CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 06375/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il tentato furto, ai danni di un esercizio commerciale, di un abito da sera del valore di 46,90 euro; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione: - la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare per relationem la sentenza di primo grado; - la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. doveva essere concessa in ragione del valore economico del bene, appena 46,90 euro e della circostanza che il vestito è stato restituito e nessun danno si è verificato; Ritenuto che l'impugnazione è generica e manifestamente infondata in quanto: - la doglianza sulla motivazione per relationem non è scandita da alcuna analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata; ignora completamente l'apparato motivazionale con il quale il giudice di secondo grado risponde, in maniera puntuale, ai motivi di gravame; - la doglianza sul diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. si limita a devolvere alla Corte di cassazione la valutazione del danno in termini di particolare tenuità, profilo sul quale la Corte di appello ha già fornito adeguata risposta; peraltro la circostanza che il danno non si sia effettivamente prodotto è irrilevante dato che viene in rilievo l'ipotesi del tentativo, considerato peraltro che il bene è stato restituito solo grazie all'intervento dei Carabinieri; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] osini Stefano --71DE