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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06227/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31335-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 645/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 24/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 645/2021, che ha rigettato l’appello e interamente confermato la sentenza di primo grado ad essa sfavorevole nel giudizio di pagamento del prezzo di un veicolo promosso contro il compratore [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso ilMarchello.

Memoria è stata depositata dalla ricorrente e dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso denuncia “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1189 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”: la Corte d’appello ha illegittimamente applicato l’art.1189 c.c., avendo ritenuto sussistente il presupposto, richiesto dalla norma, del legittimo affidamento del debitore sulla base dell’unico rilievo che l’acquirente poteva fare affidamento sulla legittimazione di Stanelli a ricevere il pagamento in quanto quest’ultimo aveva consegnato la vettura.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte d’appello, con accertamento in fatto motivato (v. le pp. 6- 9 della sentenza), ha infatti ritenuto provati i presupposti che questa Corte ritiene necessari affinché il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, liberi il debitore di buona fede ai sensi dell'art. 1189 c.c., ossia che il debitore abbia non solo confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento sia stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel solvensin buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens (cfr. al riguardo Cass. 9758/2018 ; Sez. 3, Sentenzan. 14028 del 04/06/2013).

2. Il ricorso- che censura l’apprezzamento del giudice di merito (cfr. anche cass. n. 6563/2016 e 20906/2005) -va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.700,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31335-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 645/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 24/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 645/2021, che ha rigettato l’appello e interamente confermato la sentenza di primo grado ad essa sfavorevole nel giudizio di pagamento del prezzo di un veicolo promosso contro il compratore [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso ilMarchello. Memoria è stata depositata dalla ricorrente e dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso denuncia “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1189 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”: la Corte d’appello ha illegittimamente applicato l’art.1189 c.c., avendo ritenuto sussistente il presupposto, richiesto dalla norma, del legittimo affidamento del debitore sulla base dell’unico rilievo che l’acquirente poteva fare affidamento sulla legittimazione di Stanelli a ricevere il pagamento in quanto quest’ultimo aveva consegnato la vettura. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte d’appello, con accertamento in fatto motivato (v. le pp. 6- 9 della sentenza), ha infatti ritenuto provati i presupposti che questa Corte ritiene necessari affinché il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, liberi il debitore di buona fede ai sensi dell'art. 1189 c.c., ossia che il debitore abbia non solo confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento sia stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel solvensin buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens (cfr. al riguardo Cass. 9758/2018 ; Sez. 3, Sentenzan. 14028 del 04/06/2013). 2. Il ricorso- che censura l’apprezzamento del giudice di merito (cfr. anche cass. n. 6563/2016 e 20906/2005) -va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.700,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Ro
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