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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 29365/2026

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e d'appello di Bari,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bari ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 391-ter, comma 3, cod. pen. per avereutilizzato, mentre era detenuto in carcere, un telefono cellulare per comunicarecon l’esterno.2.

Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamentodella sentenza per vizio della motivazione circa la configurabilità del reato.Si evidenzia che non risultano analizzati i dati del traffico telefonico checonsentano di dimostrare che l’imputato abbia effettivamente utilizzato il cellulareper telefonare ─ così mancando la prova del dolo specifico consistente nella volontàdi mettersi in contatto con l’esterno ─ e, in ogni caso, per non essere stato provatoche il cellulare fosse effettivamente in grado di funzionare, non bastando, alriguardo che fosse dotato della batteria e di una scheda sim.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte d’appello ha non irragionevolmente osservato che è improbabileche l’imputato, disponendo di un oggetto vietato all’interno del carcere, non loutilizzasse per il suo fine tipico (la comunicazione) e, del resto, egli è statoosservato mentre cercava di nasconderlo e gli agenti penitenziari hanno visto ilmovimento dei suoi pollici sull’oggetto;Inoltre, ha correttamente rilevato che, in ogni caso, l’art. 391-ter cod. pen.punisce alternativamente la recezione e l’uso dello strumento e, nella fattispecie,il cellulare era dotato della batteria e di una scheda sim sicché era idoneo all’uso.2.

Quel che decisivamente rileva è che integra già il delitto ex art. 391-tercod. pen. la condotta del detenuto che indebitamente riceve un apparecchiotelefonico mobile (persino se privo del cavo di alimentazione), perché, anche intal caso, non è preclusa in modo assoluto la possibilità di fare uso dello strumento(Sez. 6, n. 4819 del 26/11/2025, dep. 2026, Rv. 289329) e che la detenzione diun cellulare costituisce elemento idoneo a provare la condotta di indebita ricezionedel dispositivo, posto che il soggetto agente, stante la condizione restrittiva, nonpuò che averne acquisito la disponibilità attraverso una ricezione indebita (Sez.6, n. 25194 del 19/03/2025, Rv. 288468).3.

Nel caso in esame l’apparecchio introdotto nella [OSCURATO:PERSONA] di Baridi cui il ricorrente aveva la disponibilità era idoneo all’impiego in quanto munitodi batteria e di scheda SIM.

Del tutto ultronea risulta, ai fini della configurabilitàdel delitto in esame, l’acquisizione dei tabulati, come correttamente evidenziatodalla Corte di merito nel provvedimento impugnato.4.

Pertanto, il ricorso è inammissibile e dalla inammissibilità del ricorso derivala condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Bari,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bari ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 391-ter, comma 3, cod. pen. per avereutilizzato, mentre era detenuto in carcere, un telefono cellulare per comunicarecon l’esterno.2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamentodella sentenza per vizio della motivazione circa la configurabilità del reato.Si evidenzia che non risultano analizzati i dati del traffico telefonico checonsentano di dimostrare che l’imputato abbia effettivamente utilizzato il cellulareper telefonare ─ così mancando la prova del dolo specifico consistente nella volontàdi mettersi in contatto con l’esterno ─ e, in ogni caso, per non essere stato provatoche il cellulare fosse effettivamente in grado di funzionare, non bastando, alriguardo che fosse dotato della batteria e di una scheda sim.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte d’appello ha non irragionevolmente osservato che è improbabileche l’imputato, disponendo di un oggetto vietato all’interno del carcere, non loutilizzasse per il suo fine tipico (la comunicazione) e, del resto, egli è statoosservato mentre cercava di nasconderlo e gli agenti penitenziari hanno visto ilmovimento dei suoi pollici sull’oggetto;Inoltre, ha correttamente rilevato che, in ogni caso, l’art. 391-ter cod. pen.punisce alternativamente la recezione e l’uso dello strumento e, nella fattispecie,il cellulare era dotato della batteria e di una scheda sim sicché era idoneo all’uso.2. Quel che decisivamente rileva è che integra già il delitto ex art. 391-tercod. pen. la condotta del detenuto che indebitamente riceve un apparecchiotelefonico mobile (persino se privo del cavo di alimentazione), perché, anche intal caso, non è preclusa in modo assoluto la possibilità di fare uso dello strumento(Sez. 6, n. 4819 del 26/11/2025, dep. 2026, Rv. 289329) e che la detenzione diun cellulare costituisce elemento idoneo a provare la condotta di indebita ricezionedel dispositivo, posto che il soggetto agente, stante la condizione restrittiva, nonpuò che averne acquisito la disponibilità attraverso una ricezione indebita (Sez.6, n. 25194 del 19/03/2025, Rv. 288468).3. Nel caso in esame l’apparecchio introdotto nella [OSCURATO:PERSONA] di Baridi cui il ricorrente aveva la disponibilità era idoneo all’impiego in quanto munitodi batteria e di scheda SIM. Del tutto ultronea risulta, ai fini della configurabilitàdel delitto in esame, l’acquisizione dei tabulati, come correttamente evidenziatodalla Corte di merito nel provvedimento impugnato.4. Pertanto, il ricorso è inammissibile e dalla inammissibilità del ricorso derivala condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29365/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris