CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 37150/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 13 gennaio 2022 (dep. il 21 gennaio 2022) la Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto in data 9 marzo 2021, con il quale il Tribunale di Napoli aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] FARESE la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni due, in quanto soggetto che - per la condotta ed il tenore di vita - deve ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (artt. 1, comma 1, lett. b), e 4, comma 1, lett. c), d. Igs. 159 del 2011).2. Nell'interesse della FARESE è stato proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di secondo grado, formulando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.- si è dedotto che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe omesso o apparente «in ordine alle circostanze della vita professionale e familiare» della ricorrente e alla gravità della misura applicata. La difesa, più in particolare: - ha censurato il decreto impugnato che: • avrebbe eluso le argomentazioni con le quali si era evidenziato che la FARESE svolge lecita attività lavorativa e si era dato conto delle sue esigenze familiari; • e avrebbe applicato una misura che - alla luce della sua durata e dell'imposto obbligo di soggiorno - finirebbe per «mortificare L.] in modo irrimediabile» la detta attività lavorativa, con «ripercussioni anche sulla famiglia e sulla prole»; - ed ha dedotto che non meriterebbe condivisione quanto ritenuto dai Giudici di merito, allorché hanno affermato che neppure lo svolgimento di tale attività lecita abbia attutito le pulsioni delinquenziali della ricorrente, la quale invece non vivrebbe «grazie alla commissione di reati» ma avrebbe agito contra legem solo «per tutelare» la propria famiglia in un periodo di crisi. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato e perché ha dedotto un vizio che non può essere ritualmente prospettato. 1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: - nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); - la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mescolo, Rv. 265244). 1.1. Il decreto impugnato ha fatto riferimento ai reati in materia di stupefacenti attribuiti alla proposta (e posti in essere nel 2017, nel 2018 e, da ultimo, nel 2020), in ragione dei quali - dando conto della loro crescente gravità - ha condiviso la qualificazione della FARESE come soggetto in atto socialmente pericoloso (compiuta dal provvedimento di primo grado che ha condiviso e confermato), evidenziando come debba ritenersi che ella abbia tratto profitti dai detti illeciti lucrogenetici pur svolgendo attività lavorativa; e, sulla scorta di tali elementi, ha ritenuto congrua la durata della misura applicata dal Tribunale (compresa l'imposizione dell'obbligo di soggiorno). Dunque, nel caso in esame non può ravvisarsi, con evidenza, una motivazione apparente, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa; di conseguenza, il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui ha denunciato tale vizio. Nel resto, il ricorso - con le richiamate censure all'impianto argomentativo del provvedimento reso dalla Corte territoriale - ha allegato un vizio di motivazione che potrebbe rilevare sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e che, come esposto, non può essere ritualmente dedotto in relazione al decreto in parola. Non occorre, allora, immorare oltre su tale ordine di censure, per vero versate in fatto.2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità delle censure dedotte impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di