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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2025

Cassazione n. 31389/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva depositata in data 25/06/2025 reiterativa dell'atto di impugnazione; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., è manifestamente infondato atteso che il giudizio di responsabilità dell'imputato è stato affermato in relazione al fatto oggetto di imputazione e cioè l'avere effettuato un prelievo abusivo dalla carta di credito intestata a [OSCURATO:PERSONA] per poi accreditarlo sulla propria carta prepagata, dovendosi quindi escludere il dedotto difetto di correlazione tra imputazione e sentenze di merito; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del delitto di frode informatica, è generico in quanto meramente riproduttivo di censure già vagliate e adeguatamente disattese dalla Corte di appello la quale ha valutato le indagini svolte da cui emergeva il prelievo di una somma dalla carta di credito di un terzo ignaro, confluita prima su conto gioco Fivebet con usrename " luigi 37" e poi su una carta prepagata [OSCURATO:PERSONA], entrambi intestati all'imputato e le ha logicamente raccordate con gli esiti della perquisizione con contestuale sequestro eseguita a carico dell'imputato che non aveva fornito giustificazione alcuna in ordine al materiale rinvenuto, idoneo a clonare carte di credito altrui; osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello rilevato la condizione ostativa della abitualità di comportamento alla luce dei numerosi precedenti penali per condotte fraudolente informatiche; considerato che manifestamente infondato è anche il quinto motivo di ricorso con il quale si censura la mancata esclusione della recidiva, l'omesso riconoscimento di attenuanti generiche in prevalenza o in equivalenza con la ritenuta recidiva e la dosimetria della pena: la Corte di appello, sia pure succintamente, ha affermato che il reato oggetto di giudizio era da considerarsi espressivo di rafforzata pericolosità in capo all'imputato, già gravato da plurimi precedenti specifici, ha rilevato che l'imputato si era comunque giovato della riduzione di pena per le concesse attenuanti generiche e che, pertanto, la sanzione complessivamente inflitta dal primo giudice era da considerarsi congrua; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva depositata in data 25/06/2025 reiterativa dell'atto di impugnazione; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., è manifestamente infondato atteso che il giudizio di responsabilità dell'imputato è stato affermato in relazione al fatto oggetto di imputazione e cioè l'avere effettuato un prelievo abusivo dalla carta di credito intestata a [OSCURATO:PERSONA] per poi accreditarlo sulla propria carta prepagata, dovendosi quindi escludere il dedotto difetto di correlazione tra imputazione e sentenze di merito; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del delitto di frode informatica, è generico in quanto meramente riproduttivo di censure già vagliate e adeguatamente disattese dalla Corte di appello la quale ha valutato le indagini svolte da cui emergeva il prelievo di una somma dalla carta di credito di un terzo ignaro, confluita prima su conto gioco Fivebet con usrename " luigi 37" e poi su una carta prepagata [OSCURATO:PERSONA], entrambi intestati all'imputato e le ha logicamente raccordate con gli esiti della perquisizione con contestuale sequestro eseguita a carico dell'imputato che non aveva fornito giustificazione alcuna in ordine al materiale rinvenuto, idoneo a clonare carte di credito altrui; osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello rilevato la condizione ostativa della abitualità di comportamento alla luce dei numerosi precedenti penali per condotte fraudolente informatiche; considerato che manifestamente infondato è anche il quinto motivo di ricorso con il quale si censura la mancata esclusione della recidiva, l'omesso riconoscimento di attenuanti generiche in prevalenza o in equivalenza con la ritenuta recidiva e la dosimetria della pena: la Corte di appello, sia pure succintamente, ha affermato che il reato oggetto di giudizio era da considerarsi espressivo di rafforzata pericolosità in capo all'imputato, già gravato da plurimi precedenti specifici, ha rilevato che l'imputato si era comunque giovato della riduzione di pena per le concesse attenuanti generiche e che, pertanto, la sanzione complessivamente inflitta dal primo giudice era da considerarsi congrua; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il g
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