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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06067/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe ,Cacace avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto con il quarto e il quinto motivo si contesta la tenuta motivazionale della decisione gravata - quanto al giudizio di responsabilità e alla ragioni per le quali nel caso non è stata resa la declataroria di cui all'ad 129 cpp- in termini di assoluta genericità e aspecificità rispetto alla puntuale motivazione resa dalla Corte del merito nel pervenire alla conferma della condanna resa in primo grado ai danni dell'imputato per il reato di cui al comma 5 dell'ad. 73 Tus alla luce degli elementi indicati (alla pagina 3 della sentenza impugnata); con il primo motivo si contesta il giudizio speso in ordine al bilanciamento tra circostanze, ritenute equivalenti e senza far prevalere dunque le generiche, aspetto nel caso precluso dal disposto di cui all'art 69 comma 4 cp in ragione delle recidiva riscontrata; con il secondo motivo si lamenta la mancata applicazione della attenuante di cui all'ad 62 n. 4 cp, rimasta estranea ai motivi di appello e comunque non argiomentata quanto alle ragioni che ne caso dovrebbero sostenerne il riconoscimento; con il terzo motivo si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis quando, di contro, la relativa valutazione si rivela sorretta da sufficiente e non illogica motivazione diretta a mettere in luce il tenore oggettivo della condotta a giudizio, incompatibile con la disposizione rivendicata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe ,Cacace avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto con il quarto e il quinto motivo si contesta la tenuta motivazionale della decisione gravata - quanto al giudizio di responsabilità e alla ragioni per le quali nel caso non è stata resa la declataroria di cui all'ad 129 cpp- in termini di assoluta genericità e aspecificità rispetto alla puntuale motivazione resa dalla Corte del merito nel pervenire alla conferma della condanna resa in primo grado ai danni dell'imputato per il reato di cui al comma 5 dell'ad. 73 Tus alla luce degli elementi indicati (alla pagina 3 della sentenza impugnata); con il primo motivo si contesta il giudizio speso in ordine al bilanciamento tra circostanze, ritenute equivalenti e senza far prevalere dunque le generiche, aspetto nel caso precluso dal disposto di cui all'art 69 comma 4 cp in ragione delle recidiva riscontrata; con il secondo motivo si lamenta la mancata applicazione della attenuante di cui all'ad 62 n. 4 cp, rimasta estranea ai motivi di appello e comunque non argiomentata quanto alle ragioni che ne caso dovrebbero sostenerne il riconoscimento; con il terzo motivo si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis quando, di contro, la relativa valutazione si rivela sorretta da sufficiente e non illogica motivazione diretta a mettere in luce il tenore oggettivo della condotta a giudizio, incompatibile con la disposizione rivendicata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2