CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02656/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto con strappo; Considerato che l'unico motivo di ricorso —che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta attendibilità della persona offesa — presenta concorrenti profili di inammissibilità in quanto: - è meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici (pagg. 9 e 10); - si risolve in doglianze in fatto che, come tali, esulano dal novero dei vizi deducibili, e mirano, inoltre, a prospettare una diversa lettura della prova dichiarativa; - è manifestamente infondato, alla luce del consolidato orientamento di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); nella specie, peraltro, il giudice di merito ha individuato plurimi elementi esterni di conferma delle dichiarazioni accusatorie anche nel rispetto del principio dettato dall'art. 6 CEDU (cfr. Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D. F., Rv. 250199 - 01); Ritenuto che la censura sulla affidabilità della individuazione fotografica dell'imputato è manifestamente infondata, in quanto l'identità di [OSCURATO:PERSONA] è stata riferita da un testimone che lo conosceva di persona e che si trovava in sua compagnia al momento del fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannalo ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. C