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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 38849/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]° il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Luigi G. BIRRITTERI che ha concluso per la qualificazione del ricorso come opposizione e la trasmissione al GIP del Tribunale di Bolzano; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da Mattia ZAMBETTI in relazione ai reati giudicati con due sentenze.

2. [OSCURATO:PERSONA] ZAMBETTI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione perché: emesso senza contraddittorio; sussistevano i requisiti della invocata continuazione.

3. Il ricorso è fondato con riguardo al primo assorbente motivo.

3.1. L'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza determina la nullità del provvedimento assunto all'esito di essa.

Si è precisato che «l'omesso avviso, all'interessato, della fissazione della data di udienza nel procedimento di esecuzione è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto (Sez. 1, n. 39683 del 14/10/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248679; recentemente Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv. 265235; Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020 - dep. 2021, D'Alfonso, Rv. 280189).

3.2. L'ordinanza va, dunque, annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione perché fissi la camera di consiglio per provvedere sulla richiesta del condannato nel contraddittorio delle parti (Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020 - dep. 2021, Selis, Rv. 280524, ha chiarito che: «in tema di ricorso per cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.»).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bolzano. 0) "t% - ctu c Così deciso il 28 settembre 2022. :r31 ) ce (1) 0 i4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]° il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Luigi G. BIRRITTERI che ha concluso per la qualificazione del ricorso come opposizione e la trasmissione al GIP del Tribunale di Bolzano; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da Mattia ZAMBETTI in relazione ai reati giudicati con due sentenze. 2. [OSCURATO:PERSONA] ZAMBETTI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione perché: emesso senza contraddittorio; sussistevano i requisiti della invocata continuazione. 3. Il ricorso è fondato con riguardo al primo assorbente motivo. 3.1. L'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza determina la nullità del provvedimento assunto all'esito di essa. Si è precisato che «l'omesso avviso, all'interessato, della fissazione della data di udienza nel procedimento di esecuzione è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto (Sez. 1, n. 39683 del 14/10/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248679; recentemente Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv. 265235; Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020 - dep. 2021, D'Alfonso, Rv. 280189). 3.2. L'ordinanza va, dunque, annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione perché fissi la camera di consiglio per provvedere sulla richiesta del condannato nel contraddittorio delle parti (Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020 - dep. 2021, Selis, Rv. 280524, ha chiarito che: «in tema di ricorso per cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.»). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bolzano. 0) "t% - ctu c Così deciso il 28 settembre 2022. :r31 ) ce (1) 0 i4
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