. L'affermazione che il ritardo nella presentazione della querela poteva trovare giustificazione nell'esigenza del Marcelletti di curarsi era una mera congettura, non essendo tale circostanza neppure stata prospettata dallo stesso Marcelletti. Inoltre, la sentenza della Corte territoriale, afferma il ricorrente, è affetta da illogicità dovuta al travisamento della prova anche laddove non tiene conto delle manifeste contraddizioni tra le varie deposizioni dei testi; questi erano anche smentiti dal contenuto delle dichiarazioni, oggetto di registrazione, rese dal Serafini al fratello di [OSCURATO:PERSONA], in cui il Serafini negava che l'odierno ricorrente avesse fatto uso di un coltello nel corso della colluttazione. Oggetto di travisamento erano state anche le lesioni personali subite da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'episodio, per le quali il ricorrente aveva tempestivamente sporto querela. [OSCURATO:PERSONA] aveva invece atteso quasi tre mesi per la presentazione della propria querela, il cui contenuto divergeva da quello delle dichiarazioni rese ai sanitari del pronto soccorso che l'avevano curato ed anche tali circostanze deponevano per l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche per effetto del travisamento delle prove, in ordine al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa o dell'eccesso colposo di legittima difesa. La Corte di appello era giunta ad affermare che vi era stata una colluttazione in cui entrambi i contendenti erano animati da intenti lesivi sulla base del travisamento delle prove già denunciato con il primo motivo. Inoltre, la Corte di appello aveva affermato che in ogni caso, anche laddove il Marcelletti avesse aggredito il Vico, non ricorreva la legittima difesa, potendo quest'ultimo allontanarsi facilmente, e che l'uso del coltello era comunque eccessivo. In realtà, il Vico non aveva avuto possibilità di allontanarsi, essendo l'aggressione stata imprevista ed imprevedibile ed essendo lui caduto subito a terra. Né la legittima difesa poteva escludersi in virtù dell'uso del coltello, atteso che questo era l'unico mezzo per difendersi a disposizione del Vico. L'accertamento della scriminante della legittima difesa, reale o putativa, non poteva essere effettuato sulla base di una valutazione ex post della entità delle lesioni subite dai due contendenti. La Corte di appello neppure aveva motivato il rigetto del motivo di impugnazione volto all'esclusione dell'aggravante dell'uso del coltello, mentre il rigetto del motivo di appello volto ad invocare l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione poggiava anch'esso sul travisamento delle prove — già denunciato con il primo motivo — che aveva condotto la Corte di appello a ritenere che il Vico avesse aggredito il Marcelletti e non viceversa. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine alla liquidazione del danno riconosciuto in favore della parte civile. La Corte di appello ha affermato che il danno morale può essere liquidato in via equitativa in euro 1000,00, ma poiché il danno è stato determinato in complessivi euro 3.500,00, essa non ha chiarito in cosa consista e come sia stato liquidato il danno pari alla differenza di euro 2500,00. Inoltre, risultano violati gli artt. 185 cod. pen., 538 e 539, comma 1, cod. proc. pen. e 1226, 2043, 2056 e 2059 cod. civ., atteso che il danno non patrimoniale abbraccia sia il danno morale, sia il danno biologico e comunque l'importo liquidato complessivamente in modo unitario non consente il controllo sulla sua legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso, che possono essere trattati unitariamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili.La motivazione risulta adeguata e priva di contraddizioni o manifeste illogicità. La Corte di appello ha ritenuto accertato che le ferite sono state cagionate al Marcelletti mediante l'utilizzo di un coltello sulla base del referto medico e, esclusa la attendibilità di tutti i testi, ha tenuto conto esclusivamente delle dichiarazioni del Vico e della persona offesa. Ne consegue per ciò solo la inammissibilità di tutte le doglianze relative al travisamento delle deposizioni testimoniali e della registrazione delle dichiarazioni rese dal teste Serafini al fratello del Vico, trattandosi di prove non decisive perché ritenute inattendibili. La Corte di appello è quindi pervenuta alla conclusione che, ai fini della sussistenza del reato, è irrilevante chi tra i due abbia aggredito per primo l'altro e che sono prive di rilievo pure le ragioni della aggressione, essendo comunque accertato che è insorta tra i due una colluttazione in cui entrambi erano animati dall'intento di cagionare lesioni personali all'altro e che, pertanto, non può trovare applicazione la scriminante della legittima difesa, neanche nella forma dell'eccesso colposo. Quanto alla attenuante della provocazione ha evidenziato che, non potendosi stabilire, stante l'inattendibilità dei testi, chi abbia per primo aggredito l'altro, neppure è possibile applicare l'attenuante della provocazione. Le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Le doglianze del ricorrente, invero, si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 2000, Moro, Rv. 215745). In particolare, quanto al vizio di travisamento della prova dichiarativa, esso, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087), quali sono appunto gli errori denunciati dal ricorrente in relazione all'omesso rilievo delle contraddizioni tra le varie deposizioni testimoniali. Né sussiste alcun contrasto tra la sentenza qui impugnata e la sentenza del 11 ottobre 2019 del Tribunale di Macerata, atteso che la condanna del Marcelletti per le lesioni cagionate al Vico è ben compatibile con la ricostruzione dell'accaduto operata in questo processo. Peraltro, l'art. 238-bis cod. proc. pen. non impone al giudice di non discostarsi dalla ricostruzione del fatto risultante da altra sentenza passata in giudicato e la Corte di appello ha comunque motivato adeguatamente in proposito. 2. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257123). La circostanza che la Corte di appello abbia separatamente quantificato il danno morale, inteso quale turbamento e disagio psicologico, non esclude che il Marcelletti, sulla base della ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito, abbia subito un danno non patrimoniale anche sotto il diverso profilo del danno biologico. La Corte di appello ha ritenuto fondata, anche sotto tale diverso profilo, la pretesa risarcitoria del Marcelletti che risulta essere anch'essa stata liquidata in via equitativa, cosicché l'importo complessivo del danno non patrimoniale, comprensivo sia del danno morale, inteso quale turbamento psicologico, sia del danno alla salute, è stato poi liquidato, sempre in via equitativa, in euro 3.500,00. Né tale liquidazione risulta macroscopicamente irrazionale o eccessiva. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il
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