CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41389/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso appare manifestamente infondato, in quanto la pena principale irrogata dal giudice di rinvio, in ordine al superstite reato di bancarotta fraudolente documentale di cui al capo F), è attestata sul minimo edittale (tre anni di reclusione) e le censure di difetto di motivazione al riguardo sono prive di concreto e utile significato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/