CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 gennaio 2026
Cassazione n. 00284/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controS.P. S.L. P.S. [...]S.I. rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 507/2022,depositata il 21/12/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Oscuramento disposto Numero registro generale 13108/2023Numero sezionale 4789/2025Numero di raccolta generale 284/2026Data pubblicazione 06/01/20261. Con ricorso notificato il 12/6/2023, [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]) ha impugnato sulla base di due motivi la sentenza n. 507/2022della Corte d’appello di Trieste pubblicata il 21/12/2022 e notificata il14/4/2023. Gli intimati S.P. , S.I. , S.L.[...] e P.S. si sono difesi con controricorso, e hannodepositato pure memoria.2. La vicenda processuale trova genesi nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c.,con cui i fratelli S.P S.I. , S.L. e P.S. avevano adito ilTribunale di Pordenone perché l’[OSCURATO:PERSONA] FriuliOccidentale venisse condannata al risarcimento dei danni – quantificatiin € 415.207,50 quanto a S.P € 411.767,50 quanto a S.I. , €411.767,50 quanto a S.L. ed € 351.767,50 quanto a P.S – cheassumevano di avere subito iure proprio e iure hereditatis – ovveroquali eredi della madre T.I. , deceduta il 2.12.2014 - acausa della morte del loro padre X.R. , avvenuta il24.7.2013 all’Ospedale di Luogo_1 , dove si trovavaricoverato, e che i ricorrenti imputavano a malpractice medica sullascorta della relazione peritale depositata dal C.T.U. dott. C.I. inprocedimento ex art. 696-bis c.p.c.attivato dagli stessi ricorrenti, ilquale aveva ricondotto il decesso a un ritardo diagnostico in unsoggetto che aveva subito una caduta il 9.7.2013 all’interno delnosocomio, in occasione di un accesso ai servizi igienici cui l’anzianodegente si era recato da solo, in assenza di controllo da parte delpersonale infermieristico. L’Azienda aveva resistito, chiedendo il rigetto.Per quanto di interesse, il Tribunale, disposto anche CTU, con ordinanzaex art. 702-ter c.p.c., aveva dichiarata la responsabilità della resistenteper il decesso di X.R. e, in parziale accoglimento dellepretese, la condannava a risarcire nella misura di € 149.000 ciascunoOscuramento disposto Numero registro generale 13108/2023Numero sezionale 4789/2025Numero di raccolta generale 284/2026Data pubblicazione 06/01/2026dei tre figli (conviventi del de cuius) S.P S.I. e S.L. ,e nella misura di € 108.000 la figlia non convivente P.S. , iltutto oltre interessi legali, previa devalutazione al 24/7/2013, sullasomma rivalutata anno per anno, da tale data all'effettivo soddisfo,nonché alla rifusione delle spese di lite e di CTP, ponendo altresìdefinitivamente a carico della resistente le spese di accertamentotecnico d’ufficio e di consulenza tecnica d’ufficio.3. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) proponeva appelloassumendo una erronea ricostruzione fattuale rispetto alle allegazionidei ricorrenti e alle conclusioni della consulenza, sostenendo la diversitàtra gli addebiti formulati nel ricorso (ritardo diagnostico e omissione disorveglianza) e quanto invece emerso dalla consulenza stessa, cheaveva indicato come causa dell’exitus il mancato posizionamento di untubo di drenaggio. Parte appellata si costituiva per negare lasussistenza di una siffatta discrasia, eccependo la tardività dei rilievidell’appellante e contestando i motivi sul quantum.La Corte d’appello di Trieste respingeva l’appello, condannandol’appellante a rifondere alla controparte le spese di lite.Motivi della decisione4. Il primo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., lamenta, inrelazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., extrapetizione per recepimento diquestioni accertate autonomamente dal CTU e non prospettate dalleparti.La Corte d'appello avrebbe ritenuto provato l'inadempimento deisanitari sulla base di un'autonoma e diversa condotta causante l’exitus,palesemente difforme dalle allegazioni di cui al ricorso introduttivo.Oscuramento disposto Numero registro generale 13108/2023Numero sezionale 4789/2025Numero di raccolta generale 284/2026Data pubblicazione 06/01/20265. Il secondo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., denuncia, inrelazione agli artt. 112, 115 e 194 c.p.c., extrapetizione per ilrecepimento di CTU viziata da nullità.Si deduce che la CTU avrebbe dovuto limitarsi a replicare alleallegazioni di parte ricorrente, senza ampliare di propria iniziativa ilthema probandum e il thema decidendum, contribuendo a renderenulla in parte qua la consulenza e determinando extrapetizione eviolazione del principio dispositivo sia in primo che in secondo grado.6. I motivi vanno trattati congiuntamente in quanto connessi al medesimovizio di extrapetizione dedotto, e risultano entrambi infondati.7. Come correttamente dichiarato dalla Corte di merito rigettando lacensura di appello, l’onere di allegazione nell’ambito dellaresponsabilità sanitaria deve essere commisurato alla concretapossibilità del danneggiato di conoscere gli aspetti tecnici della vicendadalla quale è originato il danno e - a monte- alle stesse modalità con lequali è stata svolta la prestazione sanitaria, con la conseguenza che perindividuare le ragioni della pretesa può ritenersi sufficiente l'allegazionedi una patologia che si assume causalmente correlata alla prestazionesanitaria nella sua più ampia accezione, senza necessità di enucleare eindicare specifici peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale,in quanto solitamente conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti delsettore (cfr. Cass. n. 9471/2004, Cass. ord. 13269/2012 e Cass. ord. n.10901/2024). La Corte di merito ha pertanto rilevato che la consulenzad’ufficio si era limitata a cogliere uno specifico profilo di negligenzasulla base dello stesso materiale probatorio esaminato in sede diaccertamento tecnico preventivo e sul quale si era correttamenteinstaurato il pieno contraddittorio tra le parti; sicché non sussistevaalcun vulnus al diritto di difesa della parte appellante, che per di piùaveva avuto a disposizione la cartella clinica per le sue autonomevalutazioni. E anche nell’accertamento tecnico preventivo laOscuramento disposto Numero registro generale 13108/2023Numero sezionale 4789/2025Numero di raccolta generale 284/2026Data pubblicazione 06/01/2026complessiva diagnosi in ordine all'evento traumatico era stata ritenutacarente già a partire dal 9 luglio 2013, mentre il consulente d’ufficio delgiudizio di primo grado, pur avendo ridotto il segmento temporale in cuisi era concretizzato l'inadempimento dei sanitari - aveva individuatoprofili di negligenza sanitaria solo a partire dal 18 luglio 2013 (datadella prima radiografia) -, aveva concluso nel senso che la morte delpaziente era causalmente riconducibile alla mancata diagnosidell’evento traumatico (rottura di costole), non prontamente curato.Osservava altresì la Corte d’appello che entrambi i consulenticoncordavano sull'insufficienza degli accertamenti diagnostici intrapresidopo la caduta traumatica del paziente, in particolare quelli radiologiciche avrebbero dovuto essere ripetuti dopo il primo accertamento del18 luglio 2013; pertanto, il decesso era stato giudicato come avvenutoa causa della descritta incuria, considerando pure le co-morbilità delpaziente ricoverato da cui era affetto (in precedenza colpito da ictus),da ritenersi tuttavia irrilevante ai fini della determinazione dell’evento-morte.8. I principi menzionati dalla Corte di merito al fine di escludere il vizio diextrapetizione dedotto trovano piena conferma nella giurisprudenza diquesta Suprema Corte, la quale in sostanza riconosce che l'onere diallegazione deve essere commisurato alla concreta possibilitàdell'attore di conoscere gli aspetti tecnici della vicenda, con laconseguenza che per individuare le ragioni della domanda può ritenersisufficiente l'allegazione di una patologia che si assuma causalmentecorrelata alla prestazione sanitaria effettuata, senza necessità dienucleazione o indicazione di specifici peculiari aspetti tecnici dellaresponsabilità medica, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti delsettore; pertanto l'accertamento del rapporto causale deve esserecompiuto rispetto alla complessiva prestazione sanitaria e il nesso puòben essere affermato anche se non sia possibile individuare, ex ante,Oscuramento disposto Numero registro generale 13108/2023Numero sezionale 4789/2025Numero di raccolta generale 284/2026Data pubblicazione 06/01/2026quale specifico segmento della prestazione abbia determinato il danno,purché risulti provato secondo il criterio della preponderanzadell'evidenza che causa del danno è stata proprio la prestazionesanitaria in concreto resa.Invero, la corte territoriale si è posta sulla linea di Cass. n. 6850/2018,laddove si afferma che, a fronte dell'alto tasso tecnico connotante lecontroversie in materia di responsabilità sanitaria e della inesigibilitàdella specifica indicazione ex ante degli elementi tecnico-scientifici chedi norma si possono acquisire completamente soltanto all'esitodell'istruttoria mediante una consulenza tecnica d’ufficio, non si puògravare l'attore di un onere di assoluta individuazione preventiva dellecause del danno delle condotte colpose anziché di mera allegazionedella derivazione del danno dall'inesatto adempimentodell'obbligazione, incorrendo altrimenti in un ingiustificato limiteall'esercizio del diritto di azione; e si vedano, da ultimo, pure Cass. ord.n. 7074/2024 – che esclude apertamente la configurabilità di domandanuova in caso di prospettazione di profili di colpa diversi e ulterioririspetto a quelli originariamente allegati, in base all’esito dellaconsulenza d’ufficio - e la già citata Cass. ord. 10901/2024.9. Pertanto, il richiamo, offerto nel ricorso, a Cass. n. 18392/2017 si rivelainconferente, poiché tale pronuncia non affronta il tema delladefinizione delle c.d. “ragioni della domanda” in controversiecaratterizzate da estremo tecnicismo, e soprattutto non considera lecaratteristiche del caso in esame in cui, a differenza che in quellotrattato nell’arresto del 2017 ove la causa della lesione/decesso delpaziente era rimasta ignota, al termine dell'istruttoria è stata reputatadal giudice di merito identificata.10. La consulenza tecnica di ufficio, d’altronde, non essendo qualificabilecome mezzo di prova in senso proprio perché volta ad aiutare il giudicenella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioniOscuramento disposto Numero registro generale 13108/2023Numero sezionale 4789/2025Numero di raccolta generale 284/2026Data pubblicazione 06/01/2026necessitanti specifiche conoscenze, è affidata al prudenteapprezzamento del giudice di merito. Pertanto è necessario esufficiente che la parte adduca il fatto che pone a fondamento del suodiritto affinché il giudice giunga a reputare che l'accertamento richiedespecifiche cognizioni tecniche (cfr., per tutti, S.U. n. 3086/2022).11. Quanto poi al preliminare asserto di inammissibilità della denuncia dinullità della CTU, va rilevato che la ricorrente non ha neppure indicatoquando e come essa abbia tempestivamente dedotto, nel corso dellacontroversia, la nullità della CTU, ivi compresa quella inerenteall'allargamento dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice oconsentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente. E non si puònon rammentare, infatti, che lo svolgimento, da parte del consulentetecnico d'ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall'ambitooggettivo del quesito non determina di per sé la nullità dellaconsulenza, né quella – come derivata - della sentenza, laddove siastata comunque assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dalpunto di vista tecnico nel corso della C.T.U., sia dal punto di vistagiuridico, negli snodi processuali a ciò deputati, restando "assorbito"l'operato del consulente da quello del giudice (v. ancora S.U. n.3086/2022).12. Conclusivamente, alla luce di quanto sopra il ricorso va rigettato. Lespese seguono la soccombenza della ricorrente e vengono liquidatecome da dispositivo. Si dispone l’oscuramento dei controricorrentisussistendone i presupposti di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater d.p.r. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n.228//2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Oscuramento disposto Numero registro generale 13108/2023Numero sezionale 4789/2025Numero di raccolta generale 284/2026Data pubblicazione 06/01/2026 P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controricorrente lespese, che liquida in euro 24.000 oltre ad euro 200 per compensi, speseforfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Dispone l’oscuramento dei nomi dei controricorrenti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI