Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19822/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

1A1 ORDINANZA sul ricorso 10816/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 15 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - 20e2 8r5 avverso la sentenza n. 2278/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 3 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con atto di citazione notificato il 15 maggio 2014 [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché fosse condannato a corrisponderle la somma di euro 19.995, oltre accessori; il convenuto si costituiva resistendo.

Disattese le istanze istruttorie, il Tribunale, con sentenza n. 972/2015, rigettava ogni domanda attorea condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese a controparte. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resisteva [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d'appello di Firenze, con sentenza pronunciata ex articolo 281 sexies c.p.c. il 3 ottobre 2018, accoglieva parzialmente il gravame, condannando l'appellato a corrispondere a controparte la somma di euro 10.000, oltre interessi dalla domanda al saldo; compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio per metà, condannava altresì l'appellato a rifondere l'altra metà all'appellante. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, composto di sette motivi e illustrato anche con memoria, da cui si è difesa con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

1. Il primo motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 345 c.p.c. sulla proposizione di domande ed eccezioni nuove.

La Corte d'appello ha condannato il ricorrente a corrispondere, come si è visto, la somma di euro 10.000, oltre interessi dalla domanda al saldo.

Ad avviso del ricorrente si sarebbe fondata - come risulterebbe da uno stralcio motivazionale riportato e che si verrà infra a trascrivere nelle parti più rilevanti - su due elementi: il primo, che l'assegno di euro 10.000 cui si riferisce la pretesa della Tintori "è stato negoziato effettivamente sul conto dello Stefanelli" il 5 luglio 2005, come da informativa che la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia ha reso alla corte territoriale in esecuzione di suo ordine di esibizione dell'8 novembre 2017; il secondo, che lo Stefanelli, rispondendo a interrogatorio formale - anche questo disposto dal giudice d'appello -, ha negato di aver incassato tale assegno e ha giustificato il ricevimento di un bonifico di euro 7600 "a chiusura del conto «di fine rapporto», come rimborso di spese che aveva sostenuto per la casa in cui i due convivevano e che, al momento della separazione, avvenuta proprio nell'aprile 2005, rimaneva alla Tintori".

Da ciò il giudice d'appello avrebbe dedotto che "si deve concludere ... di essere in presenza di un ingiustificato arricchimento dello Stefanelli, che, ai sensi dell'art. 2041 del c.c., legittima la Tintori a chiedere in restituzione la somma a lui trasferita".

Da quanto esposto emergerebbe che la corte territoriale avrebbe condannato il ricorrente in forza di azione generale di arricchimento nonostante siffatta domanda fosse stata proposta dalla Tintori per la prima volta con l'atto d'appello, anche se dalla sentenza risulta che, ad avviso appunto della corte, la domanda fosse stata già implicitamente proposta in primo grado, poiché la domanda restitutoria della Tintori vi sarebbe stata formulata in modo assai ampio e generico, essendosi l'attrice limitata nell'atto di citazione ad asserire che non poteva sussistere "alcuna giustificazione, giuridica e/o fattuale, tesa a legittimare il possesso di tali somme da parte del convenuto", e così rimettendo al giudice la qualificazione della sua pretesa.

Nella sentenza d'appello si rinviene pertanto il seguente rilievo: "in considerazione di tale ampia formulazione della domanda restitutoria, non può dunque dirsi che l'attrice abbia fondato la sua pretesa deducendo esclusivamente la sussistenza di un contratto di mutuo, poiché ha espressamente negato, al di là della possibile qualificazione giuridica del rapporto intercorso con lo Stefanelli, che quest'ultimo abbia diritto di trattenere le somme ricevute".

Oppone il ricorrente che sarebbe inammissibile la domanda ex articolo 2041 c.c. se proposta per la prima volta nel giudizio d'appello, secondo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, che di recente avrebbe comunque riconosciuto la possibilità di proporla nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c. solo in subordine, qualora riguardi la stessa vicenda sostanziale (S.U. 22404/2018): nel caso in esame, tuttavia, sostiene il ricorrente che, "a differenza di quanto stabilito dalle Sezioni Unite, la [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato tale richiesta d'indennizzo per indebito arricchimento soltanto in occasione del ricorso in appello, prima del quale non ha mai qualificato la propria pretesa limitandosi, anche in sede di prima memoria, a pretendere la mera restituzione delle somme precedentemente trasmesse al [OSCURATO:PERSONA]".

L'attrice, nell'atto di citazione, avrebbe infatti qualificato il titolo posto a base della propria azione quale prestito, affermando che ella "ebbe a corrispondere, a titolo di prestito, al Sig. [OSCURATO:PERSONA] le seguenti somme di denaro: - C 7600,00, mediante bonifico bancario del 21.4.2005; - C 10.000,00 mediante assegno bancario del 5.7.2005; - C 2000,00, sempre mediante assegno bancario del 2.4.2005; C 395,00 mediante un ulteriore assegno bancario; e così per complessivi C 19.995,00"; e in un altro passo avrebbe altresì dichiarato che lo Stefanelli, "al momento della concessione dei detti prestiti e successivamente assicurò più volte la volontà di restituire".

D'altronde, neppure nelle conclusioni l'attrice avrebbe evocato l'indebito arricchimento, bensì avrebbe soltanto richiesto la restituzione di C 19.995; soltanto nell'atto di appello, in subordine "al mancato riconoscimento del contratto di prestito", avrebbe poi presentato detta domanda.

In conclusione, da tutto quanto rilevato emergerebbe la violazione, da parte della corte territoriale, dell'articolo 345 c.p.c.

2. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c. 4 L..

Ancora in conseguenza dell'asserita presentazione tardiva della domanda ex articolo 2041 c.c. prospettata dal motivo precedente, il ricorrente attribuisce al giudice d'appello di essere incorso nella ultrapetizione, adducendo inoltre che la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte escluderebbe che tale domanda possa ritenersi contenuta implicitamente in una domanda fondata su diverso titolo e, in particolare, su un titolo negoziale, costituendo una domanda autonoma.

3. Il terzo motivo denuncia, in relazione con l'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2041 c.c.

Il giudice d'appello avrebbe ritenuto la domanda ex articolo 2041 compresa entro la domanda restitutoria proposta dalla Tintori, "alla luce della sua formulazione particolarmente ampia e generica": il che non sarebbe condivisibile, in quanto nell'atto di citazione la Tintori avrebbe espressamente qualificato "la causa petendi della domanda nella restituzione di un prestito".

Non essendo riuscita a fornire la prova del prestito su cui avrebbe appunto fondato la sua azione, la Tintori nell'atto d'appello avrebbe chiesto "la riforma della sentenza di primo grado sulla scorta che dovesse in subordine applicarsi l'art. 2041 c.c., ma non il successivo art. 2042 c.c.": non sarebbe allora condivisibile la decisione della corte territoriale che, pur mancando la prova del contratto di prestito, avrebbe "riconosciuto la legittimità della pretesa restitutoria in virtù di un asserito indebito arricchimento, fatto valere al più in via implicita ed in subordine".

Infatti l'azione ex articolo 2041 c.c., nella sua natura sussidiaria, sarebbe proponibile solo in assenza di un'azione verso l'arricchito o verso altre persone che trovi il titolo in un contratto o nella legge, e non potrebbe quindi essere accolta per la mancanza di prove sufficienti quanto all'accoglimento di un'altra domanda.

4. Il quarto motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame della dichiarazione confessoria resa in una e -mail del 23 febbraio 2012.

Ad avviso del ricorrente, il giudice d'appello avrebbe omesso di esaminare tale e-mail, inviata dalla Tintori e tempestivamente prodotta, nella quale controparte appunto avrebbe riconosciuto che lo Stefanelli aveva "sostenuto ingenti spese inerenti l'abitazione di proprietà della Tintori", quest'ultima chiedendo conseguentemente la restituzione soltanto di euro 8000, e non di euro 19.995 come poi, invece, nell'atto di citazione.

Si tratterebbe di una vera e propria dichiarazione confessoria, in cui la Tintori avrebbe ammesso che lo Stefanelli aveva "sostenuto personalmente le spese per la casa di sua proprietà", quantificandole, seppur in modo arbitrario e unilaterale, in complessivi euro 11.939,54, calcolati "al costo di acquisto provato dalle ricevute", e così giungendo ad affermare di dover corrispondere euro 8000.

Questo documento, dunque, costituirebbe un fatto decisivo, non esaminato dal giudice d'appello.

5. Il quinto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame sull'errore della data indicata nell'ordinanza di esibizione e sull'effettivo contenuto della conseguente dichiarazione della banca.

La Corte d'appello, ut supra visto, avrebbe posto a sostegno della sua decisione il fatto che l'assegno da 10.000 euro sarebbe stato negoziato sul conto corrente dello Stefanelli il 5 luglio 2005, come emergerebbe dalla risposta della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia all'ordine di esibizione emesso dalla corte territoriale con ordinanza dell'8 novembre 2017.

In tale ordinanza, però, la richiesta di esibizione riguarderebbe i "movimenti intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] nel mese di luglio 2010, con particolare riferimento alla negoziazione di un assegno di C 10.000".

In primo luogo, allora, la banca non avrebbe rispettato la richiesta del giudice, giacché, se lo avesse fatto, avrebbe appurato che nessuna movimentazione di un assegno di 10.000 euro sussisteva nel luglio 2010; in secondo luogo la sua risposta al giudice evidenzierebbe "indicazioni aggiuntive" offerte il 7 dicembre 2017 dai difensori della Tintori all'insaputa della difesa dello Stefanelli, soltanto sulla base delle quali sarebbe stato sostenibile affermare che nel luglio 2005 detto assegno fu negoziato.

Per di più la banca si sarebbe limitata a risponder che era avvenuta la negoziazione dell'assegno, senza però dichiarare che questo fosse stato versato sul conto dello Stefanelli, né allegando documenti in tal senso.

Pertanto non potrebbe ritenersi provato, come invece ha reputato il giudice d'appello, che il ricorrente abbia davvero ricevuto la somma di euro 10.000.

6. Il sesto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame delle dichiarazioni rese nell'interrogatorio formale dallo Stefanelli.

Oltre alla risposta della banca di cui al motivo precedente, il giudice d'appello avrebbe fondato la propria decisione sul fatto che "in sede di interrogatorio formale lo Stefanelli ha negato di aver incassato il suddetto assegno".

In realtà il ricorrente non avrebbe negato l'incasso, bensì avrebbe dichiarato: "questo assegno l'ho visto per la prima volta dopo il deposito da parte dell'attrice.

Non lo posso ricollegare a me.

La firma credo sia della Tintori".

Sosterrebbe poi il fatto che lo Stefanelli non avrebbe "mai avuto contezza di tale assegno" la circostanza che questo è intestato "mio proprio" e girato a firma della Tintori - così equivalendo a un prelievo di contante -, "potendo la stessa compiere tale operazione mediante la delega che aveva sul conto" del ricorrente.

In ogni caso, se queste somme fossero state veramente destinate allo Stefanelli, come propugna controparte, non sarebbe "chiaro per quale ragione l'assegno non sia allo stesso intestato".

Si riporta poi uno stralcio delle dichiarazioni rese dallo Stefanellí in sede di interrogatorio formale, per ribadire che non si sarebbe raggiunta la prova che vi sia stato un prestito dalla Tintori allo Stefanelli e che l'assegno di 10.000 euro sia stato da lui incassato "senza valida giustificazione integrando l'arricchimento senza causa".

Errato quindi sarebbe il presupposto del giudice d'appello per la condanna dello Stefanelli nel senso che il trasferimento di ricchezza della suddetta somma "sia avvenuto in maniera del tutto ingiustificata".

7. Il settimo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.

Il giudice d'appello, compensate le spese di entrambi i gradi per metà, ha condannato lo Stefanelli a rifondere l'altra metà alla Tintori; osserva il ricorrente che "sebbene la condanna sia parziale, la soccombenza va valutata all'esito complessivo e finale della lite". 8.1 II ricorso appare radicalmente inammissibile in riferimento all'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c.

Invero, nella premessa, intitolata "Fatto e svolgimento del processo", non è illustrato in misura sufficiente - si potrebbe anzi dire che del tutto è mancante - quel che è stato versato negli atti introduttivi del primo grado; nulla si dice in ordine al contenuto delle prove disattese; nulla si dice sui motivi del gravame e su come se ne sia difeso lo Stefanelli.

Alcuni elementi - si rimarca per assoluta completezza - emergono poi nell'ambito delle argomentazioni che sorreggono i sei motivi (il settimo è un c.d. non motivo, in quanto è radicalmente condizionato ad una diversa conclusione della lite), ma ictu °cui/ non in misura sufficiente, anche a prescindere dal fatto che queste incrementazioni si presentano appunto strettamente intrecciate alle argomentazioni logico-giuridiche, e quindi sono di faticosa individuazione come elementi puramente fattuali. 8.2 Considerata anche la recente sentenza della Corte di Strasburgo, Sez. 1, 28 ottobre 2021 n. 55064, Succi e altri c.

Italia (la quale peraltro, in relazione all'articolo 6 CEDU, non ha in effetti censurato il principio di autosufficienza del ricorso, bensì ha riconosciuto che tale autonomia "mira a semplificare l'attività della Corte di cassazione e a garantire al tempo stesso la certezza (sècuritè) giuridica e la buona amministrazione della giustizia" - così si esprime al § 75; e cfr. pure § 78-79 -; al riguardo v.

Cass. sez. 3, ord. 4 marzo 2022 n. 7186 e S.U. ord. 18 marzo 2022 n. 8950), è il caso di ricordare che il requisito configurato dall'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. per il ricorso costituisce, secondo una classica definizione, un requisito di contenuto-forma, in quanto è diretto a garantire al giudice di legittimità una chiara e integrale cognizione del fatto sostanziale da cui è sorta la controversia e altresì del fatto processuale, senza che occorra attingere ad altre fonti o ad altri atti, rendendo così realmente autosufficiente/autonomo il ricorso (v.

S.U. 18 maggio 2006 n. 11653, e sulla sua linea, ex plurimis, Cass. sez. 3, 8 luglio 2014 n. 15478, Cass. sez. 6-3, 2 agosto 2016 n. 16103, Cass. sez. 2, 24 aprile 2018 n. 10072 e Cass. sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018 n. 13312; e cfr. pure S.U. 17 luglio 2009 n. 16628, S.U. 11 aprile 2012 n. 5698, S.U. ord. 24 febbraio 2014 n. 4324 e S.U. 22 maggio 2014 n. 11308).

Il ricorso, pertanto, attraverso l'autosufficienza non viene "protetto" mediante uno strumento di formalismo, bensì viene conformato in modo inequivoco e funzionale, così da rendere completamente comprensibile il suo contenuto; e da ciò deriva, per agevole logica, che l'assenza di tale requisito appunto di forma/contenuto depriva il ricorso della sua ontologica conformazione di strumento di denuncia al giudice di legittimità di quanto è avvenuto e di quel che costituirebbe violazione conseguente di legge, così impedendogli di veicolare il suo obiettivo per arrestarlo invece nella negativa figura della inammissibilità.

9. Meramente ad abundantiam, quindi, si rileva che, per quanto possano essere percepibili - ma, appunto, non lo sono in misura sufficiente -, i motivi non avrebbero condotto all'accoglimento: il primo non apporta alcun pregio, in quanto il giudice d'appello ha compiuto una qualificazione giuridica della domanda, reputando il suo tenore sufficiente a ricondurlo all'articolo 2041 c.c.; il secondo è a sua volta infondato dal momento che il giudice ha spiegato perché il tenore della domanda ne consentiva tale qualificazione; il terzo è ancora privo di fondamento in quanto a seguito della qualificazione la corte territoriale ha svolto l'illustrazione della sussistenza effettiva dei presupposti dell'azione individuata e qualificata; il quarto denuncia un omesso esame insussistente, in quanto la comunicazione elettronica è stata considerata nella sentenza; il quinto e il sesto violano palesemente l'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c.; il settimo, come già si è detto, basandosi sulla regola che la soccombenza va valutata all'esito finale della lite, costituisce un non motivo.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 2500, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1A1 ORDINANZA sul ricorso 10816/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 15 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - 20e2 8r5 avverso la sentenza n. 2278/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 3 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con atto di citazione notificato il 15 maggio 2014 [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché fosse condannato a corrisponderle la somma di euro 19.995, oltre accessori; il convenuto si costituiva resistendo. Disattese le istanze istruttorie, il Tribunale, con sentenza n. 972/2015, rigettava ogni domanda attorea condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese a controparte. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resisteva [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d'appello di Firenze, con sentenza pronunciata ex articolo 281 sexies c.p.c. il 3 ottobre 2018, accoglieva parzialmente il gravame, condannando l'appellato a corrispondere a controparte la somma di euro 10.000, oltre interessi dalla domanda al saldo; compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio per metà, condannava altresì l'appellato a rifondere l'altra metà all'appellante. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, composto di sette motivi e illustrato anche con memoria, da cui si è difesa con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. Il primo motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 345 c.p.c. sulla proposizione di domande ed eccezioni nuove. La Corte d'appello ha condannato il ricorrente a corrispondere, come si è visto, la somma di euro 10.000, oltre interessi dalla domanda al saldo. Ad avviso del ricorrente si sarebbe fondata - come risulterebbe da uno stralcio motivazionale riportato e che si verrà infra a trascrivere nelle parti più rilevanti - su due elementi: il primo, che l'assegno di euro 10.000 cui si riferisce la pretesa della Tintori "è stato negoziato effettivamente sul conto dello Stefanelli" il 5 luglio 2005, come da informativa che la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia ha reso alla corte territoriale in esecuzione di suo ordine di esibizione dell'8 novembre 2017; il secondo, che lo Stefanelli, rispondendo a interrogatorio formale - anche questo disposto dal giudice d'appello -, ha negato di aver incassato tale assegno e ha giustificato il ricevimento di un bonifico di euro 7600 "a chiusura del conto «di fine rapporto», come rimborso di spese che aveva sostenuto per la casa in cui i due convivevano e che, al momento della separazione, avvenuta proprio nell'aprile 2005, rimaneva alla Tintori". Da ciò il giudice d'appello avrebbe dedotto che "si deve concludere ... di essere in presenza di un ingiustificato arricchimento dello Stefanelli, che, ai sensi dell'art. 2041 del c.c., legittima la Tintori a chiedere in restituzione la somma a lui trasferita". Da quanto esposto emergerebbe che la corte territoriale avrebbe condannato il ricorrente in forza di azione generale di arricchimento nonostante siffatta domanda fosse stata proposta dalla Tintori per la prima volta con l'atto d'appello, anche se dalla sentenza risulta che, ad avviso appunto della corte, la domanda fosse stata già implicitamente proposta in primo grado, poiché la domanda restitutoria della Tintori vi sarebbe stata formulata in modo assai ampio e generico, essendosi l'attrice limitata nell'atto di citazione ad asserire che non poteva sussistere "alcuna giustificazione, giuridica e/o fattuale, tesa a legittimare il possesso di tali somme da parte del convenuto", e così rimettendo al giudice la qualificazione della sua pretesa. Nella sentenza d'appello si rinviene pertanto il seguente rilievo: "in considerazione di tale ampia formulazione della domanda restitutoria, non può dunque dirsi che l'attrice abbia fondato la sua pretesa deducendo esclusivamente la sussistenza di un contratto di mutuo, poiché ha espressamente negato, al di là della possibile qualificazione giuridica del rapporto intercorso con lo Stefanelli, che quest'ultimo abbia diritto di trattenere le somme ricevute". Oppone il ricorrente che sarebbe inammissibile la domanda ex articolo 2041 c.c. se proposta per la prima volta nel giudizio d'appello, secondo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, che di recente avrebbe comunque riconosciuto la possibilità di proporla nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c. solo in subordine, qualora riguardi la stessa vicenda sostanziale (S.U. 22404/2018): nel caso in esame, tuttavia, sostiene il ricorrente che, "a differenza di quanto stabilito dalle Sezioni Unite, la [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato tale richiesta d'indennizzo per indebito arricchimento soltanto in occasione del ricorso in appello, prima del quale non ha mai qualificato la propria pretesa limitandosi, anche in sede di prima memoria, a pretendere la mera restituzione delle somme precedentemente trasmesse al [OSCURATO:PERSONA]". L'attrice, nell'atto di citazione, avrebbe infatti qualificato il titolo posto a base della propria azione quale prestito, affermando che ella "ebbe a corrispondere, a titolo di prestito, al Sig. [OSCURATO:PERSONA] le seguenti somme di denaro: - C 7600,00, mediante bonifico bancario del 21.4.2005; - C 10.000,00 mediante assegno bancario del 5.7.2005; - C 2000,00, sempre mediante assegno bancario del 2.4.2005; C 395,00 mediante un ulteriore assegno bancario; e così per complessivi C 19.995,00"; e in un altro passo avrebbe altresì dichiarato che lo Stefanelli, "al momento della concessione dei detti prestiti e successivamente assicurò più volte la volontà di restituire". D'altronde, neppure nelle conclusioni l'attrice avrebbe evocato l'indebito arricchimento, bensì avrebbe soltanto richiesto la restituzione di C 19.995; soltanto nell'atto di appello, in subordine "al mancato riconoscimento del contratto di prestito", avrebbe poi presentato detta domanda. In conclusione, da tutto quanto rilevato emergerebbe la violazione, da parte della corte territoriale, dell'articolo 345 c.p.c. 2. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c. 4 L.. Ancora in conseguenza dell'asserita presentazione tardiva della domanda ex articolo 2041 c.c. prospettata dal motivo precedente, il ricorrente attribuisce al giudice d'appello di essere incorso nella ultrapetizione, adducendo inoltre che la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte escluderebbe che tale domanda possa ritenersi contenuta implicitamente in una domanda fondata su diverso titolo e, in particolare, su un titolo negoziale, costituendo una domanda autonoma. 3. Il terzo motivo denuncia, in relazione con l'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2041 c.c. Il giudice d'appello avrebbe ritenuto la domanda ex articolo 2041 compresa entro la domanda restitutoria proposta dalla Tintori, "alla luce della sua formulazione particolarmente ampia e generica": il che non sarebbe condivisibile, in quanto nell'atto di citazione la Tintori avrebbe espressamente qualificato "la causa petendi della domanda nella restituzione di un prestito". Non essendo riuscita a fornire la prova del prestito su cui avrebbe appunto fondato la sua azione, la Tintori nell'atto d'appello avrebbe chiesto "la riforma della sentenza di primo grado sulla scorta che dovesse in subordine applicarsi l'art. 2041 c.c., ma non il successivo art. 2042 c.c.": non sarebbe allora condivisibile la decisione della corte territoriale che, pur mancando la prova del contratto di prestito, avrebbe "riconosciuto la legittimità della pretesa restitutoria in virtù di un asserito indebito arricchimento, fatto valere al più in via implicita ed in subordine". Infatti l'azione ex articolo 2041 c.c., nella sua natura sussidiaria, sarebbe proponibile solo in assenza di un'azione verso l'arricchito o verso altre persone che trovi il titolo in un contratto o nella legge, e non potrebbe quindi essere accolta per la mancanza di prove sufficienti quanto all'accoglimento di un'altra domanda. 4. Il quarto motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame della dichiarazione confessoria resa in una e -mail del 23 febbraio 2012. Ad avviso del ricorrente, il giudice d'appello avrebbe omesso di esaminare tale e-mail, inviata dalla Tintori e tempestivamente prodotta, nella quale controparte appunto avrebbe riconosciuto che lo Stefanelli aveva "sostenuto ingenti spese inerenti l'abitazione di proprietà della Tintori", quest'ultima chiedendo conseguentemente la restituzione soltanto di euro 8000, e non di euro 19.995 come poi, invece, nell'atto di citazione. Si tratterebbe di una vera e propria dichiarazione confessoria, in cui la Tintori avrebbe ammesso che lo Stefanelli aveva "sostenuto personalmente le spese per la casa di sua proprietà", quantificandole, seppur in modo arbitrario e unilaterale, in complessivi euro 11.939,54, calcolati "al costo di acquisto provato dalle ricevute", e così giungendo ad affermare di dover corrispondere euro 8000. Questo documento, dunque, costituirebbe un fatto decisivo, non esaminato dal giudice d'appello. 5. Il quinto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame sull'errore della data indicata nell'ordinanza di esibizione e sull'effettivo contenuto della conseguente dichiarazione della banca. La Corte d'appello, ut supra visto, avrebbe posto a sostegno della sua decisione il fatto che l'assegno da 10.000 euro sarebbe stato negoziato sul conto corrente dello Stefanelli il 5 luglio 2005, come emergerebbe dalla risposta della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia all'ordine di esibizione emesso dalla corte territoriale con ordinanza dell'8 novembre 2017. In tale ordinanza, però, la richiesta di esibizione riguarderebbe i "movimenti intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] nel mese di luglio 2010, con particolare riferimento alla negoziazione di un assegno di C 10.000". In primo luogo, allora, la banca non avrebbe rispettato la richiesta del giudice, giacché, se lo avesse fatto, avrebbe appurato che nessuna movimentazione di un assegno di 10.000 euro sussisteva nel luglio 2010; in secondo luogo la sua risposta al giudice evidenzierebbe "indicazioni aggiuntive" offerte il 7 dicembre 2017 dai difensori della Tintori all'insaputa della difesa dello Stefanelli, soltanto sulla base delle quali sarebbe stato sostenibile affermare che nel luglio 2005 detto assegno fu negoziato. Per di più la banca si sarebbe limitata a risponder che era avvenuta la negoziazione dell'assegno, senza però dichiarare che questo fosse stato versato sul conto dello Stefanelli, né allegando documenti in tal senso. Pertanto non potrebbe ritenersi provato, come invece ha reputato il giudice d'appello, che il ricorrente abbia davvero ricevuto la somma di euro 10.000. 6. Il sesto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame delle dichiarazioni rese nell'interrogatorio formale dallo Stefanelli. Oltre alla risposta della banca di cui al motivo precedente, il giudice d'appello avrebbe fondato la propria decisione sul fatto che "in sede di interrogatorio formale lo Stefanelli ha negato di aver incassato il suddetto assegno". In realtà il ricorrente non avrebbe negato l'incasso, bensì avrebbe dichiarato: "questo assegno l'ho visto per la prima volta dopo il deposito da parte dell'attrice. Non lo posso ricollegare a me. La firma credo sia della Tintori". Sosterrebbe poi il fatto che lo Stefanelli non avrebbe "mai avuto contezza di tale assegno" la circostanza che questo è intestato "mio proprio" e girato a firma della Tintori - così equivalendo a un prelievo di contante -, "potendo la stessa compiere tale operazione mediante la delega che aveva sul conto" del ricorrente. In ogni caso, se queste somme fossero state veramente destinate allo Stefanelli, come propugna controparte, non sarebbe "chiaro per quale ragione l'assegno non sia allo stesso intestato". Si riporta poi uno stralcio delle dichiarazioni rese dallo Stefanellí in sede di interrogatorio formale, per ribadire che non si sarebbe raggiunta la prova che vi sia stato un prestito dalla Tintori allo Stefanelli e che l'assegno di 10.000 euro sia stato da lui incassato "senza valida giustificazione integrando l'arricchimento senza causa". Errato quindi sarebbe il presupposto del giudice d'appello per la condanna dello Stefanelli nel senso che il trasferimento di ricchezza della suddetta somma "sia avvenuto in maniera del tutto ingiustificata". 7. Il settimo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. Il giudice d'appello, compensate le spese di entrambi i gradi per metà, ha condannato lo Stefanelli a rifondere l'altra metà alla Tintori; osserva il ricorrente che "sebbene la condanna sia parziale, la soccombenza va valutata all'esito complessivo e finale della lite". 8.1 II ricorso appare radicalmente inammissibile in riferimento all'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. Invero, nella premessa, intitolata "Fatto e svolgimento del processo", non è illustrato in misura sufficiente - si potrebbe anzi dire che del tutto è mancante - quel che è stato versato negli atti introduttivi del primo grado; nulla si dice in ordine al contenuto delle prove disattese; nulla si dice sui motivi del gravame e su come se ne sia difeso lo Stefanelli. Alcuni elementi - si rimarca per assoluta completezza - emergono poi nell'ambito delle argomentazioni che sorreggono i sei motivi (il settimo è un c.d. non motivo, in quanto è radicalmente condizionato ad una diversa conclusione della lite), ma ictu °cui/ non in misura sufficiente, anche a prescindere dal fatto che queste incrementazioni si presentano appunto strettamente intrecciate alle argomentazioni logico-giuridiche, e quindi sono di faticosa individuazione come elementi puramente fattuali. 8.2 Considerata anche la recente sentenza della Corte di Strasburgo, Sez. 1, 28 ottobre 2021 n. 55064, Succi e altri c. Italia (la quale peraltro, in relazione all'articolo 6 CEDU, non ha in effetti censurato il principio di autosufficienza del ricorso, bensì ha riconosciuto che tale autonomia "mira a semplificare l'attività della Corte di cassazione e a garantire al tempo stesso la certezza (sècuritè) giuridica e la buona amministrazione della giustizia" - così si esprime al § 75; e cfr. pure § 78-79 -; al riguardo v. Cass. sez. 3, ord. 4 marzo 2022 n. 7186 e S.U. ord. 18 marzo 2022 n. 8950), è il caso di ricordare che il requisito configurato dall'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. per il ricorso costituisce, secondo una classica definizione, un requisito di contenuto-forma, in quanto è diretto a garantire al giudice di legittimità una chiara e integrale cognizione del fatto sostanziale da cui è sorta la controversia e altresì del fatto processuale, senza che occorra attingere ad altre fonti o ad altri atti, rendendo così realmente autosufficiente/autonomo il ricorso (v. S.U. 18 maggio 2006 n. 11653, e sulla sua linea, ex plurimis, Cass. sez. 3, 8 luglio 2014 n. 15478, Cass. sez. 6-3, 2 agosto 2016 n. 16103, Cass. sez. 2, 24 aprile 2018 n. 10072 e Cass. sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018 n. 13312; e cfr. pure S.U. 17 luglio 2009 n. 16628, S.U. 11 aprile 2012 n. 5698, S.U. ord. 24 febbraio 2014 n. 4324 e S.U. 22 maggio 2014 n. 11308). Il ricorso, pertanto, attraverso l'autosufficienza non viene "protetto" mediante uno strumento di formalismo, bensì viene conformato in modo inequivoco e funzionale, così da rendere completamente comprensibile il suo contenuto; e da ciò deriva, per agevole logica, che l'assenza di tale requisito appunto di forma/contenuto depriva il ricorso della sua ontologica conformazione di strumento di denuncia al giudice di legittimità di quanto è avvenuto e di quel che costituirebbe violazione conseguente di legge, così impedendogli di veicolare il suo obiettivo per arrestarlo invece nella negativa figura della inammissibilità. 9. Meramente ad abundantiam, quindi, si rileva che, per quanto possano essere percepibili - ma, appunto, non lo sono in misura sufficiente -, i motivi non avrebbero condotto all'accoglimento: il primo non apporta alcun pregio, in quanto il giudice d'appello ha compiuto una qualificazione giuridica della domanda, reputando il suo tenore sufficiente a ricondurlo all'articolo 2041 c.c.; il secondo è a sua volta infondato dal momento che il giudice ha spiegato perché il tenore della domanda ne consentiva tale qualificazione; il terzo è ancora privo di fondamento in quanto a seguito della qualificazione la corte territoriale ha svolto l'illustrazione della sussistenza effettiva dei presupposti dell'azione individuata e qualificata; il quarto denuncia un omesso esame insussistente, in quanto la comunicazione elettronica è stata considerata nella sentenza; il quinto e il sesto violano palesemente l'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c.; il settimo, come già si è detto, basandosi sulla regola che la soccombenza va valutata all'esito finale della lite, costituisce un non motivo. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 2500, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, d