CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18848/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti; considerato che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen. per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena; ritenuto, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 Leone, Rv. 277196); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci