CassazionedecretoSezione 4Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 32332/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1 lette le conclusioni del PG, nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Ravenna ha applicato la pena (condizionalmente sospesa) di mesi cinque e dieci giorni di arresto e 1.778,00 a [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di guida in stato di ebbrezza aggravata. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono l'inosservanza della legge penale a seguito dell'emanazione del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. «[OSCURATO:PERSONA]»), con conseguente richiesta di restituzione nel termine ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen. per poter godere dei vantaggi inerenti ai programmi di giustizia riparativa e di ogni altro beneficio derivante dal detto decreto, ovvero l'illegalità della pena. In sostanza, il ricorrente evidenzia di aver depositato istanza di definizione ex art. 444 cod. proc. pen. cui è seguita la definizione del giudizio con la sentenza di cui in epigrafe (il 20 ottobre 2022) dopo l'emanazione del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022 (ex art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162). Premesso ciò, e indicata una serie di istituti introdotti o modificati dalla detta riforma, comprese diverse norme processuali, il ricorrente chiede (pag. 7) alla Suprema Corte di essere rimesso in termini, ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen., «per consentire all'imputato di poter godere dei vantaggi inerenti i programmi di giustizia riparativa e di ogni altro beneficio derivante dal d.lgs. n. 150 del 2022». Si deduce altresì, sostanzialmente in subordine, l'illegalità della pena per cause sopravvenute in ragione del rilievo che l'esito positivo del programma di giustizia riparativa assume in termini di circostanze attenuanti comuni, ex art. 62, n. 6, cod. pen., come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, e atteso il diverso accordo che le parti avrebbero potuto raggiungere successivamente all'entrata in vigore della riforma (successiva alla definizione del giudizio di merito). 3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per plurimi profili. 2 \ 2. In primo luogo, il ricorso è aspecifico laddove, premessa una elencazione di istituti introdotti o modificati dalla riforma attuata con il d.lgs. n. 150 del 2022, entrata in vigore (il 30 dicembre 2022) successivamente alla definizione del giudizio di merito con sentenza di applicazione di pena del 20 ottobre 2022, il ricorrente, oltre a fare riferimento generico a norme processuali, per le quali opera il principio tempus regit actum, chiede genericamente di essere rimesso in termini in relazione ai programmi di giustizia riparativa oltre che a ogni altro beneficio derivante dal citato d.lgs. n. 150. 3. A ciò deve aggiungersi che l'istituto di cui all'art. 175 cod. proc. pen., presupponente un termine a pena di decadenza e il suo mancato rispetto per caso fortuito o forza maggiore, nella specie non è invocabile, in ragione dell'insussistenza di un termine con riferimento al quale possa chiedersi la restituzione in ordine a istituti introdotti e/o modificati a decorrere da data successiva alla conclusione del giudizio di merito. Lo stesso ricorrente difatti, nella detta aspecificità del ricorso, non provvede all'indicazione di quali sarebbero i termini oggetto della richiesta rimessione, così come non indica il momento di cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, anch'esso peraltro non specificato e non identificabile in una riforma entrata in vigore successivamente, da cui decorrerebbe il termine decadenziale di dieci giorni per l'istanza di restituzione previsto dall'art. 175 cod. proc. pen. 4. Il ricorso è altresì inammissibile, stante il disposto di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), laddove si deduce l'illegalità della pena in forza della mancata applicazione dei richiamati istituti introdotti dalla citata riforma entrata in vigore successivamente alla definizione del giudizio di merito (per i limiti alla ricorribilità per cassazione della sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, ex plurimis: Sez. 4, n. 16232 del 22/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione; Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761- 01). Nella specie, difatti, non si versa in ipotesi di pena illegale in quanto rispettosa dei limiti astrattamente previsti per l'arresto dall'art. 25 cod. pen. e per l'ammenda dall'art. 26 cod. pen. oltre che rientrante nell'ambito della cornice edittale prevista dall'art. 186 cod. strada (ex plurimis, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, e Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818); né, peraltro, si è realizzata una modifica della detta cornice edittale della norma da ultimo citata, con conseguente esclusione, in nuce, di una ipotesi di pena illegale sopravvenuta (in merito si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265110, e con particolare riferimento alla pena applicata ex art. 444 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 28164 del 28.05/2014, Barhoumi, Rv. 259389). Il ricorrente, in particolare, più che dedurre l'illegalità della pena voluta dalle parti e cristallizzatasi nella sentenza d'applicazione ex art. 444 cod. proc. pen., intende essere messo nelle condizioni di poter nuovamente deliberare la propria volontà al fine di pervenire, in ipotesi, a un nuovo e diverso accordo con il Pubblico Ministero, da sottoporre al giudice, in considerazione di istituti introdotti e modificati a decorrere da data successiva alla definizione del giudizio di merito. A quanto innanzi deve altresì rilevarsi che il ricorso, circa gli invocati istituti di giustizia riparativa, non considera l'operatività solo in forza dell'esito positivo di specifiche procedure e trascura l'art. 45-ter, disp. att. cod. proc. pen., e, in merito alle pene sostitutive delle pene detentive brevi, non considera l'art. 95, comma 1, d.lgs. 150 del 2022. Il citato art. 45-ter, anch'esso introdotto dalla riforma attuata con d.lgs. n. 150 del 2022, difatti, nell'individuare il giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa, dispone che dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti (al giudice dell'impugnazione) a norma dell'art 590 cod. proc. pen. provvede il giudice che ha emesso la sentenza mentre durante la pendenza del ricorso per cassazione provvede non la Suprema Corte bensì il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In merito alle modifiche introdotte dalla detta riforma al capo III della I. 24 novembre 1981, n. 689 (capo ora intitolato: «Pene sostitutive delle pene detentive brevi»), disciplina alla quale, sempre in termini aspecifici, fa cenno il ricorrente, deve invece evidenziarsi quanto previsto dall' 95, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 150 del 2022 dopo aver disposto che le norme previste dal capo III in considerazione, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti pendenti in primo grado o in grado d'appello al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni all'esito di un procedimento, come quello di specie, pendente innanzi alla Corte di cassazione all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, può difatti presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al citato capo III della I. n. 689 del 198 al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza (ovvero al giudice del rinvio nel caso di annullamento con rinvio).5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process