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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06009/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1682/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale del 20 dicembre 2021 dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata in Roma alla via Boezio n. 16 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi – definizione agevolata – sospensione COVID-19 -cumulo N.1682/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino - intimato – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale del la Campania,n. 4807/01/202 1, depositata in data 11 giugno 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. , operante nel settore del commercio di autoveicoli,ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2011con il quale si accertavano maggiori IRES, IRAP e IVA quale effetto del disconoscimento di fatture di acquisto ritenute soggettivamente inesistenti.

Venivano, inoltre, disconosciuti alcuni costi in quanto non inerenti.

2. La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso.

3. La CTR della Campania, con sentenza in data 11 giugno 2021, ha ritenuto l’appello inammissibile in quanto proposto tardivamente avverso sentenza pubblicata in data 15 gennaio 2019.

4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato un unico motivo e ulteriormente illustrato da memoria; l’Ufficio intimato non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente rigettata l’istanza di riunione ad altri procedimenti pendenti, trattandosi di diversi giudizi attinenti a periodi di imposta diversi che mantengono ciascuno la propria autonomia.

2. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 convertito nella l. 17 dicembre 2018 n. 136, dell’art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 convertito nella l. 24 aprile 2020 n. 27 e dell’art. 36 d.l. 8 aprile 2020 n. 23 convertito nella l. 5 giugno 2020 n. 40, nella parte in cui il giudice di appello ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello, senza N.1682/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino rilevare che il contenzioso sfociato con la sentenza di primo grado impugnata in appello, depositata in data 15 gennaio 2019, usufruiva di diverse sospensioni di termini processuali.

Deduce il ricorrente di avere proposto il ricorso in appello in data 8 maggio 2020.

Osserva il ricorrente che l’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 ha disposto la sospensione per nove mesi dei termini processuali per le sentenze pubblicate entro il 31 luglio 2019, per cui il termine per l’impugnazione –a scadere alla data del 15 luglio 2019, sarebbe scaduto in data 15 aprile 2020.

A tale sospensione deve, poi, applicarsi secondo il ricorrente l’ulteriore sospensione di termini processuali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 per l’epidemia COVID-19, poi prorogata all’11 maggio 2020, per cui la proposizione dell’appello in data 8 maggio 2020 deve ritenersi tempestiva.

3. il ricorso è fondato.

Per effetto della sospensionedi cui all’art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018 i termini d'impugnazione che scadono nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 sono sospesi ope legis per nove mesi , per cui il termine per l’impugnazione della sentenza di primo grado sarebbe in tal caso scaduto il 15 aprile 2020.

A questa sospensione deve, poi, aggiungersi la sospensione delle attività processuali dovuta a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, come previsto dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 e della successiva proroga operata dall’art. 36 d.l. n. 23/2020, che hanno comportato la complessiva sospensione delle attività processuali a compiersi tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020.

Questa sospensione si cumula alla sospensione di cui all’art. 11, comma 6, d.l. n. 119/2018 (Cass., Sez.

V, 9 novembre 2022, n. 33069, puntualmente richiamata dal ricorrente in memoria).

Pertanto, la notifica del ricorso in appello, avvenuta in data 8 maggio 2020, deve considerarsi tempestiva.

N.1682/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino

4. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame dell’appello.

Al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. LaCorte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1682/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale del 20 dicembre 2021 dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata in Roma alla via Boezio n. 16 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi – definizione agevolata – sospensione COVID-19 -cumulo N.1682/22 R.G. Est. F. D’Aquino - intimato – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale del la Campania,n. 4807/01/202 1, depositata in data 11 giugno 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. , operante nel settore del commercio di autoveicoli,ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2011con il quale si accertavano maggiori IRES, IRAP e IVA quale effetto del disconoscimento di fatture di acquisto ritenute soggettivamente inesistenti. Venivano, inoltre, disconosciuti alcuni costi in quanto non inerenti. 2. La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso. 3. La CTR della Campania, con sentenza in data 11 giugno 2021, ha ritenuto l’appello inammissibile in quanto proposto tardivamente avverso sentenza pubblicata in data 15 gennaio 2019. 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato un unico motivo e ulteriormente illustrato da memoria; l’Ufficio intimato non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rigettata l’istanza di riunione ad altri procedimenti pendenti, trattandosi di diversi giudizi attinenti a periodi di imposta diversi che mantengono ciascuno la propria autonomia. 2. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 convertito nella l. 17 dicembre 2018 n. 136, dell’art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 convertito nella l. 24 aprile 2020 n. 27 e dell’art. 36 d.l. 8 aprile 2020 n. 23 convertito nella l. 5 giugno 2020 n. 40, nella parte in cui il giudice di appello ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello, senza N.1682/22 R.G. Est. F. D’Aquino rilevare che il contenzioso sfociato con la sentenza di primo grado impugnata in appello, depositata in data 15 gennaio 2019, usufruiva di diverse sospensioni di termini processuali. Deduce il ricorrente di avere proposto il ricorso in appello in data 8 maggio 2020. Osserva il ricorrente che l’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 ha disposto la sospensione per nove mesi dei termini processuali per le sentenze pubblicate entro il 31 luglio 2019, per cui il termine per l’impugnazione –a scadere alla data del 15 luglio 2019, sarebbe scaduto in data 15 aprile 2020. A tale sospensione deve, poi, applicarsi secondo il ricorrente l’ulteriore sospensione di termini processuali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 per l’epidemia COVID-19, poi prorogata all’11 maggio 2020, per cui la proposizione dell’appello in data 8 maggio 2020 deve ritenersi tempestiva. 3. il ricorso è fondato. Per effetto della sospensionedi cui all’art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018 i termini d'impugnazione che scadono nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 sono sospesi ope legis per nove mesi , per cui il termine per l’impugnazione della sentenza di primo grado sarebbe in tal caso scaduto il 15 aprile 2020. A questa sospensione deve, poi, aggiungersi la sospensione delle attività processuali dovuta a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, come previsto dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 e della successiva proroga operata dall’art. 36 d.l. n. 23/2020, che hanno comportato la complessiva sospensione delle attività processuali a compiersi tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020. Questa sospensione si cumula alla sospensione di cui all’art. 11, comma 6, d.l. n. 119/2018 (Cass., Sez. V, 9 novembre 2022, n. 33069, puntualmente richiamata dal ricorrente in memoria). Pertanto, la notifica del ricorso in appello, avvenuta in data 8 maggio 2020, deve considerarsi tempestiva. N.1682/22 R.G. Est. F. D’Aquino 4. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame dell’appello. Al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. LaCorte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione dell
Sentenza Cassazione n. 06009/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris