CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 18929/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Macerata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria de Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente all'obbligo di presentazione; letta la memoria redatta dai difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Udine e avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Macerata, che insistono per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il G.i.p. del Tribunale di Macerata, ai sensi dell'art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401, ha convalidato il provvedimento del Questore di Macerata emesso il 19 dicembre 2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e notificato all'interessato il 23 dicembre 2025, ore 12.30, impositivo del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di cinque anni, con contestuale prescrizione dell'obbligo di comparizione presso gli uffici del commissariato di P.S. quindici minuti dopo l'inizio delle manifestazioni che interessano la società SS Maceratese 1922 per la durata di due anni. 2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, che deducono: 2.1. la violazione e la falsa applicazione di legge in riferimento agli artt. 6, comma 3, I. n. 401 del 1989 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo il G.i.p. lavrf—:gp e -5-U convalidato il provvedimento del Questore senza l'osservanza del termine minimo di 48 ore dalla notifica all'interessato del predetto provvedimento, con conseguente lesione del diritto di difesa; 2.2. la violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, I. n. 401 del 1989 e il difetto di ! motivazione in rnirito alle ragioni per cui l'interessato debba presentarsi presso )cjirla p.g. in occasione delle partite amichevoli della SS Maceratese 1922. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. 4. Si osserva che, con sentenza di n. 10294 del 14 gennaio 2026, Caroli (in corso di massimazione), si è affrontata - e risolta - funditus la questione qui al vaglio, concernente la natura ed i limiti di deducibilità della nullità, ex art. 178 comma 1, lett. c)/ cod. proc. pen., nel caso in cui la convalida del provvedimento questorile da parte del G.i.p. sia intervenuta prima di 48 ore dal momento della notifica all'interessato di detto provvedimento. In quella decisione, si è ribadito l'orientamento maggioritario (cfr. par. 3), a tenore del quale è affetta da nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. 2proc. pen. l'ordinanza del G.i.p. di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S. in caso di mancato rispetto del termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato del provvedimento questorile, in quanto ciò comporta una lesione del diritto dell'interessato all'intervento ed all'assistenza difensiva e, dunque, per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, nullità di ordine generale in quanto posta a difesa del contraddittorio nel quale si esplica il diritto di difesa, che non postula l'allegazione di un concreto interesse a farla valere. 5. Nel caso in esame, dagli atti risulta che: a) il decreto del Questore di Macerata emesso il 19 dicembre 2025 è stato notificato all'interessato il 23 dicembre 2025, ore 12.30; b) l'ordinanza di convalida è stata depositata il 24 dicembre 2025, ore 14.20. Ne deriva che il G.i.p. ha disposto la convalida del decreto senza l'osservanza del termine minimo di 48 ore, decorrente dalla notifica il provvedimento del Questore, ciò che comporta la nullità dell'ordinanza impugnata, che deve perciò essere annullata. 6. Ritiene, il Collegio che, in conformità a quanto stabilito dalla sentenza dinanzi indicata (la quale, a sua volta, ha richiamato il principio espresso da Sez. 3, n. 27727 del 06/05/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 240816 - 01), l'annullamento debba avvenire con rinvio, affinché un altro giudice possa decidere ritualmente sulla richiesta convalida, dopo aver concesso all'interessato il termine necessario per esercitare il contraddittorio cartolare, essendo sufficiente che il giudice del rinvio disponga darsi avviso all'interessato che, a decorrere dalla notifica dell'avviso, ha un ulteriore termine di quarantotto ore per presentare memorie o deduzioni scritte, anche tramite difensore. 6. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Macerata, in diversa persona fisica, per nuovo esame; infine, deve essere dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore di Macerata del 19 dicembre 2025 limitatamente all'obbligo di presentazione. P. P.Q.MManda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Macerata. Così deciso il 10/04/2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orbetta [OSCURATO:PERSONA],41 Deposhtua in Cancelleria oggi, 2 6 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott. E/isfbta Arrabito 4