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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11465/2026

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con domiciliazione digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa sia unitamenteche disgiuntamente dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege-controricorrente-per la cassazione della sentenza n. 1002/2023 della CORTE d’APPELLO diVENEZIA, pubblicata il 4 maggio 2023, notificata il 9 maggio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 15169/2023Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 11465/2026Data pubblicazione 28/04/2026Rilevato che:1. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti delproprio commercialista, rag. [OSCURATO:PERSONA], adducendo di aversubito un danno economico in conseguenza dell’erroneità della sua attivitàdi consulenza fiscale.

In particolare, lamentava, in relazione alla gestionedel c.d. plafond IVA negli anni 1995‑1996 (correlato alla propria attività diesportazione all’estero senza addebito dell’IVA), che il consulente non solonon aveva tempestivamente fornito informazioni in ordine all’intervenutosuperamento del predetto plafond, ma altresì aveva poi indicato rimedinon corretti in base alla legislazione di riferimento, consigliando ditardivamente versata: ciò aveva invece comportato la perdita del beneficiofiscale, l’irrogazione di sanzioni ed un consistente aggravio di costi a causadel contenzioso che [OSCURATO:SOCIETA]. era stata indotta ad instaurare, ancorauna volta su consiglio del commercialista, senza peraltro esito positivo.Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n.1607/2021, pur ritenendosussistente la responsabilità professionale del commercialista, riconoscevail diritto al risarcimento di [OSCURATO:SOCIETA]. soltanto per le sanzioni e gliinteressi correlati all’originaria cartella di pagamento ed escludendo inveceche la perdita della detrazione IVA potesse qualificarsi come voce didanno, sul presupposto che l’imposta fosse comunque dovuta.2.

La Corte d’appello di Venezia, dopo aver riunito i gravami proposti dalBernardi e da [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza n. 1002/2023 modificavaparzialmente solo le spese di lite e accoglie la pretesa del Bernardi versola sua compagnia assicuratrice; per il resto confermava la prima sentenza,ritenendo non provato che il consulente fosse consapevole delsuperamento del limite del plafond e che la scelta di non procederetempestivamente alla sanatoria delle irregolarità fosse imputabile alprofessionista piuttosto che agli organi societari, limitando quindi laNumero registro generale 15169/2023Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 11465/2026Data pubblicazione 28/04/2026responsabilità del consulente al solo errato consiglio sulla detrazionedell’IVA pagata da [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2002.3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, in base a tre motivi.

Si sono difesi,con controricorso, sia il Bernardi che la sua compagnia assicuratrice – cheera stata da lui chiamata in causa - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Ritenuto che:1.

Il primo motivo lamenta, ex art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., omessapronuncia ex art.112 c.p.c.La Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul primo motivo delgravame, con il quale l’attuale ricorrente, denunciando violazione degliartt. 1218 e 1453 c.c., aveva censurato la sentenza del Tribunale laddovesi era ritenuto non chiarito se il Bernardi “avesse o meno prospettatoall’allora consiglio direttivo della [OSCURATO:SOCIETA]” i rimedi per gli“splafonamenti” del 1995 e del 1996: ciò in quanto, avendo Interformagito “con azione contrattuale”, incombeva sul professionista dimostrare il“fatto estintivo dell’altrui pretesa”, ovvero provare il proprioadempimento, per cui spettava al Bernardi dimostrare di avere indicatoall’attuale ricorrente i “rimedi di regolarizzazione e di detrazione dell’Ivanon pagata” nei suddetti due anni.

Tale onere però non sarebbe stato inalcun modo soddisfatto: al riguardo la corte territoriale nulla aveva detto,seguendo invece pedissequamente il percorso argomentativo del giudice diprime cure.2.

Il secondo motivo, ex art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., denunciaviolazione degli artt. 1218, 1453 e 2697 c.c., ribadendo l’erroneità dellavalutazione operata dalla Corte d’appello nel ritenere che spettasse adInterform dimostrare che l’indicazione di attendere le cartelle esattoriali (edi non procedere alla sanatoria) fosse imputabile al commercialista,invertendo il riparto dell’onere probatorio e gravando il creditore dellaprova dell’inadempimento.Numero registro generale 15169/2023Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 11465/2026Data pubblicazione 28/04/20263.

Il terzo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.,violazione degli artt. 1218, 1453 e 2967 c.c. nonché 1176 e 2230 ss. c.c.;denuncia pure, ex art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione degli artt.132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c.Si censura la sentenza d’appello perché vi si sarebbe fondata l’esclusionedella responsabilità del professionista su argomentazioni meramenteipotetiche - correlate alla struttura societaria complessa della ricorrente,alla presenza di un CdA e di un collegio sindacale, rendendo asseritamenteimprobabile che la decisione di non ricorrere tempestivamente allasanatoria fosse dipesa unicamente dal consiglio del commercialista -, deltutto inidonee a dimostrare l’esatto adempimento dell’obbligazionegravante sul professionista, ribadendo sul punto l’erroneità dell’approcciovalutativo che avrebbe manifestato la Corte territoriale sul ripartodell’onere della prova in materia di adempimento delle obbligazionicontrattuali.4.1 Il primo motivo, come si è visto, lamenta omessa pronuncia conviolazione dell’articolo 112 c.p.c.: il giudice d’appello avrebbe omesso dipronunciarsi sul primo motivo del gravame, nel quale l’attuale ricorrente,denunciando violazione degli articoli 1218 e 1453 c.c., aveva censurato lasentenza del primo giudice laddove questo aveva sostenuto non chiaritose il Bernardi “avesse o meno prospettato all’allora consiglio direttivo dellaInterform” i rimedi per gli “splafonamenti” del 1995 e del 1996, asserendodi aver agito “con azione contrattuale”, per cui “doveva essere ilprofessionista convenuto” a provare il “fatto estintivo dell’altrui pretesa”,cioè dimostrare il proprio adempimento.Dunque il Bernardi avrebbe dovuto provare di avere indicato all’attualericorrente i “i rimedi di regolarizzazione e di detrazione dell’Iva nonpagata” dei due suddetti anni, il che però “agli atti manca del tutto”secondo [OSCURATO:SOCIETA]; su ciò il giudice d’appello nulla avrebbe detto,seguendo invece pedissequamente il primo giudice.Numero registro generale 15169/2023Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 11465/2026Data pubblicazione 28/04/2026La stessa ricorrente, nella illustrazione del motivo, dichiara di avereaffermato in appello di avere agito “con azione contrattuale”, riportandoperò subito, nella nota 56 (ricorso, pagina 11), un passo del ricorsointroduttivo ex articolo 702 bis c.p.c. con cui aveva avviato la causa,enunciante che il Bernardi “sia incorso, nella propria attività di consulenzafiscale dell’[OSCURATO:SOCIETA] …, per un verso, in un inadempimento contrattuale,per aver indicato a questa un termine errato per la detrazione dell’Ivaassolta a seguito degli avvisi di rettifica; per altro verso, de residuo, inuna violazione dell’art. 2043 c.c., avendo in ogni caso cagionato, con lapropria attività di consulenza, un danno”.Pertanto, la stessa ricorrente riconosce che ciò che qui specificamentelamenta rientra in quel che definisce illecito aquiliano.

Ne consegue chel’onere probatorio è suo, non del Bernardi; pertanto il motivo va rigettato,assorbito ogni altro profilo.4.2 Il secondo motivo, evidentemente, ripropone in sostanza il primo:anche qui si lamenta la ricorrente di inadempimento contrattuale, e lacensura verte sulla prova liberatoria che graverebbe il Bernardi.Pure il terzo motivo, in effetti, ripropone il primo, e argomenta su alcunipassi motivazionali della sentenza senza però superare quanto giàevidenziato.5.

Da quanto rilevato deriva, in conclusione, rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, come introdotto dall’art. 1, comma17, legge 24 dicembre 2012 n. 228 - di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.MNumero registro generale 15169/2023Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 11465/2026Data pubblicazione 28/04/2026Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere ai controricorrentile spese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascuno di loro nellamisura di € 2.800 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in € 200, allespese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con domiciliazione digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa sia unitamenteche disgiuntamente dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege-controricorrente-per la cassazione della sentenza n. 1002/2023 della CORTE d’APPELLO diVENEZIA, pubblicata il 4 maggio 2023, notificata il 9 maggio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 15169/2023Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 11465/2026Data pubblicazione 28/04/2026Rilevato che:1. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti delproprio commercialista, rag. [OSCURATO:PERSONA], adducendo di aversubito un danno economico in conseguenza dell’erroneità della sua attivitàdi consulenza fiscale. In particolare, lamentava, in relazione alla gestionedel c.d. plafond IVA negli anni 1995‑1996 (correlato alla propria attività diesportazione all’estero senza addebito dell’IVA), che il consulente non solonon aveva tempestivamente fornito informazioni in ordine all’intervenutosuperamento del predetto plafond, ma altresì aveva poi indicato rimedinon corretti in base alla legislazione di riferimento, consigliando ditardivamente versata: ciò aveva invece comportato la perdita del beneficiofiscale, l’irrogazione di sanzioni ed un consistente aggravio di costi a causadel contenzioso che [OSCURATO:SOCIETA]. era stata indotta ad instaurare, ancorauna volta su consiglio del commercialista, senza peraltro esito positivo.Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n.1607/2021, pur ritenendosussistente la responsabilità professionale del commercialista, riconoscevail diritto al risarcimento di [OSCURATO:SOCIETA]. soltanto per le sanzioni e gliinteressi correlati all’originaria cartella di pagamento ed escludendo inveceche la perdita della detrazione IVA potesse qualificarsi come voce didanno, sul presupposto che l’imposta fosse comunque dovuta.2. La Corte d’appello di Venezia, dopo aver riunito i gravami proposti dalBernardi e da [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza n. 1002/2023 modificavaparzialmente solo le spese di lite e accoglie la pretesa del Bernardi versola sua compagnia assicuratrice; per il resto confermava la prima sentenza,ritenendo non provato che il consulente fosse consapevole delsuperamento del limite del plafond e che la scelta di non procederetempestivamente alla sanatoria delle irregolarità fosse imputabile alprofessionista piuttosto che agli organi societari, limitando quindi laNumero registro generale 15169/2023Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 11465/2026Data pubblicazione 28/04/2026responsabilità del consulente al solo errato consiglio sulla detrazionedell’IVA pagata da [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2002.3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, in base a tre motivi. Si sono difesi,con controricorso, sia il Bernardi che la sua compagnia assicuratrice – cheera stata da lui chiamata in causa - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Ritenuto che:1. Il primo motivo lamenta, ex art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., omessapronuncia ex art.112 c.p.c.La Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul primo motivo delgravame, con il quale l’attuale ricorrente, denunciando violazione degliartt. 1218 e 1453 c.c., aveva censurato la sentenza del Tribunale laddovesi era ritenuto non chiarito se il Bernardi “avesse o meno prospettatoall’allora consiglio direttivo della [OSCURATO:SOCIETA]” i rimedi per gli“splafonamenti” del 1995 e del 1996: ciò in quanto, avendo Interformagito “con azione contrattuale”, incombeva sul professionista dimostrare il“fatto estintivo dell’altrui pretesa”, ovvero provare il proprioadempimento, per cui spettava al Bernardi dimostrare di avere indicatoall’attuale ricorrente i “rimedi di regolarizzazione e di detrazione dell’Ivanon pagata” nei suddetti due anni. Tale onere però non sarebbe stato inalcun modo soddisfatto: al riguardo la corte territoriale nulla aveva detto,seguendo invece pedissequamente il percorso argomentativo del giudice diprime cure.2. Il secondo motivo, ex art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., denunciaviolazione degli artt. 1218, 1453 e 2697 c.c., ribadendo l’erroneità dellavalutazione operata dalla Corte d’appello nel ritenere che spettasse adInterform dimostrare che l’indicazione di attendere le cartelle esattoriali (edi non procedere alla sanatoria) fosse imputabile al commercialista,invertendo il riparto dell’onere probatorio e gravando il creditore dellaprova dell’inadempimento.Numero registro generale 15169/2023Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 11465/2026Data pubblicazione 28/04/20263. Il terzo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.,violazione degli artt. 1218, 1453 e 2967 c.c. nonché 1176 e 2230 ss. c.c.;denuncia pure, ex art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione degli artt.132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c.Si censura la sentenza d’appello perché vi si sarebbe fondata l’esclusionedella responsabilità del professionista su argomentazioni meramenteipotetiche - correlate alla struttura societaria complessa della ricorrente,alla presenza di un CdA e di un collegio sindacale, rendendo asseritamenteimprobabile che la decisione di non ricorrere tempestivamente allasanatoria fosse dipesa unicamente dal consiglio del commercialista -, deltutto inidonee a dimostrare l’esatto adempimento dell’obbligazionegravante sul professionista, ribadendo sul punto l’erroneità dell’approcciovalutativo che avrebbe manifestato la Corte territoriale sul ripartodell’onere della prova in materia di adempimento delle obbligazionicontrattuali.4.1 Il primo motivo, come si è visto, lamenta omessa pronuncia conviolazione dell’articolo 112 c.p.c.: il giudice d’appello avrebbe omesso dipronunciarsi sul primo motivo del gravame, nel quale l’attuale ricorrente,denunciando violazione degli articoli 1218 e 1453 c.c., aveva censurato lasentenza del primo giudice laddove questo aveva sostenuto non chiaritose il Bernardi “avesse o meno prospettato all’allora consiglio direttivo dellaInterform” i rimedi per gli “splafonamenti” del 1995 e del 1996, asserendodi aver agito “con azione contrattuale”, per cui “doveva essere ilprofessionista convenuto” a provare il “fatto estintivo dell’altrui pretesa”,cioè dimostrare il proprio adempimento.Dunque il Bernardi avrebbe dovuto provare di avere indicato all’attualericorrente i “i rimedi di regolarizzazione e di detrazione dell’Iva nonpagata” dei due suddetti anni, il che però “agli atti manca del tutto”secondo [OSCURATO:SOCIETA]; su ciò il giudice d’appello nulla avrebbe detto,seguendo invece pedissequamente il primo giudice.Numero registro generale 15169/2023Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 11465/2026Data pubblicazione 28/04/2026La stessa ricorrente, nella illustrazione del motivo, dichiara di avereaffermato in appello di avere agito “con azione contrattuale”, riportandoperò subito, nella nota 56 (ricorso, pagina 11), un passo del ricorsointroduttivo ex articolo 702 bis c.p.c. con cui aveva avviato la causa,enunciante che il Bernardi “sia incorso, nella propria attività di consulenzafiscale dell’[OSCURATO:SOCIETA] …, per un verso, in un inadempimento contrattuale,per aver indicato a questa un termine errato per la detrazione dell’Ivaassolta a seguito degli avvisi di rettifica; per altro verso, de residuo, inuna violazione dell’art. 2043 c.c., avendo in ogni caso cagionato, con lapropria attività di consulenza, un danno”.Pertanto, la stessa ricorrente riconosce che ciò che qui specificamentelamenta rientra in quel che definisce illecito aquiliano. Ne consegue chel’onere probatorio è suo, non del Bernardi; pertanto il motivo va rigettato,assorbito ogni altro profilo.4.2 Il secondo motivo, evidentemente, ripropone in sostanza il primo:anche qui si lamenta la ricorrente di inadempimento contrattuale, e lacensura verte sulla prova liberatoria che graverebbe il Bernardi.Pure il terzo motivo, in effetti, ripropone il primo, e argomenta su alcunipassi motivazionali della sentenza senza però superare quanto giàevidenziato.5. Da quanto rilevato deriva, in conclusione, rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, come introdotto dall’art. 1, comma17, legge 24 dicembre 2012 n. 228 - di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MNumero registro generale 15169/2023Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 11465/2026Data pubblicazione 28/04/2026Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere ai controricorrentile spese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascuno di loro nellamisura di € 2.800 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in € 200, allespese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
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