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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42531/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore Generale, K. Tassone, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato l'opposizione presentata contro l'ordinanza con la quale era stata respinta, in data 22 settembre 2021, l'istanza di riabilitazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza del 19 maggio 2010 del Tribunale di Sanremo, divenuta irrevocabile il 25 settembre 2010, relativa a reati di detenzione e porto di armi, ricettazione, violazione delle norme per la protezione della fauna selvatica.

1.1. Nel rigetto dell'istanza, si era osservato che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il condannato aveva riportato condanna per la contravvenzione di guida in stato d'ebbrezza (commessa nel 2011), era stato segnalato due volte per truffe ai danni dello Stato, commesse nel 2010, nonché per lesioni personali volontarie commesse nel 2015; nel periodo di osservazione, rappresentato dal triennio successivo all'irrevocabilità della sentenza, difettava, dunque, il requisito della buona condotta.

1.2. In sede di opposizione il Tribunale di sorveglianza, nel ribadire il rigetto, ha sottolineato la correttezza della decisione adottata, trattandosi di fatti non sporadici, oggetto di sentenza penale ancorché non irrevocabile, o che avevano, comunque, dato avvio a procedimento penale, dimostrativi dell'inaffidabilità del condannato, tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità indica come significativi, all'uopo, anche i deferimenti amministrativi.

2. Avverso il provvedimento descritto propone ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv.

A. Pezzini, deducendo, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.

2.1. Osserva che vi è stato automatismo diretto a collegare ai deferimenti indicati nel primo provvedimento di rigetto il diniego della riabilitazione, senza considerare nel caso concreto il reale significato dei deferimenti di cui alla nota dei Carabinieri di Imperia del 20 settembre 2021.

Si sottolinea che, ai fini della buona condotta, il periodo da prendere in esame non è solo il triennio dal passaggio in giudicato della condanna, ma anche quello successivo, fino alla decisione (anni 2015-2021), periodo in cui non risultano segnalazioni.

Dal 2015, anzi, Banaudo è volontario presso la squadra antincendio boschivo alle dipendenze del Comune di Bajardo e successivamente componente di una squadra della Protezione civile.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione anche dell'ordinanza emessa in sede di opposizione, tenuto conto che il Tribunale afferma di aver svolto il controllo fino al 2021, dando conto di aver esaminato la nota dei Carabinieri di Imperia del 20 settembre 2021, ma incorre in vizio di motivazione perché la condotta del condannato dal 2015 al 2021, non viene menzionata nel provvedimento impugnato.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza di norma penale e mancata assunzione di prova decisiva.

Il condannato, per la contestazione delle due segnalazioni per truffa e di quella per lesioni dolose, ha prodotto certificato penale dal quale risulta l'assenza di precedenti, documento considerato non esaustivo da parte del Tribunale che ha, invece, ritenuto significative le segnalazioni e/o querele anche se non sfociate in provvedimento di condanna definitivo.

Si contesta che sussista a carico del richiedente un dovere di produrre documentazione (relativo ad eventuali proscioglimenti intervenuti nella specie per i fatti segnalati), sussistendo solo un onere di allegazione e incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ad accertamenti.

3. Il S. Procuratore generale presso questa Corte, K. Tassone, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale chiede che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo è infondato.

Osserva il Collegio che la valutazione del presupposto di buona condotta va effettuata con riferimento al periodo di tre anni, decorrente dalla data in cui la pena principale risulti eseguita (ossia dalla data di espiazione della pena detentiva o di pagamento della pena pecuniaria) o siasi in altro modo estinta, con la conseguenza che non possono essere presi in considerazione comportamenti anteriori, ancorché di chiara valenza negativa (Sez. 1, n. 55063 del 14/11/2017, Fiumefreddo, Rv. 271916).

D'altro canto, la natura costitutiva del provvedimento che concede il beneficio, non essendo affidata al giudice la mera ricognizione della sussistenza di presupposti tipici e definiti dalla norma, ma essendogli demandato un compito valutativo di natura discrezionale, comporta che siffatta valutazione si estenda dal momento dell'esecuzione o della estinzione della pena principale sino a quello della decisione (Sez. 1, n. 13753 del 21/1/2020, Dondi, Rv. 278937, in motivazione: Sez. 1, n. 42066 del 4/4/2014, Secondo, Rv. 260517; Sez. 1, n. 1507 del 17/12/2012, dep. 2013, Carnaghi, Rv. 254251).

Si rileva, poi, che il presupposto della buona condotta, secondo l'indirizzo costante di questa Corte, anche in riferimento alla riabilitazione da misure di prevenzione, subordinata allo stesso requisito, non consiste soltanto nella mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato, ma postula l'instaurazione e il mantenimento di uno stile di vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati, pur quando le stesse non siano penalmente sanzionate o siano, addirittura, imposte soltanto (senza la previsione di alcun genere di sanzione giuridica) da quelle elementari e generalmente condivise esigenze di reciproca affidabilità che sono alla base di ogni ordinata e proficua convivenza sociale»(Sez. 1, n. 196 del 3/12/2002, dep. 2003, Rega, Rv. 223027).

Il decidente deve, dunque, accertare non tanto l'assenza di ulteriori elementi negativi, ma l'esistenza di prove effettive e costanti di buona condotta.

Sicché, mentre il totale silenzio sulla condotta dell'istante risulta insufficiente a fornire la prova di emenda e di ravvedimento, qualsiasi nota negativa in ordine al suo comportamento costituisce prova contraria a quella richiesta dal legislatore (Sez. 1, n. 8030 del 23/1/2019, D'Angelantonio, Rv. 274914; Sez. 1, n. 11572 del 5/2/2013, Faye, Rv. 255157; Sez. 1, n. 39809 del 2/10/2008, Lombardo, Rv. 241652).

Dunque, deve escludersi che il provvedimento, come quello all'esame del Collegio, che si limiti a mettere in risalto solo indici negativi per rigettare la richiesta di riabilitazione, possa essere ritenuto illegittimo.

1.1. Il secondo motivo è inammissibile in quanto genericamente formulato e, comunque, manifestamente infondato.

In sostanza si deduce vizio di motivazione, ma i provvedimenti adottati richiamano la nota dei Carabinieri di Imperia del 20 settembre 2021 evidenziando, comunque, diversi elementi negativi in relazione alla prova effettiva e costante della buona condotta.

Sicché, non assume rilievo dirimente quanto dedotto e cioè l'omesso esame della condotta del condannato dal 2015 al 2021, in quanto questa non sarebbe sufficiente a superare gli elementi indicati, dai provvedimenti in questione, come espressione negativa della prova di ravvedimento o emenda.

1.2. Il terzo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.Rileva il Collegio che, nella valutazione del presupposto probatorio ai fini della chiesta riabilitazione, è consentito al giudice prendere in esame, nonostante la presunzione di non colpevolezza che assiste l'imputato, anche denunce, atti di procedimenti penali pendenti a carico del riabilitando per fatti successivi a quelli cui inerisce la domanda, ancorché non ancora definiti con sentenza di condanna, la pendenza di procedimenti amministrativi, a condizione che di siffatti elementi sia apprezzato il significato concreto, dimostrativo della commissione di condotte devianti o irregolari, tali da contraddire il mantenimento della buona condotta e da provare il mancato recupero del condannato (Sez. 1, n. 820 del 7/2/1996, Marchese, Rv. 204016; Sez. 1, n. 33420 del 12/7/2001, Occhipinti, Rv. 219659; Sez. 1, n. 11821 del 10/2/2009, Bertò, Rv. 243492).

Non è infatti, di per sé di ostacolo all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione l'esistenza di una o più denunzie o la sola pendenza di procedimenti penali per fatti successivi, ma tali denunzie e pendenze sono, invece, valutabili per trarne elementi di persuasione in ordine al giudizio globale, positivo o negativo, di mantenimento della buona condotta e di conseguimento dell'emenda Di tali principi di diritto il provvedimento impugnato ha fatto esatta interpretazione e corretta applicazione, non limitandosi a elencare le informazioni raccolte in maniera schematica, ma ha valutato, in concreto gli elementi (negativi) ritenuti rilevanti al fine della qualificazione del comportamento e dell'accertamento della buona condotta.

All'uopo, ha richiamato la condanna e due deferimenti successivi a quelli per i quali vi è procedimento, relativi ad un lasso di tempo non estremamente lungo, fatti che si collocano dal 2011 al 2015, quindi in buona parte ricadenti nel triennio decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza del 19 maggio 2010 e, comunque, compresi nel periodo fino alla decisione, rispetto ai quali, comunque, si indicano come non incidenti sul giudizio negativo formulato, gli elementi positivi dedotti dal ricorrente (da trarre dal contenuto della nota dei Carabinieri di Imperia del 20 settembre 2021).

Alla luce di tale conclusione, dunque, appare irrilevante ogni questione inerente alla delineata insussistenza, a carico del richiedente, del dovere di produrre documentazione relativa ad eventuali proscioglimenti intervenuti nella specie per i fatti segnalati.

3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore Generale, K. Tassone, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato l'opposizione presentata contro l'ordinanza con la quale era stata respinta, in data 22 settembre 2021, l'istanza di riabilitazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza del 19 maggio 2010 del Tribunale di Sanremo, divenuta irrevocabile il 25 settembre 2010, relativa a reati di detenzione e porto di armi, ricettazione, violazione delle norme per la protezione della fauna selvatica. 1.1. Nel rigetto dell'istanza, si era osservato che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il condannato aveva riportato condanna per la contravvenzione di guida in stato d'ebbrezza (commessa nel 2011), era stato segnalato due volte per truffe ai danni dello Stato, commesse nel 2010, nonché per lesioni personali volontarie commesse nel 2015; nel periodo di osservazione, rappresentato dal triennio successivo all'irrevocabilità della sentenza, difettava, dunque, il requisito della buona condotta. 1.2. In sede di opposizione il Tribunale di sorveglianza, nel ribadire il rigetto, ha sottolineato la correttezza della decisione adottata, trattandosi di fatti non sporadici, oggetto di sentenza penale ancorché non irrevocabile, o che avevano, comunque, dato avvio a procedimento penale, dimostrativi dell'inaffidabilità del condannato, tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità indica come significativi, all'uopo, anche i deferimenti amministrativi. 2. Avverso il provvedimento descritto propone ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. A. Pezzini, deducendo, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. 2.1. Osserva che vi è stato automatismo diretto a collegare ai deferimenti indicati nel primo provvedimento di rigetto il diniego della riabilitazione, senza considerare nel caso concreto il reale significato dei deferimenti di cui alla nota dei Carabinieri di Imperia del 20 settembre 2021. Si sottolinea che, ai fini della buona condotta, il periodo da prendere in esame non è solo il triennio dal passaggio in giudicato della condanna, ma anche quello successivo, fino alla decisione (anni 2015-2021), periodo in cui non risultano segnalazioni. Dal 2015, anzi, Banaudo è volontario presso la squadra antincendio boschivo alle dipendenze del Comune di Bajardo e successivamente componente di una squadra della Protezione civile. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione anche dell'ordinanza emessa in sede di opposizione, tenuto conto che il Tribunale afferma di aver svolto il controllo fino al 2021, dando conto di aver esaminato la nota dei Carabinieri di Imperia del 20 settembre 2021, ma incorre in vizio di motivazione perché la condotta del condannato dal 2015 al 2021, non viene menzionata nel provvedimento impugnato. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza di norma penale e mancata assunzione di prova decisiva. Il condannato, per la contestazione delle due segnalazioni per truffa e di quella per lesioni dolose, ha prodotto certificato penale dal quale risulta l'assenza di precedenti, documento considerato non esaustivo da parte del Tribunale che ha, invece, ritenuto significative le segnalazioni e/o querele anche se non sfociate in provvedimento di condanna definitivo. Si contesta che sussista a carico del richiedente un dovere di produrre documentazione (relativo ad eventuali proscioglimenti intervenuti nella specie per i fatti segnalati), sussistendo solo un onere di allegazione e incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ad accertamenti. 3. Il S. Procuratore generale presso questa Corte, K. Tassone, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale chiede che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo è infondato. Osserva il Collegio che la valutazione del presupposto di buona condotta va effettuata con riferimento al periodo di tre anni, decorrente dalla data in cui la pena principale risulti eseguita (ossia dalla data di espiazione della pena detentiva o di pagamento della pena pecuniaria) o siasi in altro modo estinta, con la conseguenza che non possono essere presi in considerazione comportamenti anteriori, ancorché di chiara valenza negativa (Sez. 1, n. 55063 del 14/11/2017, Fiumefreddo, Rv. 271916). D'altro canto, la natura costitutiva del provvedimento che concede il beneficio, non essendo affidata al giudice la mera ricognizione della sussistenza di presupposti tipici e definiti dalla norma, ma essendogli demandato un compito valutativo di natura discrezionale, comporta che siffatta valutazione si estenda dal momento dell'esecuzione o della estinzione della pena principale sino a quello della decisione (Sez. 1, n. 13753 del 21/1/2020, Dondi, Rv. 278937, in motivazione: Sez. 1, n. 42066 del 4/4/2014, Secondo, Rv. 260517; Sez. 1, n. 1507 del 17/12/2012, dep. 2013, Carnaghi, Rv. 254251). Si rileva, poi, che il presupposto della buona condotta, secondo l'indirizzo costante di questa Corte, anche in riferimento alla riabilitazione da misure di prevenzione, subordinata allo stesso requisito, non consiste soltanto nella mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato, ma postula l'instaurazione e il mantenimento di uno stile di vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati, pur quando le stesse non siano penalmente sanzionate o siano, addirittura, imposte soltanto (senza la previsione di alcun genere di sanzione giuridica) da quelle elementari e generalmente condivise esigenze di reciproca affidabilità che sono alla base di ogni ordinata e proficua convivenza sociale»(Sez. 1, n. 196 del 3/12/2002, dep. 2003, Rega, Rv. 223027). Il decidente deve, dunque, accertare non tanto l'assenza di ulteriori elementi negativi, ma l'esistenza di prove effettive e costanti di buona condotta. Sicché, mentre il totale silenzio sulla condotta dell'istante risulta insufficiente a fornire la prova di emenda e di ravvedimento, qualsiasi nota negativa in ordine al suo comportamento costituisce prova contraria a quella richiesta dal legislatore (Sez. 1, n. 8030 del 23/1/2019, D'Angelantonio, Rv. 274914; Sez. 1, n. 11572 del 5/2/2013, Faye, Rv. 255157; Sez. 1, n. 39809 del 2/10/2008, Lombardo, Rv. 241652). Dunque, deve escludersi che il provvedimento, come quello all'esame del Collegio, che si limiti a mettere in risalto solo indici negativi per rigettare la richiesta di riabilitazione, possa essere ritenuto illegittimo. 1.1. Il secondo motivo è inammissibile in quanto genericamente formulato e, comunque, manifestamente infondato. In sostanza si deduce vizio di motivazione, ma i provvedimenti adottati richiamano la nota dei Carabinieri di Imperia del 20 settembre 2021 evidenziando, comunque, diversi elementi negativi in relazione alla prova effettiva e costante della buona condotta. Sicché, non assume rilievo dirimente quanto dedotto e cioè l'omesso esame della condotta del condannato dal 2015 al 2021, in quanto questa non sarebbe sufficiente a superare gli elementi indicati, dai provvedimenti in questione, come espressione negativa della prova di ravvedimento o emenda. 1.2. Il terzo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.Rileva il Collegio che, nella valutazione del presupposto probatorio ai fini della chiesta riabilitazione, è consentito al giudice prendere in esame, nonostante la presunzione di non colpevolezza che assiste l'imputato, anche denunce, atti di procedimenti penali pendenti a carico del riabilitando per fatti successivi a quelli cui inerisce la domanda, ancorché non ancora definiti con sentenza di condanna, la pendenza di procedimenti amministrativi, a condizione che di siffatti elementi sia apprezzato il significato concreto, dimostrativo della commissione di condotte devianti o irregolari, tali da contraddire il mantenimento della buona condotta e da provare il mancato recupero del condannato (Sez. 1, n. 820 del 7/2/1996, Marchese, Rv. 204016; Sez. 1, n. 33420 del 12/7/2001, Occhipinti, Rv. 219659; Sez. 1, n. 11821 del 10/2/2009, Bertò, Rv. 243492). Non è infatti, di per sé di ostacolo all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione l'esistenza di una o più denunzie o la sola pendenza di procedimenti penali per fatti successivi, ma tali denunzie e pendenze sono, invece, valutabili per trarne elementi di persuasione in ordine al giudizio globale, positivo o negativo, di mantenimento della buona condotta e di conseguimento dell'emenda Di tali principi di diritto il provvedimento impugnato ha fatto esatta interpretazione e corretta applicazione, non limitandosi a elencare le informazioni raccolte in maniera schematica, ma ha valutato, in concreto gli elementi (negativi) ritenuti rilevanti al fine della qualificazione del comportamento e dell'accertamento della buona condotta. All'uopo, ha richiamato la condanna e due deferimenti successivi a quelli per i quali vi è procedimento, relativi ad un lasso di tempo non estremamente lungo, fatti che si collocano dal 2011 al 2015, quindi in buona parte ricadenti nel triennio decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza del 19 maggio 2010 e, comunque, compresi nel periodo fino alla decisione, rispetto ai quali, comunque, si indicano come non incidenti sul giudizio negativo formulato, gli elementi positivi dedotti dal ricorrente (da trarre dal contenuto della nota dei Carabinieri di Imperia del 20 settembre 2021). Alla luce di tale conclusione, dunque, appare irrilevante ogni questione inerente alla delineata insussistenza, a carico del richiedente, del dovere di produrre documentazione relativa ad eventuali proscioglimenti intervenuti nella specie per i fatti segnalati. 3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
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