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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 18784/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1877/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A R.L. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.4421/2022 depositata il 24/10/2022.

Numero registro generale 1877/2023 Numero sezionale 523/2025 Numero di raccolta generale 18784/2025 Data pubblicazione 09/07/2025 letta la rinuncia al ricorso di ricorrenti e la contestuale accettazione della controricorrente, che implica rinuncia al ricorso incidentale; ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia ricorsi; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 06/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1877/2023 Numero sezionale 523/2025 Numero di raccolta generale 18784/2025 Dat pubblicazione 09/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1877/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A R.L. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.4421/2022 depositata il 24/10/2022. Numero registro generale 1877/2023 Numero sezionale 523/2025 Numero di raccolta generale 18784/2025 Data pubblicazione 09/07/2025 letta la rinuncia al ricorso di ricorrenti e la contestuale accettazione della controricorrente, che implica rinuncia al ricorso incidentale; ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia ricorsi; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 06/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1877/2023 Numero sezionale 523/2025 Numero di raccolta generale 18784/2025 Dat pubblicazione 09/07/2025
Decreto Cassazione n. 18784/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris