CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 28875/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del10/07/2024 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFabio Picuti che ha chiesto che il ricorso sia accolto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Palermo, in accoglimento della richiesta delle parti,ha applicato, ai sensi degli artt . 444 e ss. cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA],in ordine ai reati a lui ascritti , la pena di mesi cinq ue e giorni ventidi reclusione, sostituita con il lavoro di pubblica utilità , e ha liquidato in favore delle parti civili costituitele spese sostenute. 2. Avverso la suddettasentenza ha propo s to ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che articola un unico motivo di annullamento per violazione di legge , in relazione all’art.12,comma 3, d.M. 10 marzo 2014 n. 55 , e difetto di motivazione in ordine alla determinazione delle spese liquidabiliin favore delle parti civili. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento,in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato e va accolto. 2. Emerge dalla sentenza impugnata che, con la sentenza di applicazione della pena, alleparti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D i Costanzo , Alberto P rovenzale e [OSCURATO:PERSONA] è stata liquidata, a titolo di rifusione delle spese, la somma complessiva di euro 3000,oltre spese generali, Iva e CPA. , mentre , in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stata liquidata la somma di euro 1000 ciascuna,oltre spese generali, Iva e CPA. Le spese sono state liquidate sia p er la fase di studio , che p er la fase introduttiva, cheper la fase istruttoria e decisoria. La difesa contesta che, in caso di sentenza di applicazione della pena,l’art. 12, comma 3, d.M. n. 55 del 2014 consenta la rifusione delle spese relative al la fase istruttoria e decisoria. 2.Secondo un primo orientamento, in tema di patteggiamento, è legittimo il provvedimento del giudice che, nell'applicare la pena richiesta e nel condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, liquida un compenso professionale in favore di questa anche per la fase decisoria, a nulla rilevando che il difensore, pur presente in udienza, non abbia svolto attività specifica, a condizione che la costituzione in giudizio sia avvenuta prima dell'accordo per l'applicazione della pena (S ez. 2 , n. 10555 del 11/11/2022 , [OSCURATO:PERSONA]. 284423 – 01 ), condizione sussistente nel caso in esame , i n quanto le parti civili si sono costituite all'udienzadel 3 gennaio 2024, poi rinviata , avendo il difensore dell'imputato rappresentato di voler procedere con rito alternativo, mentre il giudizio è stato definito con sentenza di patteggiamento alla successiva udienza del 10 luglio 2024. 3. Sul tema si sonorecentemente pronunciate le Sezioni unite (sentenza n. 16403del 30/11/2023 , G., Rv 286242 ) che (§ 9.1.2 del C onsiderando in diritto ) hanno precisato che «si deve considerare in premessa che l'art. 12, comma 3, D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (disposizione non modificata dalla nuova normativa introdotta, a far data dal 23 ottobre 2022, con il D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in G.U. 8 ottobre 2022, n. 236, contenente il Regolamento recante modifiche al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in tema di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) non consente, in caso di patteggiamento, di liquidare alcuna somma a titolo di compenso per la fase istruttoria o dibattimentale né per la fase decisoria bensì solo somme relative allo studio della controversia e alla introduzione della stessa». [OSCURATO:PERSONA] ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto , pur avendo liquidato una somma complessivamente inferiore a quella richiesta dalle parti civili, ha tenuto conto degli importi richiesti per la fase di decisione e istruttoria, essendo l’importo liquidato superiore rispetto a quello richiest o per le solefasi di studio e introduzione. Per tali motivi la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla statuizione sulle spese liquidate in favore delle parti civili, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo in diversa persona fisica. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese liquidate in favore delle parti civili, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo in diversa persona fisica. Così deci