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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 06763/2022

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ente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per la valutazione sulla espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/90. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 21/06/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per il reato di cui agli artt. 81, cpv, 110 cod.pen. e 73, comma 1 d.P.R. 309\90, per illecita detenzione e cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, articolando un unico motivo, con il quale deduce con il quale deduce la violazione dell'art. 235 cod.pen. in relazione alla omessa valutazione dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato; lamenta che il Giudice, pur ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'espulsione, aveva omesso di procedere alla verifica della sussistenza, in concreto, della pericolosità sociale del prevenuto.

Chiede, pertanto, l'annullamento in parte quale della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è intempestivo.

2. Il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma primo, lett. a), e 585, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., decorre dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento (Sez.

U n.40986 del 19/07/2018, Rv.273934 - 02).

Nella specie, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano impugnata è stata ritualmente depositata contestualmente alla sua pronuncia, all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila è stato depositato il 21.07.2021, oltre il termine dei quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito effettuata al predetto in data 23.06.2021.

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 03/02/2022 Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per la valutazione sulla espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/90. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 21/06/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per il reato di cui agli artt. 81, cpv, 110 cod.pen. e 73, comma 1 d.P.R. 309\90, per illecita detenzione e cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, articolando un unico motivo, con il quale deduce con il quale deduce la violazione dell'art. 235 cod.pen. in relazione alla omessa valutazione dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato; lamenta che il Giudice, pur ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'espulsione, aveva omesso di procedere alla verifica della sussistenza, in concreto, della pericolosità sociale del prevenuto. Chiede, pertanto, l'annullamento in parte quale della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è intempestivo. 2. Il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma primo, lett. a), e 585, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., decorre dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento (Sez. U n.40986 del 19/07/2018, Rv.273934 - 02). Nella specie, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano impugnata è stata ritualmente depositata contestualmente alla sua pronuncia, all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila è stato depositato il 21.07.2021, oltre il termine dei quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito effettuata al predetto in data 23.06.2021. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 03/02/2022 Il Presidente