CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04079/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 29608/22 Bojku OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati í motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo del ricorso per cassazione non sono proponibili in sede di legittimità in quanto vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Considerato che la seconda censura, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice in relazione alla sostanza stupefacente del tipo hashish, oltre che formulata in termini generici, non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 5); Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio, non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale (v. pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis