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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 13780/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22838-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 22838/2021 Numero sezionale 2866/2022 Numero di raccolta generale 13780/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 - intimato - avverso la sentenza n. 375/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui alla seguente proposta del Relatore: <<ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale accolse la domanda di “negatoria servitutis” proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la cui domanda riconvenzionale d’usucapione di una servitù di passaggio venne disattesa; - la Corte d’appello di Napoli rigettò l’impugnazione del convenuto; - [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di cinque motivi di doglianza e l’intimata resiste con controricorso; osserva Il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 949 e 1062 c.c.”, per non avere la Corte di Napoli correttamente scrutinato i titoli, dai quali si traeva la costituzione negoziale della servitù di passaggio e, comunque, per aver negato la ricorrenza della costituzione per destinazione del padre di famiglia, nonostante che tutti i terreni fossero stati acquistati dall’esponente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non supera lo scrutinio d’ammissibilità per le seguenti convergenti ragioni.

La sentenza d’appello ha esplicitamente affermato (pag. 5, primo periodo) che l’appellante si era unicamente doluto del mancato riconoscimento della servitù per destinazione di famiglia, non avendo censurato la decisione di primo grado in punto d’esclusione di costituzione per titolo.

L’affermazione non risulta contrastata da Ric. 2021 n. 22838 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 22838/2021 Numero sezionale 2866/2022 Numero di raccolta generale 13780/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 specifico asserto di parte ricorrente che la smentisca, di conseguenza, sul punto si è formato il giudicato.

Quando alla costituzione per destinazione del padre di famiglia deve precisarsi che la sentenza d’appello ha negato la sussistenza dei presupposti, poiché i fondi non si appartenevano a un solo proprietario al momento dell’alienazione o divisione (i germani Cangiano non erano comunisti, bensì proprietari di stacchi distinti di terreno) e, inoltre, “i fondi di [OSCURATO:PERSONA] non derivano solo dall’acquisto operato con atto notaio Prozzo [acquisto dai Cangiano] ma anche dalla donazione ricevuta dal padre in data 20.10.1972”.

L’argomento decisionale non è precipuamente aggredito dalla censura, la quale si limita a riportare lo stralcio del contenuto dell’atto d’acquisto.

Infine risulta impropria l’evocazione dell’ipotesi di cui al n. 5 dell’art. 360, cod. proc. civ., prima ancora che per la non configurabilità di essa ipotesi, per la presenza di “doppia conforme”, che ne preclude il vaglio, trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.

Il secondo e il terzo motivo, con i quali il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1062 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., nonché dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione, ancora una volta all’art. 360, n. 5. cod. proc. civ., oltre che al n. 3, assumendo che la Corte partenopea aveva errato a confermare la statuizione di primo grado, la quale aveva sostenuto che l’esponente non avesse specificato quali fossero i fondi che aveva indicato come dominanti, e per non avere esaminato la prospettazione subordinata della controparte, la quale aveva invocato la prescrizione del diritto di servitù, restano travolti (assorbimento improprio) dalla declaratoria d’inammissibilità del primo.

Ric. 2021 n. 22838 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 22838/2021 Numero sezionale 2866/2022 Numero di raccolta generale 13780/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 Del pari assorbito deve dirsi il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., criticando il vaglio probatorio.

Il quinto motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per essere stato condannato al rimborso delle spese legali del giudizio possessorio, nonostante che questo si fosse concluso con il rigetto della domanda di costui sol perché il cancello apposto dalla controparte fosse rimasto sempre aperto, è manifestamente destituito di giuridico fondamento, avendo il Giudice fatta puntuale applicazione del principio di soccombenza.

Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti">>.

Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 22838 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 22838/2021 Numero sezionale 2866/2022 Numero di raccolta generale 13780/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2021 n. 22838 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -5- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22838-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 22838/2021 Numero sezionale 2866/2022 Numero di raccolta generale 13780/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 - intimato - avverso la sentenza n. 375/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui alla seguente proposta del Relatore: <<ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale accolse la domanda di “negatoria servitutis” proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la cui domanda riconvenzionale d’usucapione di una servitù di passaggio venne disattesa; - la Corte d’appello di Napoli rigettò l’impugnazione del convenuto; - [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di cinque motivi di doglianza e l’intimata resiste con controricorso; osserva Il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 949 e 1062 c.c.”, per non avere la Corte di Napoli correttamente scrutinato i titoli, dai quali si traeva la costituzione negoziale della servitù di passaggio e, comunque, per aver negato la ricorrenza della costituzione per destinazione del padre di famiglia, nonostante che tutti i terreni fossero stati acquistati dall’esponente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non supera lo scrutinio d’ammissibilità per le seguenti convergenti ragioni. La sentenza d’appello ha esplicitamente affermato (pag. 5, primo periodo) che l’appellante si era unicamente doluto del mancato riconoscimento della servitù per destinazione di famiglia, non avendo censurato la decisione di primo grado in punto d’esclusione di costituzione per titolo. L’affermazione non risulta contrastata da Ric. 2021 n. 22838 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 22838/2021 Numero sezionale 2866/2022 Numero di raccolta generale 13780/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 specifico asserto di parte ricorrente che la smentisca, di conseguenza, sul punto si è formato il giudicato. Quando alla costituzione per destinazione del padre di famiglia deve precisarsi che la sentenza d’appello ha negato la sussistenza dei presupposti, poiché i fondi non si appartenevano a un solo proprietario al momento dell’alienazione o divisione (i germani Cangiano non erano comunisti, bensì proprietari di stacchi distinti di terreno) e, inoltre, “i fondi di [OSCURATO:PERSONA] non derivano solo dall’acquisto operato con atto notaio Prozzo [acquisto dai Cangiano] ma anche dalla donazione ricevuta dal padre in data 20.10.1972”. L’argomento decisionale non è precipuamente aggredito dalla censura, la quale si limita a riportare lo stralcio del contenuto dell’atto d’acquisto. Infine risulta impropria l’evocazione dell’ipotesi di cui al n. 5 dell’art. 360, cod. proc. civ., prima ancora che per la non configurabilità di essa ipotesi, per la presenza di “doppia conforme”, che ne preclude il vaglio, trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. Il secondo e il terzo motivo, con i quali il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1062 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., nonché dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione, ancora una volta all’art. 360, n. 5. cod. proc. civ., oltre che al n. 3, assumendo che la Corte partenopea aveva errato a confermare la statuizione di primo grado, la quale aveva sostenuto che l’esponente non avesse specificato quali fossero i fondi che aveva indicato come dominanti, e per non avere esaminato la prospettazione subordinata della controparte, la quale aveva invocato la prescrizione del diritto di servitù, restano travolti (assorbimento improprio) dalla declaratoria d’inammissibilità del primo. Ric. 2021 n. 22838 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 22838/2021 Numero sezionale 2866/2022 Numero di raccolta generale 13780/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 Del pari assorbito deve dirsi il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., criticando il vaglio probatorio. Il quinto motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per essere stato condannato al rimborso delle spese legali del giudizio possessorio, nonostante che questo si fosse concluso con il rigetto della domanda di costui sol perché il cancello apposto dalla controparte fosse rimasto sempre aperto, è manifestamente destituito di giuridico fondamento, avendo il Giudice fatta puntuale applicazione del principio di soccombenza. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti">>. Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2021 n. 22838 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 22838/2021 Numero sezionale 2866/2022 Numero di raccolta generale 13780/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2021 n. 22838 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -5- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G
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