CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29195/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Napoli, in data 24 maggio 2022, ha integralmente confermato la sentenza, emessa in data 6 maggio 2021 dal Tribunale di Noia in composizione monocratica, di condanna alla pena di mesi nove di arresto ed euro 4000,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), comma 2- sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada), poiché circolava alla guida della [OSCURATO:PERSONA] in stato di ebbrezza alcolica, (nello specifico, risultato dall'accertamento alcolemico in misura pari a 2,16 e 2,11 g/l), con l'aggravante di aver commesso il fatto tra le ore 22.00 e le ore 7.00; fatto commesso in Marigliano in data 17 novembre 2017, con recidiva reiterata. 2. Il ricorso consta di quattro motivi di censura. Con il primo, il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in ordine al mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. In particolare, il ricorrente censura l'argomentazione della sentenza trattandosi di un reato rispetto al quale l'imputato non provocava danni e non suscitava pericolo per la pubblica incolumità. Con il secondo motivo, eccepisce vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Infine, con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente censura la sentenza per mancata prova del fatto, considerata l'assente omologazione dell'alcooltest. Nell specifico, il ricorrente censura il mancato controllo sull'omologazione e taratura dell'alcooltest da cui discenderebbe, a suo giudizio, la mancata prova circa lo stato di ebbrezza alcolica. Infine, quale ultimo profilo di censura, il ricorrente chiede che venga rilevata la prescrizione, quale causa di estinzione del reato. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i motivi di ricorso prospettano deduzioni generiche e prive di ragioni di diritto e di fatto che dovrebbero sorreggere le richieste in sede di legittimità. Nello specifico, il primo motivo di ricorso, unitamente al secondo, inerente al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e al vizio di motivazione, è destituito di fondamento. In premessa, va rilevato che si tratta di un profilo di doglianza non specificamente dedotto in appello, sicché il vaglio di legittimità è precluso ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Ciò nonostante, i giudici territoriali hanno evidenziato taluni elementi da cui poter escludere la particolare tenuità del fatto quali l'elevato tasso alcolemico e la circostanza che l'imputato guidasse in stato di ebbrezza nelle ore notturne indici che confermano che la condotta tenuta dal prevenuto potva arrecare un \i serio pericolo all'incolumità di terzi. 3.1 Giova, a tal proposito, rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha, in plurime occasioni, affermato il principio di diritto secondo cui l'art. 131- bis cod. pen. è applicabile ad ogni fattispecie criminosa, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma. (Sez. U., 25 febbraio 2016, dep. 6 aprile 2016, n.13681 ric. Tushaj, Rv. 266593-01). Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha altresì ricordato che, nell'ambito dei reati in materia di circolazione stradale, le condotte poste in essere rischiano di determinare o aggravare conseguenze lesive nei confronti delle persone e, quindi, sia pure in modo mediato, pregiudicano beni giuridici della vita e dell'integrità personale. Nel caso in esame, si è in presenza di una condotta concretamente pregiudizievole e pericolosa per l'incolumità di terzi, sicché i giudici territoriali, sia pure in relazione alla determinazione della pena, hanno evidenziato che non sussistano le condizioni per il beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il tessuto argomentativo della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguato, avendo la Corte territoriale fatto riferimento a degli indici oggettivi (tasso alcolemico, guida nelle ore notturne) da cui potersi evincere la potenziale pericolosità della condotta nei confronti dei terzi. 3.2 Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, inerente all'asserita carente omologazione dell'alcooltest, peraltro del tutto generico. Va ricordato e ribadito, quanto a tale profilo di doglianza, che l'esito positivo dell'alcooltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione (Sez. 4, n. 17463 del 24/03/2011, Rv. 250324 - 01). Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte l'affermazione che, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l'alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione, non limitandosi a richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell'etilometro (Sez. 4, n. 42084 del 4/10/2011, Salamone, Rv. 251117). Non è sufficiente, in altri termini, la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell'apparecchio (così Sez. 4, n. 17643 del 24.3.2011, Neri, Rv. 250324, nella cui motivazione la Corte ha precisato che l'art. 379 Reg. esec. Cod. strada si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui viola- zione determini l'inutilizzabilità delle prove acquisite). Deve ritenersi anche che nel giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest (così Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189), debba fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (in tal senso la necessaria precisazione di cui alla richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032). 3.3 Né può sottoporsi a scrutinio l'ultimo motivo di ricorso, relativo ad un'eventuale declaratoria della prescrizione, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. N. 21162/2022 R.G. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero (Corte Cost., 13.6. 2000, n.186), al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s