CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 1986
Cassazione n. 18115/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 23/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava la richiesta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare, in relazione all'esecuzione della pena irrogatagli con sentenza del 30 settembre 2019. 2. Propone ricorso per cassazione il condannato, tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizi della motivazione. 3. Diversamente da quanto rilevato con il ricorso, la motivazione del provvedimento impugnato ha fornito ampie spiegazioni a supporto della decisione di rigetto. Ha appropriatamente evidenziato le particolari modalità della condotta di cui alla condanna in esecuzione, idonee a rivelare un radicato e non occasionale inserimento del ricorrente nell'attività di spaccio di stupefacenti. Tale condotta, accertata nel giugno 2019, era sopraggiunta alla sottoposizione alla detenzione domiciliare, in ragione di altre condanne per altri reati, fra cui quello di evasione. Da ciò si desumeva la prosecuzione di un percorso criminale che da epoca risalente era caratterizzato da numerosi reati. In tale contesto di indicazioni, tutte nel senso del pericolo della recidiva, essendo risultate inidonee nel tempo le prescrizioni della detenzione domiciliare a prevenirlo e a fronte dell'assenza di concrete, attuali e rassicuranti risorse risocializzanti, è stato adeguatamente apprezzato come irrilevante che, quanto all'ultimo periodo degli arresti donniciliari a partire dal 4 ottobre 2019, fossero pervenute comunicazioni delle forza di polizia circa la corretta condotta mantenuta da Giannatennpo. Le censure mosse nel ricorso si oppongono ai suindicati apprezzamenti di merito, introducendo sovrapposizioni valutative che vorrebbero far leggere diversamente la valenza di informazioni tutte rimaste esaminate. Si tratta, dunque, di censure prive di attitudine a dimostrare i vizi denunciabili in questa sede di legittimità. 4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ni a B [OSCURATO:PERSONA] oggi, 0