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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2018

Cassazione n. 23310/2023

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26570-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere della Vittoria 15, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso da sestesso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v iale Degli Ammiragli 46, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] come da procura su foglio separatocongiunto al controricorso , con indicazione dell’indirizzo pec ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2156/2018 della CORTED'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/05/2018; Ric. 2018 n. 26570 sez.

S2 -ud. 10-05-2023 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria di parte ricorrente; rilevato che: -con sentenza n. 322/2010, il Tribunale di Benevento definì due giudizi riuniti, il primo relativo alla restituzione dell’acconto chiesta dalla cliente [OSCURATO:PERSONA], dante causa di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell’avvocato ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e il secondo intentato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA],e da altro avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di onorari relativi a plurime attività professionali; dichiar ò prescritti i crediti professionali dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] def unto e liquidò il compenso spettante all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Euro 4.360,00, pari all’importo indebitamente trattenuto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Portoghese, dichiarando integralmente compensate le somme reciprocamente spettanti, oltre alle spese giudiziali; -con sentenza n. 2156/2018, la C orte di appello ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione all’appello di [OSCURATO:PERSONA] (sul presupposto dell’intervenut a accettazione, da parte dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], della rinuncia all’impugnazione degli eredi del citato avv. [OSCURATO:PERSONA]); - avverso questa sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione prospettando, senza articolare compiutamente le censurein riferimento alle ipotesi di vizi rilevanti individuate dall'art.360 cod. proc. civ., l’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ( peraltro, come dedotta, inammissibile ai sensi del novellato n. 5 dello stesso art. 360 c.p.c.) e la violazione ed errata applicazione di non meglio precisate norme di diritto, denunciando, in Ric. 2018 n. 26570 sez.

S2 -ud. 10-05-2023 - 3 - ogni caso, doglianze dirette a sollecitare una completa rivalutazione del merito della causa; -[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; considerato che: -il ricorso risulta formalmente depositato in cancelleria il 26 settembre 2018 e, quindi, non nel termine di venti giorni successivi alla sua notifica, avvenuta a mezzo pec in data 31/7/2018, pur scomputando il periodo disospensione feriale; - l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica dell’impugnazione comporta, a norma dell'art. 369, comma I , cod. proc. civ., l'improcedibilità dello stesso, rilevabile d'ufficio e comunque, nella specie, anche eccepito dal controricorrente (v. pag. 28 del controricorso); - l e spese devono essere poste a carico del soccombente e si liquidano come in dispositivo; -stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto(per l’estensione della necessità di tale attestazione anche in caso di decisioni di improcedibilità del ricorso v., da ultimo, Cass.

SU sentenza n. 20627 del 17 luglio 2023).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Condanna il ricorrenteal pagamento delle spese del presente giudizio, liquidatein complessivi euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.

Ric. 2018 n. 26570 sez.

S2 -ud. 10-05-2023 - 4 - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26570-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere della Vittoria 15, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso da sestesso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v iale Degli Ammiragli 46, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] come da procura su foglio separatocongiunto al controricorso , con indicazione dell’indirizzo pec ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2156/2018 della CORTED'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/05/2018; Ric. 2018 n. 26570 sez. S2 -ud. 10-05-2023 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria di parte ricorrente; rilevato che: -con sentenza n. 322/2010, il Tribunale di Benevento definì due giudizi riuniti, il primo relativo alla restituzione dell’acconto chiesta dalla cliente [OSCURATO:PERSONA], dante causa di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell’avvocato ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e il secondo intentato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA],e da altro avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di onorari relativi a plurime attività professionali; dichiar ò prescritti i crediti professionali dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] def unto e liquidò il compenso spettante all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Euro 4.360,00, pari all’importo indebitamente trattenuto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Portoghese, dichiarando integralmente compensate le somme reciprocamente spettanti, oltre alle spese giudiziali; -con sentenza n. 2156/2018, la C orte di appello ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione all’appello di [OSCURATO:PERSONA] (sul presupposto dell’intervenut a accettazione, da parte dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], della rinuncia all’impugnazione degli eredi del citato avv. [OSCURATO:PERSONA]); - avverso questa sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione prospettando, senza articolare compiutamente le censurein riferimento alle ipotesi di vizi rilevanti individuate dall'art.360 cod. proc. civ., l’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ( peraltro, come dedotta, inammissibile ai sensi del novellato n. 5 dello stesso art. 360 c.p.c.) e la violazione ed errata applicazione di non meglio precisate norme di diritto, denunciando, in Ric. 2018 n. 26570 sez. S2 -ud. 10-05-2023 - 3 - ogni caso, doglianze dirette a sollecitare una completa rivalutazione del merito della causa; -[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; considerato che: -il ricorso risulta formalmente depositato in cancelleria il 26 settembre 2018 e, quindi, non nel termine di venti giorni successivi alla sua notifica, avvenuta a mezzo pec in data 31/7/2018, pur scomputando il periodo disospensione feriale; - l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica dell’impugnazione comporta, a norma dell'art. 369, comma I , cod. proc. civ., l'improcedibilità dello stesso, rilevabile d'ufficio e comunque, nella specie, anche eccepito dal controricorrente (v. pag. 28 del controricorso); - l e spese devono essere poste a carico del soccombente e si liquidano come in dispositivo; -stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto(per l’estensione della necessità di tale attestazione anche in caso di decisioni di improcedibilità del ricorso v., da ultimo, Cass. SU sentenza n. 20627 del 17 luglio 2023). P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Condanna il ricorrenteal pagamento delle spese del presente giudizio, liquidatein complessivi euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge. Ric. 2018 n. 26570 sez. S2 -ud. 10-05-2023 - 4 - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d
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