CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07284/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 dicembre 1973 avverso la sentenza resa il 22 dicembre 2021 dalla Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o il rigetto e depositato conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza resa il 25 Febbraio 2021 dal Tribunale di Mantova che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di truffa per avere venduto un'autovettura BMW di seconda mano, per il prezzo di 15.000 C, procurandosi l'ingiusto profitto con altrui danno, tramite artifizi consistiti nel mostrare un libretto da cui si evinceva un chilometraggio coerente con l'indicatore digitale di circa 58.000 km., mentre l'autovettura aveva già percorso oltre 215.000 km. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1mancanza di motivazione o manifesta illogicità della stessa poiché con l'appello la difesa lamentava l'inattendibilità della persona offesa, costituitasi parte civile, in ordine all'asserita esibizione del libretto di manutenzione durante le trattative relative all'acquisto del mezzo per cui è processo e la circostanza che l'imputato non avesse ma. rassicurato la sua controparte contrattuale sulla veridicità del chilometraggio riportato nel libretto e nel contachilometri perché nel contratto era inserita una specifica clausola con cui si dava atto che non veniva garantito l'effettivo chilometraggio del veicolo. La Corte non ha assolutamente motivato in ordine a questi aspetti della testimonianza né in ordine all'esistenza di questa clausola. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione poiché l'imputato aveva il semplice ruolo di addetto alle vendite e dalla lettura della deposizione del teste Pancera richiamata dalla corte territoriale non emerge che ebbe a presentarsi quale effettivo dominus della concessionaria, né il collegio fornisce motivazione sulla ragione per cui esclude che la riduzione dei chilometri possa essere stata realizzata dal venditore tedesco o da altro soggetto nell'ambito della concessionaria di autovetture. 2.3 Violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva. Il ricorrente osserva che il precedente specifico su cui viene fondato il riconoscimento della recidiva si riferisce ad un fatto accaduto nel settembre del 2009 per un'ipotesi di truffa inerentea prezzo di un veicolo dal valore piuttosto modesto, sicché la corte non ha fatto buon governo delle norme che regolano il riconoscimento della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato, ma in data 9 gennaio 2023 è pervenuta nota dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente con cui si trasmette copia del verbale di remissione di quella presentata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che contestualmente ha dichiarato di accettare la remissione. E' noto che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. (Sez. U, Sentenza n. 24246 del 25/02/2004 Ud. (dep. 27/05/2004 ) Rv. 227681 - 01) Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. 2. La remissione di querela travolge le statuizioni civili collegate ai reati estinti. (Sez. 5 - , Sentenza n. 19675 del 25/02/2019 Ud. (dep. 08/05/2019 ) Rv. 276138 - 01) Il querelato odierno ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del grado. Non possono invece essere liquidate le spese processuali del difensore di parte civile, che ha depositato conclusioni e nota spese, poiché l'estinzione del reato per remissione della querela non consente, nel silenzio delle parti, di condannare l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. (Sez. 6, Sentenza n. 30988 del 28/05/2007 Ud. (dep. 30/07/2007 ) Rv. 237176 - 01) P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali. Roma 11 gennaio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ro [OSCURATO:PERSONA]Agostini ,