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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32135/2024

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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7263/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

LUIGI, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Cosenza, via G. Santoro n. 15, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Tarvisio n. 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Calabria n.162/03/2015, depositata il 25 febbraio 2015 ; [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] R.G.

N.7263/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio dell’11 settembre 2024dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. L’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.notificava, in data 5 novembre 2005, all’avv. [OSCURATO:PERSONA] n. 8 intimazioni di pagamento (numeri 2005/0010406; 2005/0010408; 2005/0010413; 2005/0010414; 2005/0010430; 2005/0010444; 2005/0010446; 2005/0010460), con le quali richiedeva il pagamento di tributi vari relativi agli anni 1992- 1997.

2. Avverso tali atti di intimazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva distinti ricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza 305/05/2012, in accoglimento dei ricorsi riuniti nn. 5231/2005 R.G.R., 5232/2005 R.G.R., 5233/2005 R.G.R., 5234/2005 R.G.R., 5235/2005 R.G.R., 5237/2005 R.G.R., 5238/2005 R.G.R., annullava gli atti con ciascuno di essi impugnati, dichiarando invece inammissibile il ricorso n. 5236/2005 R.G.R., e compensando le spese.

3. Interposto gravame dal contribuente, con riferimento all’intimazione di pagamento n. 2005/0010408 (per il quale il relativo ricorso era stato dichiarato inammissibile), e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, con sentenza n. 162/03/2015, pronunciata il 20 marzo 2014 e depositata in segreteria il 25 febbraio 2015, accoglieva l’appello proposto dal concessionario per la riscossione, con riferimento alle intimazioni di pagamento nn. 2005/0010460, 2005/0010430, 2005/0010414, R.G.

N.7263/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2005/0010413 e 2005/0010444, delle quali confermava la legittimità; rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], compensando infine le spese del doppio grado di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi (ricorso notificato il 15 aprile 2016).

Resistecon controricorso il concessionario per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

5. Con decreto del 24 maggio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio dell’11 settembre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c. -Considerato che:

1. In via preliminare, si dà atto che il ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio, risulta deceduto in data 1° luglio 2018; conseguentemente, la notificazione dell’avviso di fissazione di udienza non è andata a buon fine.

Va quindi disposto il rinvio a nuovo ruolo, con notificazione dell’avviso di fissazione della prossima udienza, nel rispetto dei termini a comparire, agli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posto che la notificazione per l’udienza odierna già effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non è avvenuta nel rispetto del termine a comparire ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c., mentre la notificazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si è perfezionata.

P.Q.M.

R.G.

N.7263/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Manda alla cancelleria per la notificazione dell’avviso di fissazione della prossima udienza agli eredi del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7263/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. LUIGI, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Cosenza, via G. Santoro n. 15, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Tarvisio n. 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Calabria n.162/03/2015, depositata il 25 febbraio 2015 ; [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] R.G. N.7263/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio dell’11 settembre 2024dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. L’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.notificava, in data 5 novembre 2005, all’avv. [OSCURATO:PERSONA] n. 8 intimazioni di pagamento (numeri 2005/0010406; 2005/0010408; 2005/0010413; 2005/0010414; 2005/0010430; 2005/0010444; 2005/0010446; 2005/0010460), con le quali richiedeva il pagamento di tributi vari relativi agli anni 1992- 1997. 2. Avverso tali atti di intimazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva distinti ricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza 305/05/2012, in accoglimento dei ricorsi riuniti nn. 5231/2005 R.G.R., 5232/2005 R.G.R., 5233/2005 R.G.R., 5234/2005 R.G.R., 5235/2005 R.G.R., 5237/2005 R.G.R., 5238/2005 R.G.R., annullava gli atti con ciascuno di essi impugnati, dichiarando invece inammissibile il ricorso n. 5236/2005 R.G.R., e compensando le spese. 3. Interposto gravame dal contribuente, con riferimento all’intimazione di pagamento n. 2005/0010408 (per il quale il relativo ricorso era stato dichiarato inammissibile), e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, con sentenza n. 162/03/2015, pronunciata il 20 marzo 2014 e depositata in segreteria il 25 febbraio 2015, accoglieva l’appello proposto dal concessionario per la riscossione, con riferimento alle intimazioni di pagamento nn. 2005/0010460, 2005/0010430, 2005/0010414, R.G. N.7263/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2005/0010413 e 2005/0010444, delle quali confermava la legittimità; rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], compensando infine le spese del doppio grado di giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi (ricorso notificato il 15 aprile 2016). Resistecon controricorso il concessionario per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 5. Con decreto del 24 maggio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio dell’11 settembre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c. -Considerato che: 1. In via preliminare, si dà atto che il ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio, risulta deceduto in data 1° luglio 2018; conseguentemente, la notificazione dell’avviso di fissazione di udienza non è andata a buon fine. Va quindi disposto il rinvio a nuovo ruolo, con notificazione dell’avviso di fissazione della prossima udienza, nel rispetto dei termini a comparire, agli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posto che la notificazione per l’udienza odierna già effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non è avvenuta nel rispetto del termine a comparire ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c., mentre la notificazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si è perfezionata. P.Q.M. R.G. N.7263/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Manda alla cancelleria per la notificazione dell’avviso di fissazione della prossima udienza agli eredi del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]