CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 agosto 2021
Cassazione n. 05821/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 4 agosto 2021, e depositata in data 12 agosto 2021, il Tribunale di Napoli, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del \ Tribunale di Napoli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per reati in tema di sostanze stupefacenti. Secondo il Tribunale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sussistono i gravi indizi di colpevolezza del reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, quale soggetto preposto principalmente alla detenzione, all'occultamento, al trasporto ed alla cessione di droga, con condotta commessa dal maggio 2019, nonché esigenze cautelari determinate dal pericolo di reiterazione delle condotte illecite, non fronteggiabili con misure mero afflittive di quella della custodia in carcere. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 266, 270 e 271 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta utilizzabilità delle conversazioni intercettate. Si deduce che il Tribunale ha illegittimamente ritenuto utilizzabili le conversazioni telefoniche intercettate nonostante la captazione delle stesse sia stata autorizzata per altri reati ed in relazione ad altri procedimenti. Si rappresenta, innanzitutto, che le intercettazioni sono state autorizzate con riguardo ad un reato di estorsione del quale non si è mai avuto alcun riscontro, e che non può certo ritenersi connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen. con il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, così come necessario in forza dei principi affermati da Sez. U, n. 51 del 2020, Cavallo. Si aggiunge che, anche a voler ritenere ammissibile l'utilizzo delle conversazioni intercettate per i reati per i quali è stata disposta la misura cautelare, siccome per questi è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, manca la motivazione in ordine all'assoluta indispensabilità dei dialoghi ai fini dell'accertamento di tali fattispecie delittuose, necessaria a norma degli artt. 270 e 271 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 270 cod. proc. pen., 2, comma 8, e 9, comma 1, legge n. 7 del 2020, 11 disp. prel. cod. civ., 299 cod. proc. pen., 7 CEDU e 25 Cost., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo ancora alla ritenuta utilizzabilità delle conversazioni intercettate. Si deduce che l'utilizzabilità delle conversazioni intercettate non può essere ritenuta legittima nemmeno in forza delle modifiche recate all'art. 270 cod. proc. pen. dalla legge del 28 febbraio 2020, n. 7, poiché, in forza degli artt. 2, comma 8, e 9, comma 1, della stessa legge, le nuove disposizioni si applicano ai groli procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020, mentre, nella specie, la notizia di reato è stata iscritta nell'anno 2019. Si aggiunge, inoltre, che costituisce principio generale del sistema quello dell'inapplicabilità della norma processuale sopravvenuta, a maggior ragione quando la nuova disciplina incida negativamente sulla libertà personale dell'indagato. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art.273 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si deduce che l'ordinanza impugnata riproduce pedissequamente le prospettazioni del Pubblico Ministero e non si confronta con le tesi difensive. Si rappresenta, in particolare, che: -) i rapporti tra l'attuale ricorrente ed i pretesi sodali sono labili, se non pressoché inesistenti; -) vengono valorizzati elementi relativi ad altri indagati; -) mancano argomentazioni specifiche e puntuali relativamente all'attuale ricorrente ed al suo apporto; -) l'assunto secondo cui il ricorrente sarebbe il custode dello stupefacente è desunto semplicemente dalla sua relazione di parentela con il coindagato Affinita. 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art.274 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Si deduce che, in ordine al profilo delle esigenze cautelari, il Tribunale, oltre ad aver trascurato le osservazioni della difesa, non ha nemmeno esaminato il materiale investigativo offertogli. Si segnala, in particolare, che i supposti sodali hanno indicato l'attuale ricorrente come un soggetto inaffidabile ed incapace, e che l'ordinanza ha valorizzato la presunzione di pericolosità e di adeguatezza della misura posta dall'art. 274, comma 3, cod. proc. pen., senza confrontarsi con gli elementi di segno contrario prospettati dalla difesa. 2.5. Con il quinto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo ancora alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Si deduce che il Tribunale non si è confrontato con il dettato dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., laddove questo chiede l'esposizione degli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza delle esigenze cautelari e la loro rilevanza, confondendo questo profilo con quello concernente i gravi indizi di colpevolezza. Si precisa che, a norma dell'art. 274 cod. proc. pen., debbono necessariamente concorrere sia la negativa personalità dell'imputato, come evincibile da gravi e ripetuti precedenti penali, sia la gravità del fatto, per le specifiche modalità della condotta.3. Successivamente, [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha articolato un motivo nuovo, con il quale denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza, sia delle esigenze cautelari. Si deduce, in particolare, che l'ordinanza non espone elementi specifici a carico dell'attuale ricorrente e non offre nemmeno alcuna spiegazione in ordine agli elementi addotti dalla difesa, e, in particolare, al dato del tempo trascorso tra la commissione dei fatti e l'adozione del provvedimento cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. In parte infondate e in parte manifestamente infondate sono le censure esposte nei primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché strettamente connesse, le quali contestano l'utilizzabilità delle conversazioni e comunicazioni intercettate deducendo che le intercettazioni sono state effettuate con riferimento ad un procedimento non connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen., così come invece richiesto dalle Sezioni Unite, che non può essere applicata la disciplina sopravvenuta di cui alla legge 28 febbraio 2020, n. 7, e che manca la motivazione in ordine alla assoluta indispensabilità dell'impiego di quanto oggetto di captazione. 2.1. Per la precisione, manifestamente infondate sono le censure che fanno riferimento all'assenza di connessione tra il reato in relazione al quale sono state effettuate le intercettazioni, integrato da un fatto di tentata estorsione, e il reato per il quale le stesse sono state utilizzate, quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero all'inapplicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 7 del 2020. Invero, la previsione dell'art. 270 cod. proc. pen., anche nel testo vigente prima della riforma recata dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, per la sua formulazione linguistica, induce a ritenere consentita l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni in procedimenti diversi da quelli in cui le captazioni sono state disposte, qualora gli stessi siano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. E la correttezza di questa interpretazione trova una espressa conferma proprio nella sentenza "Cavallo", pronunciata dalle Sezioni Unite, e relativa alla disciplina anteriore a quella introdotta dalla legge n. 7 del 2020. Precisamente, Sez. U, n.51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395-01, ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge» (cfr. § 12 del «Considerato in Diritto»). Nella specie, il reato per il quale le intercettazioni sono state utilizzate è quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 74 del 2000, ossia un reato per il quale era all'epoca dei fatti ed è attualmente obbligatorio l'arresto in flagranza, in considerazione di quanto previsto dall'art. 380, comma 1, cod. proc. pen., e dei limiti edittali previsti per tale ipotesi delittuosa. Di conseguenza, l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate con riferimento al reato di tentata estorsione ai fini dell'accertamento del reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico non trova ostacoli nell'assenza di connessione tra i due fatti illeciti, nella vigenza tanto della vecchia, quanto della nuova disciplina. 2.2. Infondate, invece, sono le censure che denunciano l'assenza di specifica motivazione in ordine all'assoluta indispensabilità delle conversazioni intercettate ai fini dell'accertamento del reato per il quale è stata applicata la misura cautelare. È da escludere che, nella fase delle indagini, la indispensabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate in altri procedimenti ai fini dell'accertamento dei delitti per i quali si procede e per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, debba costituire oggetto di specifica ed espressa motivazione nel provvedimento che utilizza tali risultanze. Ed infatti, l'art. 270 cod. proc. pen., sebbene richieda, ai fini dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in altro procedimento per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, il requisito della "indispensabilità", non pone alcuna correlativa prescrizione in tema di motivazione. Né l'esistenza di un obbligo di motivazione nel senso indicato è desumibile da altre disposizioni, ad esempio l'art. 271 cod. proc. pen. che detta la disciplina generale in tema di divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, o dai principi generali in materia di inutilizzabilità o di nullità. In particolare, la sanzione dell'inutilizzabilità si applica solo quando le prove sono state acquisite in violazione di divieti stabiliti dalla legge, o nei casi espressamente previsti. E proprio sulla base di questo principio, secondo l'orientamento assolutamente condiviso in giurisprudenza, persino il mancato adempimento dell'obbligo di deposito degli atti relativi alle intercettazioni disposte in altri procedimenti, sebbene espressamente prescritto dall'art. 270, comma 2, cod. proc. pen., non determina l'inutilizzabilità degli stessi nel procedimento "ricevente" (cfr., ad esempio, Sez. 5, n. 1801 del 16/07/2015, dep. 2016, Tunno, Rv. 266410-01, e Sez. 5, n. 14783 del 13/03/2009, Badescu, Rv. 243609-01, le quali sottolineano che la sanzione dell'inutilizzabilità non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 cod. proc. pen. aventi carattere tassativo). La sanzione della nullità, poi, è anch'essa informata al principio di tassatività, posto il dettato dell'art. 177 cod. proc. pen., secondo cui: «L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge». Piuttosto, può essere utile precisare che, nella fase delle indagini preliminari, non occorre neanche un provvedimento espresso di acquisizione dei risultati delle intercettazioni disposte in altro procedimento. In effetti, l'unica disposizione da cui potrebbe desumersi la necessità di un provvedimento di acquisizione è quella di cui all'art. 268, comma 6, cod. proc. pen., cui fa rinvio l'art. 270, comma 2, cod. proc. pen. Tuttavia, l'art. 268, comma 5, cit. prevede sì un provvedimento del giudice di "non irrilevanza" nonché di "utilizzabilità" delle conversazioni o comunicazioni, ma solo dopo il deposito degli atti relativi alle attività di intercettazione, l'avviso di tale adempimento ai difensori delle parti nonché l'eventuale udienza di "stralcio". Ora, il deposito degli atti in questione può essere legittimamente procrastinato sino alla conclusione delle indagini preliminari, atteso quanto dispone l'art.268, comma 5, cod. proc. pen., e, soprattutto, è specificamente funzionale all'acquisizione delle conversazioni e comunicazioni intercettate al fascicolo per il dibattimento, come si evince dall'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. Ne discende che il provvedimento giudiziale di "non irrilevanza" nonché di "utilizzabilità" delle conversazioni o comunicazioni di cui all'art. 268, comma 6, cod. proc. pen., non è previsto, né è necessario, ai fini dell'impiego di queste nella fase delle indagini preliminari. Nella fase delle indagini preliminari, quindi, la valutazione in ordine alla assoluta indispensabilità dei risultati delle intercettazioni provenienti da altro procedimento, a norma dell'art. 270 cod. proc. pen., può essere compiuta anche implicitamente dal provvedimento in cui tali elementi sono utilizzati, mediante l'attribuzione agli stessi di una specifica rilevanza ai fini della decisione adottata. Occorre aggiungere, inoltre, che, come evidenziato dalla costante giurisprudenza di legittimità, la nozione di indispensabilità delle conversazioni intercettate ha un ampio oggetto di riferimento, sicché può riferirsi, ad esempio, anche all'esigenza di acquisire riscontro alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa (cfr. Sez. 2, n. 12625 del 18/02/2015, Moi, Rv. 262927-01, e Sez. 2, n. 2809 del 25/11/2005, dep. 2006, Parisi, Rv. 233365-01), e persino ai fatti relativi alla punibilità, alla determinazione della pena ed alla qualificazione del reato medesimo in rapporto alle circostanze attenuanti o aggravanti (v., tra le altre, Sez. 6, n. 33968 del 27/05/2005, Martinelli, Rv. 232047-01). Ciò posto, nella specie, la valutazione in ordine all'assoluta indispensabilità dei risultati delle intercettazioni ai fini dell'accertamento del reato per il quale è stata applicata la misura cautelare risulta implicita, ma inequivocabile, dal contenuto dell'ordinanza impugnata. Invero, per quanto emerge dalla motivazione fornita dal Tribunale, i gravi indizi di colpevolezza in ordine al fatto per il quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare sono desunti in misura assolutamente prevalente proprio dai risultati delle intercettazioni effettuate in relazione ad altro reato. 3. In parte manifestamente infondate e in parte prive di specificità sono le censure formulate nel terzo motivo, riproposte anche nei motivi nuovi, che criticano l'affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deducendo, in particolare, la mancata individuazione dell'apporto fornito dal ricorrente all'associazione finalizzata al narcotraffico, la labilità degli indizi e la mancata valutazione delle tesi della difesa. 3.1. Preliminarmente, occorre rilevare che la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (così Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139-01). In particolare, poi, tra le forme in cui può realizzarsi la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico, possono essere indicate, alla luce delle esemplificazioni giurisprudenziali, anche la sistematica, incondizionata, e consapevole messa a disposizione di propri locali ai componenti dell'illecito sodalizio, per consentirne l'utilizzo come base logistica ed organizzativa (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019. Assisi, Rv. 278166-09), ovvero il rendersi intestatario del contratto di locazione dell'immobile all'interno del quale è occultata e venduta la sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257905-01). 3.2. L'ordinanza impugnata procede dapprima a delineare gli elementi da cui inferisce l'esistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico e poi espone i dati ritenuti rilevanti ai fini dell'affermazione di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine al reato di partecipazione a tale sodalizio illecito.3.2.1. Con riguardo all'esistenza di un'associazione per delinquere, si premette che da molti anni nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] a Cancello, Airola, Forchia ed Arienzo si registra lo svolgimento di un'attività di spaccio di droga gestita dalla famiglia di [OSCURATO:PERSONA], e che, in particolare, questi, unitamente ad altri indagati nel presente procedimento, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stato condannato, con sentenza irrevocabile, per il reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, relativamente a condotte protratte dal settembre 2011 al 10 ottobre 2014 in [OSCURATO:PERSONA] a Cancello. Si rappresenta, poi, che, mediante il ricorso ad intercettazioni telefoniche e tra presenti, è stata accertata, in termini gravemente indiziari, l'esistenza di un gruppo operante nel traffico di droga in di [OSCURATO:PERSONA] a Cancello, Airola, Forchia, Arienzo e comuni limitrofi a partire dal maggio 2019. Si segnala, in particolare, che le attività di indagine hanno consentito di individuare: -) i mezzi dell'associazione criminale, costituiti da autovetture, telefoni cellulari e luoghi per la custodia dello stupefacente, come un immobile nella disponibilità dell'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], incensurato e dedito a lavoro lecito, ovvero basi operative, quale l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], utilizzata per "lavorare" le partite di droga o per occultare le stesse nelle auto adibite al trasporto; -) le fonti di finanziamento, costituite da proventi di vendita di partite di droga di significativa entità, come dimostrato, tra l'altro, dal debito del coindagato [OSCURATO:PERSONA], pari a 3.600,00 euro, di cui parlano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultante da una conversazione intercettata del 22 giugno 2019; -) il controllo del territorio anche mediante l'eliminazione dei concorrenti, come [OSCURATO:PERSONA] o tale "Mimmariello"; -) la continuativa disponibilità di droga da maggio a dicembre 2019, dimostrata da plurimi sequestri di hashish e di cocaina, e dalle dichiarazioni di diversi clienti o indagati, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 3.2.2. Con riferimento alla sussistenza della condotta di partecipazione dell'attuale ricorrente, si richiamano una pluralità di conversazioni intercettate, alcune attività di osservazione e le parziali ammissioni del ricorrente. Tra le conversazioni, vengono richiamate: -) il dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 16 giugno 2019, nel quale il primo manifesta l'intenzione di non servirsi più dell'attuale ricorrente per nascondere la droga, anche a costo di pagare 100,00 euro in più, siccome contrariato dalla richiesta di dover pagare una prestazione ricevuta dal medesimo come meccanico, e ritenendo lo stesso inaffidabile per le pressanti esigenze economiche derivanti anche dal vizio del gioco, e per aver venduto dosi di droga ricevute dai due interlocutori con il pretesto di dover fare «regali», ma così evidenziando l'esistenza di un rapporto preesistente e organizzato; -) le conversazioni del 17, del 18, del 19, del 26, del 29 e del 30 / , i giugno 2019, dalle quali si evince come Biondillo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] continuano ad utilizzare l'attuale ricorrente per la custodia di stupefacente, e come, in una occasione, quest'ultimo si informasse della capacità di vendita di un pusher acquirente del gruppo criminale (conversazione del 29 giugno); -) le conversazioni dell'i e del 6 luglio 2019, dalle quali si evince che l'attuale ricorrente non solo proseguiva nell'attività di custodia della droga, ma provvedeva anche a trasportarla a casa di [OSCURATO:PERSONA]; -) le conversazioni del 18 e del 26 agosto 2019, dalle quali risulta la prosecuzione dell'attività di custodia degli stupefacenti svolta da Napolitano; -) le conversazioni del 10 e del 16 settembre 2019, dalle quali emerge che l'attuale ricorrente ha continuato a custodire la droga e percepiva un compenso (il 16 settembre si parla della corresponsione di 500,00 euro). Per quanto riguarda le attività di osservazione diretta, si rappresenta che queste hanno consentito di verificare che Napolitano, in data 19 ottobre 2019, avvisò i sodali delle operazioni della polizia giudiziaria diretta a controllare i "movimenti" intorno alla casa di [OSCURATO:PERSONA], e, in quella data e successivamente, approfittando delle relazioni derivanti dalla gestione del deposito dei mezzi oggetto di sequestro amministrativo da parte delle forze dell'ordine, ha cercato di raccogliere informazioni sulle indagini direttamente presso Carabinieri. Con riguardo alle ammissioni, si segnala che l'attuale ricorrente, con dichiarazioni spontanee, ha detto di essersi prestato solo per tre mesi e a titolo del tutto gratuito. Sulla base di questi elementi, il Tribunale osserva che la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] alle attività illecite del sodalizio si è caratterizzata per una continuativa attività di custodia dello stupefacente, protrattasi da epoca anteriore al giugno 2019 e fino all'ottobre 2019, ma anche per ulteriori attività, come il trasporto della droga a casa di [OSCURATO:PERSONA]; evidenzia, inoltre, che ulteriori elementi indicativi dell'esistenza di una affectio societatis sono desumibili dalla "segnalazione" di controlli da parte della polizia giudiziaria, nonché dalle richieste di informazioni sulle vendite dei pusher riforniti dal gruppo criminale. 3.3. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono correttamente motivate. Innanzitutto, incensurabile è la ricostruzione della complessiva condotta del ricorrente. Il Tribunale ha richiamato in modo puntuale le fonti di prova ed ha attribuito alle stesse un significato non manifestamente illogico, né contraddittorio. D'altro canto, le critiche del ricorrente in ordine al mancato esame delle prospettazioni difensive sono prive di specificità, perché non indicano, in termini precisi, quali sono gli elementi o argomenti dedotti e non esaminati nell'ordinanza impugnata.Una volta ritenuto correttamente accertato, in termini di gravità indiziaria, che [OSCURATO:PERSONA] assicurò al gruppo criminale la custodia delle sostanze stupefacenti per un periodo pari ad almeno cinque mesi, immune da vizi è anche la qualificazione giuridica di tale condotta in termini di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico. Invero, la stabile attività di custodia dello stupefacente per conto dell'associazione criminale costituisce un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi della stessa. 4. Manifestamente infondate sono le censure enunciate nel quarto e nel quinto motivo di ricorso, poi riprese e sviluppate nei motivi nuovi, da esaminare congiuntamente perché strettamente connesse, le quali criticano l'affermazione di sussistenza delle esigenze delle esigenze cautelari, sottolineando, in particolare, l'assenza di specifici elementi di pericolosità, l'incensuratezza e la durata del tempo trascorso tra la commissione dei fatti e l'adozione del provvedimento cautelare. 4.1. Occorre innanzitutto rilevare che per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di necessità dell'applicazione della misura della custodia in carcere. Secondo la giurisprudenza, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (così, tra le tante, Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293-01). Inoltre, si è precisato che, quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza; ne deriva che, per giungere al superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio (così, in particolare, Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musunneci, Rv. 273434-01, ma anche Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576-01).4.2. L'ordinanza impugnata non ha solo richiamato la presunzione di pericolosità, ma ha anche evidenziato le ragioni da cui desumere l'attualità della pericolosità del ricorrente. In particolare, il Tribunale sottolinea la gravità della condotta, in quanto il ricorrente risulta essere: -) l'unico custode della droga per il gruppo criminale, assicurando un luogo sicuro per essere egli incensurato, dedito ad un lecito lavoro, ed in rapporti correnti con le forze dell'ordine in quanto dipendente di una officina svolgente anche il compito di depositeria giudiziaria; -) impegnato anche in ulteriori condotte illecite, come quelle relative al trasporto dello stupefacente ed alla "vedetta" contro le indagini della polizia giudiziaria. Evidenzia, poi, che la spregiudicatezza manifestata nello svolgere stabilmente un'attività illecita, acuita dal concomitante impegno in un lavoro lecito e a contatto con le forze dell'ordine, ed anzi avvalendosi proprio di tali condizioni, nonché l'esigenza di denaro per il vizio del gioco fanno ulteriormente risaltare l'attualità del rischio di recidiva. Aggiunge, ancora, che l'inidoneità di una misura cautelare domiciliare è desumibile sia dallo svolgimento dell'attività illecita all'interno della propria abitazione/officina, sia dall'indifferenza alle controspinte derivanti dallo svolgimento di un lavoro lecito e ai continui rapporti con le forze dell'ordine. Conclude che anche il decorso del tempo è privo di significato per l'intensità dell'attività criminale e per la parzialità delle ammissioni, ridotte a quanto non poteva essere negato. 4.3. Anche le conclusioni in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla necessità dell'applicazione della misura della custodia in carcere sono correttamente motivate. Ed infatti, non solo non sono emersi elementi da cui desumere l'inesistenza delle esigenze cautelari o la non necessità dell'applicazione della misura della custodia in carcere, a fronte della presunzione di pericolosità, ma il Tribunale ha evidenziato elementi specifici e significativi in proposito. D'altro canto, il tempo trascorso tra la commissione dei fatti e l'adozione del provvedimento cautelare è pari a circa un anno e mezzo, e, quindi, non appare particolarmente indicativo ai fini della cessazione o dell'attenuazione della pericolosità del ricorrente. 5. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Essendo l'imputato in custodia cautelare in carcere per il reato interessato dal presente ricorso, la cancelleria provvederà agli adempimenti