CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37180/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4662/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di fatto della AEB s.r.I., con sede in Bergamo alla via per Orio n. 64, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] retti, con il seguente domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL], - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore quale legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec: [OSCURATO:EMAIL]), dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3483/66/2014 della CTR della Lombardia - sezione distaccata di Brescia, depositata in data 30/6/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2021 dal dott. [OSCURATO:PERSONA], svoltasi mediante collegamento da remoto; FATTO In base alle risultanze di cui al processo verbale di constatazione redatto in data 11/5/2010 dalla Guardia di Finanza di Bergamo, notificata ad [OSCURATO:PERSONA], quale socia unica di [OSCURATO:SOCIETA]. nonché ad Agostino ed [OSCURATO:PERSONA], quali presunti soci di fatto di tale società, l'Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo, emise in data 14/12/2010 l'avviso di accertamento n. T9F03A201505/2010 con cui, considerato che la società AEB s.r.I., per l'anno d'imposta 2005, aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi e la tenuta delle scritture contabili, accertò: 1) l'omessa dichiarazione di ricavi pari ad euro 1.350.000 oltre iva al 20%, corrispondente al prezzo di cessione di un immobile da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l'omesso versamento della relativa imposta per euro 270.000; 2) la cessione in data 19/4/2015 di un fabbricato in corso di costruzione sito in provincia di Nuoro da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. per il corrispettivo di euro 280.000 oltre iva al 20%, pari ad euro 56.000 non versata. Il detto avviso fu notificato anche ad [OSCURATO:PERSONA], quale presunto amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. in data 8/1/2011. Ancora in data 14/12/2010, l'Agenzia delle Entrate emise un secondo avviso di accertamento avente n. T9F07A201525/2010 per mancata dichiarazione del compenso pari ad euro 1.497.440, ex art. 7 del d.P.R. n. 600 del 1973, per mancata effettuazione e versamento della ritenuta, ex art. 24 del d.P.R. n. 600 del 1973, avviso anch'esso notificato, in data 8/1/2011, ad [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. Con due distinti ricorsi il Maffeis impugnò i detti avvisi di accertamento dinanzi alla CTP di Bergamo, che, dopo averli riuniti, li rigettò.[OSCURATO:PERSONA] propose appello dinanzi alla CTR, che confermò la sentenza di primo grado. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR indicata in epigrafe, sulla base di un solo motivo. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate, della cui notificazione al ricorrente, però, non vi è prova in atti. In vista dell'adunanza, la procuratrice del Maffeis ha fatto pervenire un atto con il quale dichiara di rinunciare al mandato difensivo e comunica il decesso del suo assistito. • DIRITTO Innanzitutto si deve dare atto dell'irrilevanza, ai fini del giudizio di cassazione, della rinuncia al mandato dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che non ha effetto "nei confronti dell'altra parte" (art. 85 c.p.c.), e neanche ai fini delle comunicazioni che deve effettuare l'ufficio (Cass., sez. 6-1, n. 26429/2017, Rv. 64702201); né ha effetto interruttivo la dichiarazione della morte sopravvenuta della parte (Cass., sez. 3, n. 24635/2015, Rv. 63804101). 1.Con il primo e unico motivo, rubricato "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), in particolare degli artt. 60 e ss. del d.P.R. 29/9/1973 n. 600, 56 del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 nonché degli artt. 140 ss. c.p.c.", il contribuente si duole che l'Agenzia delle Entrate abbia provveduto alla notifica diretta degli avvisi di accertamento impugnati ritenendolo amministratore di fatto e, per tale unico motivo, legittimato a ricevere la notifica degli atti di accertamento ai sensi dell'art. 62 del d.P.R. n. 600 del 1973. Sostiene che il decesso dell'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] e la riconosciuta qualità in capo al Maffeis di amministratore di fatto della società siano circostanze irrilevanti ai fini della notifica degli avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 62 cit. Secondo il contribuente odierno ricorrente, nel caso in cui, come nella presente fattispecie, l'Agenzia non avesse rinvenuto alcuna persona addetta al ricevimento degli atti presso il domicilio fiscale di [OSCURATO:SOCIETA]. in Bergamo, in ragione dell'inesistenza presso l'indirizzo della sede della società, la notifica degli avvisi di accertamento avrebbe dovuto essere effettuata secondo il disposto dell'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973. 1.1.11 motivo è infondato. 1.2.La questione di diritto che il Collegio è chiamato ad affrontare non riguarda l'applicabilità delle modalità di notificazione prescritte dall'art. 60, comma 1 lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 nei confronti di una società di cui non vi sia più un "ufficio" o una "azienda" nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione, bensì l'eseguibilità della notificazione di un avviso di accertamento, che abbia come destinataria una società, nelle mani dell'amministratore di fatto di quest'ultima. Orbene, con riferimento a tale questione deferita al Collegio, la risposta deve essere positiva. L'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 si pone quale lex specialis rispetto agli articoli 137 e ss. c.p.c. in tema di notificazioni: anche in ambito tributario valgono le norme del codice di procedura civile, con le deroghe previste dall'art. 60 del citato d.P.R. Ne consegue che anche alle notificazioni di atti tributari si applica l'art. 145 c.p.c., come può argomentarsi, a contrario, dalla disposizione di cui all'art. 60, comma 1 lett. f), del d.P.R. n. 600 del 1973, con la conseguenza che l'atto destinato ad una società può essere notificato al suo rappresentante legale alle condizioni stabilite dal secondo periodo del primo comma dell'art. 145 c.p.c. E' a questo punto, allora, che l'art. 145 c.p.c. "interseca" la disposizione, anch'essa qualificabile come "lex specialis", dell'art. 62 del d.P.R. n. 600 del 1973, che attribuisce, ai fini tributari, all'amministratore "anche di fatto" la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando tale rappresentanza "non sia determinabile secondo la legge civile".Orbene, nel caso che ci occupa, essendo deceduto l'amministratore di diritto, e non essendo individuabile, secondo la legge civile, il legale rappresentante della società, l'Agenzia delle Entrate ha correttamente notificato gli avvisi di accertamento a colui che riteneva essere l'amministratore di fatto, ai sensi dell'art. 62 del d.P.R. n. 600 del 1973. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato sulla base del seguente principio di diritto: "In virtù del combinato disposto dell'art. 145 c.p.c., applicabile anche alla notificazione degli atti tributari, e dell'art. 62 del d.P.R. n. 600 del 1973, l'avviso di accertamento destinato ad una società rimasta senza legale rappresentante può essere notificato anche alle persone che ne abbiano l'amministrazione di fatto". Non essendovi agli atti la prova del buon esito della notificazione del controricorso dell'Avvocatura erariale, non vi è luogo alla pronuncia sulle spese di lite. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 15 settembre 2021